Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5857 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5857 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel regolamento di competenza d’ ufficio sollevato dal
Tribunale di Venezia nel procedimento tra Matteo Massarin ed altra contro il Ministero dell’interno.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 ottobre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Treviso, il
Tribunale di Treviso ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del
Tribunale di Venezia, in applicazione della regola del

regolamento
di competenza

Data pubblicazione: 13/03/2014

foro erariale, ai sensi dell’art. 7 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto,

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Treviso, giacché, ai fini
della competenza territoriale relativa ai procedimenti
d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace
in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non
si applica la regola del foro erariale stabilita
nell’art. 7 del citato r.d. n. 1611 del 1933 relativa
alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione
dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n.
23285)».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Tribunale di Treviso;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 21 febbraio 2014.

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