Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5857 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.Z. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUCRINO 10, presso l’avvocato EFRATI CARLA VIRGILIA, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

MILANO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 marzo 2008, V.Z., cittadino (OMISSIS), chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Milano di essere autorizzato a permanere in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 al fine di potere vivere con i figli minori, V.K. e M., e con la moglie, loro madre, munita di valido permesso di soggiorno.

Con decreto del 30.09.2008, il Tribunale per i minorenni accoglieva l’istanza, autorizzando il ricorrente a restare in Italia per due anni. Contro il provvedimento proponeva reclamo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e la Corte d’Appello di Milano – Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, con decreto del 26.02 – 23.03.2009, ne disponeva la revoca, respingendo la richiesta del V.Z. di autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale.

La Corte territoriale riteneva che l’istante non aveva provato l’esistenza dei gravi motivi connessi allo sviluppo psico – fisico del minore, previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore stesso. Osservava in particolare che detta espressione esigeva la ricorrenza di condizioni di assoluta e comprovata emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali atte a porre in grave pericolo lo sviluppo normale della personalita’ del minore dal punto di vista fisico o psichico, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato per fronteggiarle, non ravvisabili in situazioni aventi carattere di normalita’ e tendenziale stabilita’, quali l’allontanamento del familiare del minore o l’integrazione di quest’ultimo nel tessuto sociale.

Contro il provvedimento ricorre per Cassazione V.Z. con un unico motivo. Non ha presentato difese il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il V.Z. denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Omessa/insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. “Dica la Suprema Corte adita se la rottura dell’unita’ familiare, vissuta sin dalla nascita dai minori in tenerissima eta’, integra grave motivo connesso al loro sviluppo psico – fisico per prevenire il quale va autorizzata la presenza del padre per un periodo di tempo determinato, nel caso di specie due anni”.

Richiamate anche le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno del decreto a se’ favorevole, poi revocato dalla Corte d’appello, il ricorrente sostiene che il suo allontanamento comporterebbe la rottura dell’unita’ familiare, evento da aversi per eccezionale, in quanto tale da porre sempre in serio pericolo lo sviluppo normale del minore, sia dal punto di vista fisico che psichico, e nella specie anche in concreto tale da pregiudicare l’intero suo nucleo familiare, ben integrato nel tessuto sociale nazionale, essendo la moglie occupata in attivita’ lavorativa, i figli scolarizzati e da lui prevalentemente accuditi ed inesistenti legami e possibilita’ d’inserimento economicamente adeguato nel loro paese di origine. Il motivo non ha pregio.

La Corte territoriale ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente in ragione dell’accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori, tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore, privo di permesso di soggiorno, alla permanenza in territorio italiano, che non puo’ concretarsi nella condizione di mero disagio del minore, quale quella rappresentata come eccezionale nel ricorso, dipendente dalla rottura dell’unita’ familiare, laddove il minore ha anche il diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.

Tale statuizione, sorretta da puntuale tessuto argomentativo e fondata sull’apprezzamento delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del reclamo, e’ immune da critica. Fonda, infatti, l’approdo conclusivo sull’interpretazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, condotta nel solco dell’indirizzo esegetico ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato le esigenze di tutela del minore che si trovi nel territorio italiano che consentono al suo familiare la permanenza per un periodo di tempo determinato, solo se i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico – fisico del minore concretino una situazione d’emergenza rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso, che il Tribunale per i minori accerti, anche attraverso C.T.U., essere eccezionale e temporanea e che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalita’ del minore, sia fisico che psichico, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato.

Tenendo ben presente l’inserimento della disposizione normativa nell’ambito delle norme contenute nel Titolo 4^ del T.U., finalizzate all’unita’ familiare, suddetta ricostruzione della voluntas legis, necessariamente restrittiva in ragione della natura eccezionale del dettato normativo che prevede l’autorizzazione in discorso “anche in deroga alle altre disposizione” della legge, subordina la necessita’ di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo e scolastico si realizzi con l’assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano, al piu’ generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il provvedimento di espulsione. In questo contesto sistematico, privilegia detta esigenza, dandovi concreta attuazione, solo se, apprezzata in relazione all’eta’ ed alle condizioni del minore, assuma carattere di emergenza, non necessariamente correlata a condizioni di salute, e sia altresi’ contingente ed eccezionale, dunque non abbia tendenziale stabilita’.

Appare invero evidente che la specifica previsione che l’ingresso o la permanenza del familiare possono essere autorizzati “per un periodo di tempo determinato” non e’ compatibile con la tutela di situazioni caratterizzate da essenziale normalita’ e tendenziale stabilita’, in quanto collegate al normale processo educativo – formativo del minore.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia del resto trova adeguata garanzia nel riconoscimento del diritto all’unita’ familiare, regolato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 30, che lo tutelano attraverso l’istituto del ricongiungimento, il quale puo’ essere invocato soltanto nell’ipotesi di regolare presenza in Italia del genitore o del minore, laddove, del resto, quest’ultimo, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11624/2001, 3991/2002, 9088/2002, 17194/2003, 4301/2004, 396/2006).

La tesi opposta, propugnata dal ricorrente, fondata sulla natura autonoma della disposizione contenuta nell’art. 31, consentirebbe lo stabile radicamento nel territorio italiano di siffatto nucleo e finirebbe col “legittimare l’inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l’infanzia”.

Ad ulteriore conferma, i recenti arresti n. 747/2007 e n. 10135/2007, postisi in continuita’ con la pronuncia delle sezioni Unite n. 22216 del 2006, hanno escluso dal paradigma del disposto normativo le esigenze di salvaguardia di una situazione d’integrazione nel tessuto sociale che renda le condizioni di vita del minore consone alle esigenze evolutive proprie dell’eta’ e migliori rispetto a quelle godute o godibili nel paese di origine o altrove, in quanto si ricollegano al normale processo educativo – formativo del minore stesso e sono percio’ d’indeterminabile o lunghissima durata. Indi successiva sentenza n. 4197/2008 ha affermato la compatibilita’ di tale interpretazione con l’art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 in tema di diritto all’unita’ familiare, che attribuisce efficacia preminente all’interesse superiore del fanciullo, chiarendo che le esigenze di legalita’ sottese all’espulsione non sono recessive rispetto a(suddetto interesse, atteso peraltro che la convenzione rappresenta norma d’indirizzo generale che non ha portata ne’ generale ne’ illimitata. La conclusione, nonostante il richiamo nel testo normativo al diritto all’unita’ familiare protetto dalla convenzione, in uno sforzo di equo bilanciamento tra le esigenze rappresentate dal legislatore, ha valorizzato il criterio interpretativo sistematico attribuendo prevalenza al diritto all’unita’ familiare, rubricato nello stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 “a favore del minore”, rispetto al generale interesse alla legalita’ solo nei casi che secondo corretta esegesi, condotta alla stregua della stessa lettera della norma, possano giustificare la prevista e per sua stessa natura eccezionale “deroga”.

Il bilanciamento dell’interesse dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato con altri valori dotati di tutela costituzionale nel senso piu’ rigoroso innanzi prospettato trova ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28, lett. c) del Regolamento di attuazione, che in relazione al divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 19, comma 2, lett. d)) prevede il rilascio del permesso di soggiorno “per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria”.

E’ noto a questo Collegio che a diversa soluzione e’ pervenuta questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2009 che ha ritenuto ipotizzabile la grave compromissione del diritto del minore ad un percorso di crescita armonico e compiuto derivante dall’allontanamento di un genitore.

L’arresto, isolato nel complessivo panorama giurisprudenziale, si pone in contrasto inconsapevole con il consolidato indirizzo esegetico riferito in quanto non coltiva, nel suo articolato tessuto argomentativo, alcun argomento critico che lo smentisca o ne confuti la correttezza in chiave esegetica. Improntata all’esigenza di tutela del superiore interesse del fanciullo, inquadrata nel complessivo contesto di protezione sia costituzionale che convenzionale internazionale, la decisione affronta la tematica dell’istituto in questa segmentata prospettiva, offrendone una lettura apparentemente estensiva ma in realta’ riduttiva in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l’inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo, alla cui voluntas, rimasta inesplorata, non risulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benche’, ai sensi dell’art. 12 preleggi, l’intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis. Analogamente, l’ordinanza di questa Corte n. 823/2010, emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che richiama il precedente sopra indicato, asserendo che l’allontanamento di un genitore o l’impossibilita’ anche solo di vederlo costituisce un sicuro danno che puo’ porre in pericolo il suo sviluppo psico – fisico, non ripercorre, tanto meno confuta espressamente l’esegesi consolidata (cui la relazione del relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. aveva fatto riferimento. Non si ritiene pertanto di trarre da tale ultimissima giurisprudenza alcun argomento che, nonostante il contrasto col pregresso consolidato orientamento, induca ad una sua rivisitazione o alla rimessione alle Sezioni Unite.

Muovendo da esatti presupposti, la Corte territoriale col decreto impugnato ha concluso nel senso che D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 31 del testo unico non puo’ essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece esso correlato esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere carattere di normalita’ e stabilita’, quali anche collegate al ciclo scolastico.

Puo’ aggiungersi che anche il fatto che essi si siano inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano intrecciato stabili amicizie non e’ circostanza eccezionale ne’ transeunte, poiche’ la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell’istruzione obbligatoria rappresenta un’esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo – formativo.

Appare, quindi, palese come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’, anche perche’ l’ufficio del pubblico ministero cosi’ come non puo’ sostenere l’onere delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, non puo’ neppure essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori (Cass. SU 200405165).

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA