Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5857 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24773-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PA. TRAVEL SAS DI P.G., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE. PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ALBERTO CUTAIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI SICILIA, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Sicilia, con sentenza nr. 582/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Agrigento con cui era stato accolto il ricorso della società Pa. Travel s.a.s. di P.G. avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro calcolata su provvedimento giudiziario.

Il giudice di appello rilevava che l’esenzione prevista nella L. n. 174 del 1991, art. 46, comma 1, è stata interpretata dalla Corte di cassazione in senso estensivo al fine di ricomprendervi tutte le vertenze di valore inferiore ad Euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. Osservava che non poteva attribuirsi valore vincolante alla risoluzione nr. 97/2014 della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate nel senso dell’inammissibilità dell’applicazione analogica delle deroghe alla disciplina generale in materia di tassazione poichè la previsione di una esenzione generalizzata in deroga al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, dell’esenzione dal pagamento della tassa di registro vale per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di modesto valore, indipendentemente dal grado di giudizio e dell’Ufficio giudiziario e che la norma non può considerarsi oggetto di interpretazione analogica nè soggetta ad interpretazione estensiva 2 ma semplicemente applicata nel suo chiaro tenore letterale”.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione della L. n. 374 del 1991, art. 46, come sostituito dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 308, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che tale disposizione agevolativa dovesse trovare applicazione generalizzata per tutte le cause di modesto valore inferiore ad Euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio e dall’Ufficio giudiziario.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata nel controricorso, in quanto l’atto di impugnazione indica chiaramente le ragioni per cui è richiesta la cassazione della sentenza di merito. La questione dedotta, peraltro, è di mero diritto e dunque per valutare la fondatezza del ricorso non v’è alcuna necessità di accedere ad elementi o atti del pregresso giudizio di merito.

L’unico motivo di ricorso è comunque infondato.

Questa Corte ha già affermato che “In tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista della L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 46, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad Euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonchè alla sua “ratio”, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto” (Cass. n. 16978 del 2014).

In continuità con tale decisione, va evidenziato che, se è vero che la L. n. 374 del 1991, istitutiva del Giudice di pace, ne disciplina le funzioni nell’esercizio della giurisdizione in materia civile e penale e della funzione conciliativa in materia civile, tale argomento non può costituire da solo elemento decisivo a favore dell’interpretazione del cit. art. 46 sostenuta dalla ricorrente, sia perchè non trova conferma nel dato letterale, sia perchè risulta in contrasto con altri argomenti di ordine sistematico, senza che vi sia necessità di ricorrere ad applicazione analogica od estensiva della norma.

La sedes materiae non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sulla base dell’unica condizione oggettiva che si tratti di “cause….il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00”.

La ratio della disposizione non è poi di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, perchè in tal caso non sarebbe stato previsto un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l’utente da una tassa che si paga a posteriori mantenendo nello stesso tempo l’onere deflattivo del versamento del contributo unificato, che viene assolto al momento dell’iscrizione a ruolo.

La ratio manifesta della disciplina è invece quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perchè di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.

L’applicabilità dell’esenzione anche in appello trova del resto riscontro nella tendenza sistematica ad esentare dalla imposta di registro altre tipologie di controversie, quale che sia il Giudice investito e quale che ne sia il valore: nei procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di trattamento sanitario obbligatorio, di espulsione dello straniero, di recupero dei crediti professionali spettanti ai difensori di ufficio, di sfratto da case popolari, non si è infatti mai dubitato che l’esenzione dall’imposta di registro valesse anche per i gradi successivi al primo (Cass. 2018 nr. 31278; Cass. 2014 nr. 16310).

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

Segue la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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