Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5856 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5856 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel regolamento di competenza d’ ufficio sollevato da].
Giudice di pace di Forlì nel procedimento tra Alessandra
Vigana e il Prefetto di Forlì-Cesena.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 ottobre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Oggetto del processo pendente nella fase di merito è
l’opposizione, proposta da Alessandra Viganà, avverso un
verbale di contestazione della violazione di cui
all’art. 142 del codice della strada (verbale n.
SCV2807841) accertata in data 8 aprile 2012 in tratto
autostradale nel territorio del Comune di Reggio Emilia.

regolamento
di competenza

Data pubblicazione: 13/03/2014

L’adito Giudice di pace di Reggio Emilia, con ordinanza
in data 9 novembre 2012, si è dichiarato incompetente a
favore del Giudice di pace di Forlì, ove era radicato

Viganà, in relazione ad altro verbale di contestazione
per la stessa infrazione commesso nel territorio del Comune di Forlì.
Il Giudice di pace di Forlì, davanti al quale la causa è
stata riassunta, con ordinanza del 7 maggio 2013, ha
chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della
competenza in relazione all’opposizione relativa alla
violazione (verbale SCV2807841) commessa nel Comune di
Reggio Emilia.
La tesi sostenuta dal Giudice di pace confliggente appare manifestamente fondata, atteso che l’infrazione in
questione si è consumata nel luogo dell’accertamento,
ossia nel Comune di Reggio Emilia, che ricade nel territorio del Giudice di pace di Reggio Emilia.
D’altra parte, in tema di sanzioni amministrative, la
competenza per territorio a conoscere dell’opposizione
al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla
circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi
dell’art. 204-bis del codice della strada. Ne consegue
che, non applicandosi a tali illeciti l’istituto della

2

altro giudizio di opposizione, proposto dalla medesima

continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., ed essendo
la disciplina relativa alla reiterazione delle violazioni di cui all’art.

8-bis,

quarto comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (introdotto con l’art. 94 del

zione unificante dei comportamenti trasgressivi ai fini
dell’applicazione di una sanzione unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti prefigurati dai precedenti commi del medesimo art.

8-bis,

la

reiterazione della condotta non può avere l’effetto di
attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l’opposizione al verbale
concernente l’accertamento della prima violazione
(Cass., Sez. VI-2, 22 febbraio 2012, n. 2657)».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Reggio Emilia in relazione
all’opposizione al verbale SCV2807841;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

3

d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), prevista non in fun-

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di
Reggio Emilia in relazione all’opposizione al verbale
SCV2807841.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 21 febbraio 2014.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

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