Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5855 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. III, 03/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35404/2019 proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’avv.to MICHELE POTE’, con

studio in Torino, via Pasquale Mancini n. 5,

(michelepote.pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente

domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1355/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.E., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e).

2. Con il secondo motivo, deduce ancora la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Precisandosi, in premessa, che la notifica del ricorso è stata erroneamente effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e non presso l’avvocatura Generale dello Stato ma che la questione è superata dalla soluzione della controversia riconducibile alla c.d. “ragione più liquida”, si osserva che manca del tutto, nel ricorso, la sommaria esposizione del fatto, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.2. Il ricorrente, infatti, si è limitato a descrivere la progressione processuale della controversia, senza nulla riferire in ordine ai fatti storici sui quali si fondava la sua domanda ed alle censure proposte in sede di gravame.

3.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui:

a. “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.” (Cass. SU 11308/2014);

b. “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto

dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

3.4. Nel caso in esame, le censure contenute nei motivi proposti sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

4. Entrambi i motivi, inoltre, sono generici e privi di autosufficienza.

4.1. Quanto al primo, riguardante lo status di rifugiato, la denuncia di omesso scrutinio della documentazione depositata in sede di giudizio non è accompagnata dalla specifica indicazione di essa.

La doglianza, pertanto, risulta inosservante dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4.2. Quanto al secondo, riguardante la protezione sussidiaria, esso si limita a riportare, in collage, alcune pronunce di merito, affermando che “il ricorrente, ove allontanato, si troverebbe a vivere da solo, privo di lavoro e di mezzi di sostentamento in una nazione notoriamente scenario di violenze”: la critica non riporta, come sopra rilevato, la censura prospettata in appello, nè le concrete esigenze di protezione che non sarebbe possibile realizzare in ragione delle condizioni del paese di origine sulle quali nessuna fonte informativa diversa da quelle indicate nella sentenza viene richiamata dal ricorrente.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile e la sorte del ricorso inutile il rilievo della instabilità dalla notifica fatta all’Avvocatura distrettuale.

6. La mancata costituzione della parte intimata esime la Corte dalla

decisione sulle spese.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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