Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5855 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30994/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
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– ricorrente –
Contro
CARAPELLI FIRENZE SPA (C.F. 06271510965), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.
MARCO MICCINESI, dall’Avv. Prof. FRANCESCO PISTOLESI e dall’Avv.
SIMONE GIANNESCHI, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di
posta elettronica dei rispettivi difensori
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, n. 1430/2018 depositata in data 12 luglio 2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La società contribuente ha impugnato un diniego di rimborso IVA dei periodi di imposta 2008 e 2009, conseguente all’erroneo versamento di IVA per prestazioni rese da proprio personale distaccato e riaddebitato dalla contribuente, in qualità di distaccante, al distaccatario, in quanto attinente a operazioni fuori campo IVA a termini della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35, rimborso rispetto al quale l’Ufficio aveva opposto diniego, facendo decorrere la decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, dal giorno del versamento dell’imposta;
che la CTP di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Toscana, con sentenza in data 12 luglio 2018, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado, richiamandosi al disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30-ter, comma 2, e ad alcuni precedenti di legittimità, ritenendo che il presupposto per la restituzione si è verificato in epoca successiva al versamento, facendo decorrere il termine di decadenza dal momento in cui l’emittente ha rimborsato l’imposta al committente (cessionario), in esecuzione di un provvedimento coattivo;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020