Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5854 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5854 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel regolamento di competenza d’ ufficio sollevato dal
Tribunale di Catanzaro nel procedimento tra Andrea De
Filpo e il Ministero dell’interno ed altro.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 25 ottobre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Cassano Ionio, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa
a favore del Tribunale di Catanzaro, in applicazione

.4 i .

regolamento
di competenza

Data pubblicazione: 13/03/2014

della regola del foro erariale, ai sensi dell’art. 7 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato conflitto,

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Castrovillari, giacché,
ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice
di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nell’art. 7 del citato r.d. n. 1611 del 1933 relativa alle controversie in cui sia parte
un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Tribunale di Castrovillari;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

2

richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

La Corte

dichiara

la competenza del Tribunale di

Castrovillari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 21 febbraio 2014.

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