Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5854 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14275-2011 proposto da:

A.D.L.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118 (ST. AGATHEMIS), presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE DE FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MODICA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE REGIONE SICILIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1686/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/11/2010, R.G.N. 250/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1686/10, accoglieva in parte l’impugnazione proposta da. A.D.L.C. nei confronti dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste della Regione Siciliana, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Agrigento in data 8 maggio 2007, n. 434/07.

2. Pertanto, dichiarava il diritto di A.D.L.C. al riconoscimento, ai soli fini economici, del periodo di servizio militare di leva, con la decorrenza prevista dalla L.R. Siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 11, comma 3. Confermava nel resto la sentenza appellata.

3. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta dal lavoratore avverso la statuizione del Tribunale che non gli aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nella posizione D4, atteso che occorreva, a tal fine non la mera anzianità, ma l’effettività dello svolgimento di almeno dieci anni di servizio, e non poteva, quindi, essere computato il servizio di leva.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso l’Assessorato regionale agricoltura e foreste della Regione Siciliana.

6. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 Cost. e della L. n. 95 del 1986, art. 20 in relazione alla L.R. siciliana n. 41 del 1984, art. 13 e del D.P.R.S. n. 10 del 2001, art. 13.

2. Ad avviso del ricorrente le disposizione regionali richiamate non hanno un tenore tale da far ritenere la necessaria effettività del servizio prestato ai fini di una previa valutazione comparativa del merito del medesimo servizio.

Pertanto, il servizio di leva deve essere computo nei dieci anni di effettivo servizio richiesto per l’acceso alla posizione D4.

3. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

4. Occorre premettere (cfr., Cass., n. 24428 del 2015) che la L. n. 958 del 1986, art. 20, comma 1, applicabile ratione temporis (essendo stato abrogato dal D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268, comma 1, n. 840, con la decorrenza di cui al successivo art. 2272, cinque mesi dopo la pubblicazione sulla G.U., n. 106 dell’8 maggio 2010. Analoga disposizione è ora contenuta nel suddetto D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2052; si cfr. anche art. 2048) prevede che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

La L. n. 412 del 1991, art. 7, comma 1, ha chiarito che “il servizio militare valutabile ai sensi della L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonchè quello prestato successivamente”.

4.1. Tale ultima disposizione ha superato il vaglio di costituzionalità.

4.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 455 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato L. n. 412 del 1991, art. 7, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 Cost..

4.3. Nella citata sentenza n. 455 del 1992, il Giudice delle Leggi ha affermato (paragrafo 6 del “Considerato in diritto”) che: “In verità, per i dipendenti statali il servizio militare di leva svolto prima della instaurazione del rapporto di impiego rientrava già nel computo della anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza (D.P.R. n. 1092 del 1973, art. , nn 8, comma 3, e art. 145); non produceva effetti ai fini del trattamento previdenziale ma il dipendente aveva facoltà di riscattarlo a domanda e a proprio totale carico” (D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 15).

Se era svolto durante il rapporto di impiego, il dipendente era collocato in aspettativa e il tempo trascorso era computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 67). Il servizio prestato era utile ai fini della buonuscita.

L’art. 20 in esame ha consentito ai dipendenti pubblici di ottenere il riconoscimento del servizio militare ai fini della anzianità di servizio con il conseguente trattamento economico e dell’incremento dell’anzianità utile ai fini del trattamento di previdenza (buonuscita) senza oneri di riscatto.

La L. n. 412 del 1991, art. 7, comma 1, ora impugnato, ha solo fissato i limiti temporali, cioè la decorrenza del beneficio accordato”.

4.4. Ed infatti, non si era creata alcuna ingiustificata discriminazione tra i dipendenti presi in esame dalla disposizione denunciata e quelli ai quali precedentemente era stato concesso il beneficio con limitati oneri a loro carico, nè il legislatore aveva compensato in maniera difforme il sacrificio derivante dalla prestazione del servizio militare di leva.

4.5. Il quadro normativo delineato va integrato con quanto previsto dal D.P.R. n. 237 del 1964, art. 17 – come sostituito dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22 -vigente all’epoca dei fatti per cui è causa (la norma è stata abrogata dal citato D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268, comma 1, n. 535 “Codice dell’ordinamento militare”), che statuisce ai commi 7, 8 e 9:

“I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato presso le Forze Armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

4.6. Analoga disciplina è ora contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050.

4.7. Questa Corte, in proposito, ha avuto modo di affermare che la disposizione dettata dall’art. 77, comma 9 citato, non lascia adito a dubbi: le norme di cui all’art. 77, si applicano ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni “per l’assunzione e l’immissione di personale esterno”, escludendosene una interpretazione che ne consenta l’applicazione, con riguardo al periodo del servizio di leva prestato anteriormente all’assunzione, anche a concorsi interni per avanzamenti di carriera (Cass., n. 26562 del 2008).

5. Il D.P.R.S. n. 10 del 2001, recante “Recepimento dell’accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui alla L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 1 con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 – Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto – Nuovo ordinamento professionale del personale – Contratto collettivo regionale di lavoro dell’Area della dirigenza”, all’art. 13 prevede: “In sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell’accordo del 28 febbraio 2001, viene ricollocato nelle nuove posizioni in relazione ai titoli posseduti come di seguito specificato per singole categorie con decorrenza 1 dicembre 2001.

Le anzianità di servizio dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente accordo.

In sede di verifica da effettuarsi entro il mese di ottobre 2001 le eventuali economie della quota fissata dall’accordo del 28 febbraio 2001, a seguito di contrattazione regionale con le organizzazioni sindacali, saranno utilizzate per ulteriori progressioni.

Categoria D.

personale appartenente alle categorie D1 e D2, giusta accordo del 28 febbraio 2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione; in D3 con le medesime modalità, il personale con almeno 5 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado”.

6. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre osservare, che nella specie, come si rileva dal ricorso e non è contestato nel controricorso, il servizio di leva veniva prestato dopo la costituzione del rapporto di lavoro e nel relativo periodo il lavoratore era collocato in aspettativa (atteso che in data 4 marzo 1991 si stipulava il contratto di lavoro e in pari iniziava il servizio di leva).

Dalla disposizione contrattuale sopra richiamata si rileva che ai fini dell’inquadramento nella posizione D4 l’anzianità di servizio effettivo richiesto non era correlata alla effettuazione di una valutazione comparativa in ordine allo stesso, atteso che la verifica delle attitudini veniva rimessa all’esito di un corso di formazione.

Questa Corte con la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, in coerenza con la ratio delle disciplina sopra richiamata come vagliata dal Giudice delle Leggi, ha affermato: “l’art. 20 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare “… a tutti gli effetti per l’inquadramento economico…” non contiene in sè alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell’anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l’attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest’ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1 settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all’anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l’effettività e la continuità della prestazione lavorativa” (citata Cass. n. 14482 del 2001).

Pertanto, in ragione della disciplina e della giurisprudenza sopra richiamata, il lavoratore, nella specie (progressione interna), aveva diritto al riconoscimento, nel computo dell’anzianità di effettivo servizio, del periodo durante il quale, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, prestava il servizio di leva, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio decennale, ma prevendosi una successiva verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione.

7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella misura in cui la Corte d’Appello di Palermo, nel riconoscere il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini economici del periodo del servizio militare ne ha stabilito la decorrenza con riferimento all’art. 11, comma 3 L.R. siciliana.

Assume il ricorrente che la materia in esame, difesa dello Stato, appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, per cui non potrebbe trovare applicazione la legislazione regionale.

8. Il motivo non è fondato. Lo stesso si sostanzia in un dubbio di costituzionalità, con riguardo alla norma regionale applicata dalla Corte d’Appello, attinente al riparto competenziale della potestà legislativa tra lo Stato e la Regione siciliana, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. d (difesa e forze armate), che non supera il vaglio di non manifesta infondatezza.

Ed infatti la L.R. 15 giugno 1988, n. 11, art. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985 – 1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), prevede al comma 1: “I servizi comunque resi dai dipendenti dell’Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati (…)”, e al successivo comma 3: “I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda”.

Il contenuto normativo delle disposizioni, pone, infatti, in rilievo come si verta in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali” (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 14, lett. p, che reca “Approvazione dello statuto della Regione siciliana”) e di “stato giuridico ed economico” del relativo personale (medesimo R.D.Lgs. n. 455 del 1946, art. 14, lett. q), rimessi alla potestà legislativa della Regione siciliana.

9. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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