Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5853 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13238-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D.M.A.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA GIANCASPRO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO

MARCIALIS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/01/2011 r.g.n. 557/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO MARCIALIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 706 del 2010, accoglieva in parte l’impugnazione proposta da M.D.M.A.G. nei confronti del MIUR avverso la sentenza emessa l’11 novembre 2008, tra le parti, dal Tribunale di Cagliari, e in riforma di quest’ultima dichiarava che l’appellante aveva diritto all’assunzione in ruolo (ambito disciplinare spagnolo) a far data dall’anno scolastico 2001/2002; condannava il MIUR al risarcimento dei danni subiti dall’appellante per effetto della mancata assunzione fino all’immissione in ruolo in data 1 settembre 2004.

2. La M.D.M. aveva adito il Tribunale chiedendo l’accertamento del diritto all’assunzione dal 10 agosto 2000, data di approvazione della graduatoria rispetto alla quale, con decreto dell’11 aprile 2002, a seguito di reclamo, le era stato attribuito il diritto alla riserva di posti in quanto appartenente alla categoria degli invalidi civili.

3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda poichè non risultava l’assunzione di altri docenti in precedenza.

4. La Corte d’Appello accoglieva in parte l’impugnazione accertando il diritto all’assunzione dalla diversa data dell’anno scolastico 2001/2002 e non fin dal 10 agosto 2000 (anno scolastico 2000/2001), in ragione delle risultanze di cui al D.M. 9 agosto 2001, n. 135.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il MIUR con un motivo di impugnazione.

6. Resiste con controricorso M.D.M.A.G..

7. La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso il MIUR ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Assume il ricorrente che l’atto di appello non era stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma al Ministero dell’istruzione, direzione generale regionale, determinando la radicale nullità dell’impugnazione, e la Corte d’Appello non aveva disposto la rinnovazione della notifica.

Nè si poteva affermare che la notifica aveva rispettato il disposto dell’art. 417-bis c.p.c..

3. Sul punto la controricorrente ha dedotto la validità della notifica in quanto l’Amministrazione si era costituita nel primo grado di giudizio a mezzo di propri funzionari.

4. Il motivo del ricorso per cassazione è fondato.

Questa Corte (Cass., n. 5212 del 2008, n. 18849 del 2011), ha avuto modo di affermare che la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca.

Con ordinanza delle Sezioni Unite n. 752 del 2007 si è affermato che nel caso in cui la pubblica amministrazione, parte del rapporto sostanziale di lavoro subordinato, stia direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, a norma dell’art. 417- bis c.p.c., gli atti dei diversi gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all’Avvocatura dello Stato.

Nè nella specie, può trovare applicazione Cass., n. 17596 del 2016, che attiene alla diversa fattispecie relativa al decorso del termine breve per l’impugnazione, e secondo la quale se l’Amministrazione sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente secondo la previsione di cui all’art. 417-bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente.

Tale sentenza, rispetto a Cass. n. 24817 del 2015 (richiamata nella memoria dalla controricorrente) che pure si riferisce all’ipotesi del decorso del termine breve (si afferma nella stessa che la norma di cui all’art. 417-bis c.p.c., va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso), opera un distinguo, escludendo, comunque, la decorrenza del termine breve allorchè il funzionario, che ha difeso l’Amministrazione, sia stato delegato dall’Avvocatura dello Stato.

Trova applicazione, nel caso in esame, poichè non si verte in ipotesi di inesistenza della notificazione, quanto statuito da Cass. S.U., n. 14916 del 2016, secondo cui “In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione – con l’unica peculiarità che l’attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l’intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 (“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un’ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme”.

5. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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