Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5852 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. III, 03/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34751/2019 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’avv.to NICOLA VISCANTI, con

studio in Materia, via Giacomo Matteotti n. 9,

(viscanti0438.cert.avvmatera.it) giusta procura speciale in calce al

ricorso, elettivamnete domiciliato presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 610/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e art. 11 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 35, commi 9 e 10.

2. Con il secondo motivo, lamenta l’omesso riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’error in iudicando ed in procedendo nonchè l’errata interpretazione del dato normativo, il difetto di istruttoria, l’astrattezza della decisione, la sua inadeguatezza ed illogicità, nonchè la violazione di legge, ex art. 127 c.p.c..

4. Con il quarto motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

5. Con il quinto motivo, lamenta la violazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione.

6. Deve premettersi che la questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati.

6.1. Infatti, al netto di quelli concernenti il rito camerale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017 e la contestuale eliminazione del secondo grado di giudizio, già vagliati da questa Corte (cfr. Cass. 17717/2018) con esito negativo pienamente condiviso da questo Collegio, risulta privo di pregio anche il rilievo relativo alla previsione secondo cui, in thesi, la fissazione dell’udienza di comparizione sarebbe dipesa da una scelta meramente discrezionale dell’autorità giudicante, con pregiudizio del diritto di difesa: invero, la norma richiamata (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10) prevede una serie di ipotesi in cui l’udienza di comparizione deve essere fissata (in primis per mancanza di videoregistrazione dell’audizione svoltasi dinanzi alla CT), e subordina alla valutazione discrezionale del giudice soltanto l’audizione del ricorrente con la conseguenza che la questione proposta risulta frutto di una erronea lettura del dato normativo. E vale solo la pena di rilevare che, in ogni caso, a seguito di un recente arresto di questa Corte (Cass. 22049/2020) sono state compiutamente individuate le ipotesi in cui, su istanza del richiedente asilo, l’audizione deve essere rinnovata dinanzi all’autorità giudiziaria.

6.2. La questione prospettata, dunque, risulta manifestamente infondata anche sotto tale profilo.

7. Ma, tanto premesso, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

7.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione dei fatti storici che hanno connotato la controversia in esame.

7.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui:

a. “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. SU 11308/2014);

b. “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto

dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilitàdel ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

7.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

8. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui eventualmente è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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