Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5852 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 577-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.I.M., elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA

BRENTA 2-A, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se

stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4153/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. S.M.I. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004 art. 1, comma 335, con il quale all’immobile di sua proprietà, sito in Roma via Brenta nr 2/A, microzona 20 (Salario Trieste), distinto al catasto urbano al foglio 576, particella 105 subalterno 19, veniva disposta la revisione del classamento con assegnazione della nuova categoria A/1, classe 3 in luogo della precedente categoria A/2, classe 3 e con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 2.672,66 a Euro 4.555,15.

2.La CTP rigettava il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando: a) che l’avviso poteva considerarsi adeguatamente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) ispirata a finalità perequative e della migliorata qualità del contesto urbano, b) che, tuttavia, tenuto conto del fatto che il contribuente ha dimostrato la qualità non di lusso dell’abitazione mentre l’Ufficio non aveva effettuato accertamenti supportati da accessi interni agli edifici appariva congrua la precedente categoria catastale A/2 (civile abitazione) in luogo della categoria Al (abitazione di lusso) secondo il nuovo classamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969 e del D.P.R. n. 1142 del 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR ha utilizzato per l’individuazione della categoria di lusso i criteri di cui al decreto ministeriale sopra citato dettato per distinguere gli immobili ai quali non può applicarsi l’agevolazione prima casa.

3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la parte privata non avrebbe fornito alcuna prova specifica tale da consentirle di sottrarre la propria unità immobiliare alla revisione catastale effettuata a norma della L. n. 311 del 2004, art. 1, con indicazione nella motivazione del presupposto dello scostamento superiore alla soglia di significatività del 35% del rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona in cui era ubicato l’immobile e l’analogo rapporto dell’insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

4.Ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell’immediata evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione dei criteri utilizzati per l’individuazione della categoria di lusso.

5.La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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