Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5851 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

V.M., V.L.E.A. e

S.S.G.L., nella qualità di eredi universali del Geom. V.E.,

nonché nell’interesse della EDILVAGO S.R.L., in persona del

l.r.p.t., tutti rappr. e dif. dall’avv. Alessandro Izzo,

alessandro.izzo.pecavvocatinola.it, presso il cui studio in Roma,

via Giovanni da Palestrina n. 55 sono elettivamente domiciliati, e

dall’avv. Alessandro Nucci, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t. Helvetia

Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, Rappresentanza generale e

Direzione per l’Italia, in persona del L.R. p.t.;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 1344/2021

del 15.02.2021 in R.G. n. 7044/2020;

vista la memoria dei ricorrenti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

giorno 1 febbraio 2022 dal consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. V.M., V.L.E.A. e S.S.G.L., nella qualità di eredi universali del Geom. V.E., nonché EDILVAGO S.R.L., avversano il decreto del Tribunale di Milano n. 1344/2021 del 15.02.2021 in R.G. n. 7044/2020, con cui è stata dichiarata inammissibile la loro impugnazione proposta L. Fall. ex art. 98, comma 3, avverso l’ammissione in chirografo, nel fallimento intimato, del credito chirografario di altro creditore, la compagnia assicurativa Helvetia, ritenendosi i ricorrenti surrogati di diritto nelle ragioni della società assicurativa L. Fall. ex art. 115, e così chiedendo che il credito vantato dalla società assicurativa fosse ammesso al passivo invece quale prededucibile ai sensi della L. Fall., art. 111;

2. il tribunale ha premesso che: a) (OMISSIS) s.r.l. si era obbligata verso il Comune di Besana in Brianza alla realizzazione di alcune opere pubbliche; b) il debito, sotto il profilo degli oneri di urbanizzazione, era stato garantito dall’intimata compagnia assicurativa con il rilascio di due distinte polizze, a loro volta controgarantite, verso la compagnia, da fideiussione generale solidale prestata dagli odierni ricorrenti; c) a seguito del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., il Comune aveva escusso la compagnia assicurativa, la quale si era quindi insinuata al passivo della fallita, in via chirografaria e come tale ammessa; d) la compagnia aveva poi esercitato il proprio diritto di rivalsa verso i ricorrenti, che hanno rifuso ad Helvetia l’intera somma pagata, inclusi interessi e spese; e) gli odierni ricorrenti, tra l’altro legittimati perché comunque ammessi al passivo del fallimento per altri crediti, avevano prospettato la surroga L. Fall. ex art. 115, fino alla quota di quanto pagato (pari ad Euro 280.249,78), così proponendo opposizione al decreto del giudice delegato nella parte in cui il credito della compagnia, conformemente alla domanda, era stato ammesso per Euro 381.840,90 ma solo in chirografo e dunque chiedendo che, corretta l’ammissione in prededuzione, anche il proprio credito fosse riconosciuto in tale veste, L. Fall. ex art. 111, perché proprio grazie al pagamento di Helvetia degli oneri di urbanizzazione il fallimento, subentrando nella convenzione con il Comune, aveva potuto liquidare un attivo immobiliare che ne aveva beneficiato, alla stregua di elementi in fatto sorti dopo la domanda di ammissione al passivo, così essendo il credito sorto anche in funzione della procedura concorsuale; f) la stessa compagnia, rimettendosi alla decisione del tribunale, osservava che in effetti il proprio credito doveva intendersi prededucibile, ma di tale qualità avrebbe dovuto godere essa stessa e non i ricorrenti;

3. il tribunale ha ritenuto che: a) i ricorrenti non hanno mai documentato la presentazione al giudice delegato di una vera e propria istanza di surroga automatica L. Fall. ex art. 115, comma 2, risultando tale domanda proposta, per di più come autonoma insinuazione e nelle difese finali, solo successivamente rispetto alla proposizione dell’impugnazione e non ancora ammessa; b) il petitum eccede comunque i limiti tracciati dalla L. Fall., art. 98, comma 3, abusivamente impiegato, il quale consente l’impugnazione di un altrui credito ammesso solo in caso di intento di degradazione di esso, mentre, nella fattispecie, il credito di Helvetia era stato integralmente ammesso al passivo in via chirografaria, come richiesto dalla compagnia creditrice e, per di più, dall’accoglimento del mezzo sarebbe scaturito un peggioramento delle proprie condizioni di creditori chirografari già ammessi, ciò pregiudicando l’interesse ad agire; c) era comunque assente anche il requisito dell’eventuale titolo ad impugnare lo stato passivo, quanto alla posizione di Helvetia, con l’azione surrogatoria, dato che la compagnia aveva chiesto l’ammissione al passivo chirografario, conseguendola e dunque non poteva opporsi alla

decisione del giudice delegato; d) era infondata la stessa prospettazione ex art. 2900 c.c., posto che nemmeno i ricorrenti potevano dirsi creditori di Helvetia, che invece era loro creditrice, poiché controgarantita nell’obbligazione fidejussoria, tant’e’ che, per l’ipotesi di eventuale surroga, i ricorrenti sarebbero ammessi al passivo in luogo di Helvetia e come creditori del fallimento; e) ne conseguiva che nemmeno poteva essere accolta la domanda di mutamento del credito in prededotto da parte dell’interveniente Helvetia, per carenza di interesse ed inammissibilità di qualunque impugnazione incidentale, né potendo la relativa domanda qualificarsi come di revocazione dello stato passivo;

4.il ricorso è su quattro motivi, illustrato da memoria e gli intimati non hanno depositato controricorso per rispondervi;

5. con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 115, comma 2 e degli artt. 1949 e 2900 c.c., per avere il tribunale considerato insussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti, non riconoscendo che le citate norme prevedono una sostituzione automatica, al di là della insinuazione esercitata;

6.con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per non avere il tribunale considerato che, sul provvedimento impugnato, non si è formato il cd. giudicato endofallimentare, per non essere mai stato lo stesso notificato ed in quanto le circostanze in base alle quali Helvetia si sarebbe potuta qualificare creditore prededucibile erano sorte dopo la sua insinuazione al passivo;

7.con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 98 e dell’art. 100 c.p.c., per avere il tribunale considerato assente l’interesse ad agire, nonostante la L. Fall., art. 98, consenta di revocare (cd. revocazione straordinaria) tutti i provvedimenti passati in giudicato, a prescindere dalla soccombenza o meno, allorquando siano emersi documenti e/o circostanze nuove dopo il passaggio in giudicato del provvedimento;

8.con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano – oltre alla violazione della L. Fall., art. 111 – l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il tribunale tenuto conto del fatto che, prima dell’emissione del bando di vendita, gli oneri di urbanizzazione costituiti dai lavori di riqualificazione erano già stati pagati da Helvetia per conto del fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, secondo plurimi profili e con assorbimento dei restanti; i ricorrenti hanno invero omesso di censurare, tra le altre, la ratio decidendi con cui chiaramente il tribunale ha escluso che l’impugnazione del credito ammesso possa fondarsi su una prospettiva che non sia di degradazione quantitativa o qualitativa della posizione altrui; va invero ripetuto, con Cass. 8827/1998, che al creditore che abbia proposto tale impugnazione (ripresa dopo il precedente L. Fall., art. 100, nell’attuale L. Fall., art. 98, comma 3; Cass. 4959/2013, 4524/2015) è consentito esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa l’azione revocatoria; si tratta cioè di contestazione diretta a far rimuovere dallo stato passivo una posizione creditoria accolta, non a migliorarla, agendo nell’interesse – rimasto non esercitato – del creditore stesso; l’istituto presuppone dunque già l’astratta prospettazione che agiscono “i soli creditori ammessi al passivo, i quali possono ricevere pregiudizio dal fatto che con essi concorra un soggetto privo della qualità di creditore o di creditore privilegiato” (Cass.28666/2013);

2. né è stata censurata la statuizione, come visto, per cui essendo i ricorrenti creditori del fallimento e non di Helvetia, essi difettavano da un lato di una sicura ed immediata legittimazione ad agire in surrogatoria ex art. 2900 c.c. rispetto alla tutela che Helvetia aveva perseguito del proprio credito;

3. nella specie, Helvetia aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo in chirografo, né alcuna portata ha la domanda da essa svolta avanti al tribunale fallimentare quale interveniente, non apparendo coltivata nella presente sede impugnatoria; è dunque una circostanza incontroversa che il credito della compagnia ammesso era annoverato, al momento della impugnazione dei ricorrenti, tra i crediti chirografari e la posizione di confronto, oltre tutto, doveva condursi rispetto a quella dai medesimi assunta nello stato passivo, di creditori ad altro titolo ammessi al chirografo e non ancora in surroga;

4. il secondo profilo del motivo definisce invero in termini impropri la possibile vicenda circolatoria dei ricorrenti rispetto al credito di Helvetia, poiché se è vero che la surrogazione prevista dalla L. Fall., art. 115, comma 2, non richiede la presentazione di una formale domanda, al fine del prodursi dell’effetto surrogatorio, nemmeno però sancisce l’automaticità di tale conseguenza, correttamente esclusa ove, come nel caso e stante la contestazione degli organi concorsuali, non solo l’istanza al momento dell’introduzione del giudizio L. Fall. ex art. 98, nemmeno era stata formulata (ulteriore statuizione priva di censura), ma comunque essa non poteva dirsi ricompresa nell’opposizione, non mirando ad una mera rettifica sostitutiva nello stato passivo di un creditore con altri ma al mutamento sostanziale dello stesso rango di ammissione;

5. il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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