Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5851 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. III, 03/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34436/2019 proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avv.to LUCA SCHERA,

giusta procura speciale allegata al ricorso, con studio a Torino,

via Alpignano 28, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

– resistente –

avverso la sentenza n. 956/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.I., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unica censura, il ricorrente – omettendo di rubricare il motivo con sufficiente specificità e cioè ad uno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – deduce che “deve dichiararsi nulla la gravata sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione”.

1.1. Il ricorso è inammissibile per due principali ragioni.

1.2. In primo luogo, manca del tutto la sommaria esposizione del fatto con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

1.4. Il ricorrente ha del tutto omesso di attenersi al principio sopra richiamato.

2. In secondo luogo, la censura proposta sembra riferirsi alla protezione sussidiaria, essendo stato invocato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): ma con ciò si omette di considerare che la sentenza aveva espressamente circoscritto l’appello al diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. pag. 3, secondo cpv. sentenza impugnata) per mancanza di motivi sulle altre due fattispecie, in ordine alle quali la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente aveva rinunciato ad impugnare: su tale statuizione non è stata proposta alcuna doglianza, ragione per cui la decisione sul punto, emessa a seguito del giudizio di primo grado, è divenuta ormai definitiva.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui eventualmente è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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