Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5851 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35982-2018 proposto da:
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4175/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCO)
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato: che il contribuente-avvocato impugnava un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa ad una ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Salerno a carico dell’INPS e a favore della di lui cliente;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente;
che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente che si doleva della circostanza che la controparte era stata condannata al pagamento delle spese per un importo troppo modesto accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che il contribuente, in quanto procuratore antistatario, aveva un titolo proprio da vantare in executivis e come tale era legittimato passivo al pagamento delle spese per la registrazione dell’ordinanza;
che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, nonchè degli artt. 93 e 100 c.p.c., in quanto la CTR ha erroneamente considerato parte del giudizio il ricorrente, che invece è il semplice difensore;
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020