Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5850 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VALLE Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I. EVANS ANTHONY, rappr. e dif. dall’avv. Massimo Goti

massimogoti.pec.avvocati.prato.it, elett. dom. in Prato, via Q.

Baldinucci n. 71, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e. dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Firenze n. 1815/2021 del

29.3.2021, in R.G. 8495/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio dell’1.2.2022.

 

Fatto

FATTO DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.E.A. impugna il decreto Trib. Firenze n. 1815/2021 del 29.3.2021, in R.G. 8495/2018, che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze del 5.4.2018, il quale aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, in tutte le sue forme, nonché del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il Tribunale ha ritenuto che: a) il racconto del richiedente, riguardante circostanze poco plausibili e non adeguatamente documentate, si considera difficilmente credibile in merito ai motivi dell’espatrio, avendo lo stesso riferito di essere laureato in ingegneria chimica e di essere fuggito dalla regione nigeriana dell’Edo State per il timore di essere ucciso dai membri della sua comunità di appartenenza in conseguenza del rifiuto opposto all’assunzione del ruolo di capo religioso del villaggio e di essere giunto in Italia dopo aver vissuto e lavorato presso un amico e aver soggiornato brevemente in Libia; in particolare dalle fonti in materia è emerso che al rifiuto del titolo di capo tribù non sono associati episodi di persecuzione; b) non sussistono inoltre i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), stante la specifica condizione della regione di provenienza del richiedente, nella quale, sulla base delle fonti internazionali citate, manca una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale” che possa comportare l’esposizione al pericolo di un danno grave; c) non si registrano le condizioni per la protezione umanitaria, dovendosi escludere che il ricorrente versi in una situazione individuale di particolare vulnerabilità e che, nel Paese di accoglienza, abbia intrapreso un significativo percorso di integrazione socio-lavorativa, dal momento che non ha documentato lo svolgimento di alcuna attività di studio, di formazione o di lavoro, non risulta inserito nel circuito di accoglienza, è stato coinvolto e condannato per lo svolgimento di attività penalmente rilevanti connesse al traffico illecito di stupefacenti; non emergono, infine, elementi utili alla salvaguardia dell’unità familiare, in quanto non risulta convivere con la figlia e con la madre della stessa;

3. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell’area di provenienza del ricorrente (Edo State – Nigeria) e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che il giudice abbia del tutto omesso tale adempimento;

2. con il secondo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonché del D.L. 130/2020 per l’omessa motivazione in merito al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il tribunale negato la protezione umanitaria omettendo di tener conto, nell’assunzione della decisione, delle produzioni documentali attestanti l’inserimento nel circuito di accoglienza e l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, nonché della sussistenza di una regolare relazione parentale con la figlia;

3. preliminarmente va rilevato che il ricorso è inammissibile; difatti, in difformità rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura speciale alle liti rilasciata ai fini della presentazione del ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, è tuttavia priva della certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; si rende perciò applicabile il principio, disposto da Cass. SU n. 15177 del 1 giugno 2021, secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; la predetta procura, pertanto, “deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

4. facendo applicazione del principio di diritto qui ricordato, oggetto di conferma anche da parte di Corte Cost. n. 13 del 2022, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è dunque inammissibile; nel caso di specie, infatti, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione – pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dal Tribunale di Firenze e della sua data – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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