Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5850 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. III, 03/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34084/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv.to ANTONIO TESTA, con

studio a Torino in via Casalis 42, giusta procura allegata al

ricorso ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1641/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, deduce l’insufficienza della motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. C e art. 14, lett. a) e b), in relazione alla concessione della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3. Preliminarmente, si rileva che manca, nel ricorso, la sommaria esposizione del fatto, con violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Si rileva infatti che il ricorrente si è limitato a riportare (cfr. pag. 3 del ricorso) un inciso della pronuncia della Corte territoriale (“il fatto che il S. sia fuggito, sottraendosi alle legittime indagini di polizia, invece di difendersi e perorare la propria estraneità all’accaduto (…) posto che è pacifico che il Saijd è fuggito dal suo paese proprio per sottrarsi all’eventuale imputazione di omicidio formulata a suo carico ed al conseguente processo per l’accertamento della responsabilità”) invero inidoneo a configurare, con la prevista sommarietà ma con la indispensabile completezza, i fatti storici posti a sostegno della sua fuga, la cui descrizione è necessaria per consentire a questa Corte di apprezzare gli errori denunciati (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020): non è dato sapere, in buona sostanza, quale fosse la storia pregressa alla imputazione di omicidio tratteggiata nel passo della sentenza riportato, indispensabile anche per la valutazione della coerenza delle censure in questa sede proposte con la motivazione resa dalla Corte territoriale.

3.2. Tale carenza impone di ritenere il ricorso inammissibile.

4. Sussistono tuttavia ulteriori profili di inammissibilità che involgono entrambe le censure.

4.1. Quanto al primo motivo, infatti, si osserva che la critica è del tutto priva di autosufficienza, in quanto non viene neanche riportato il corrispondente motivo d’appello (cfr. Cass. SU 7074/2017)

4.2. Quanto al secondo motivo, la doglianza è conformata attraverso una collage di enunciati, inidonei a condurre ad una diversa decisione rispetto a quella impugnata che, oltre ad aver richiamato COI attendibili ed aggiornate (Easo Pakistan 2018: cfr. pag. 4 della sentenza) ha escluso, in relazione alla protezione umanitaria, che ricorressero i presupposti della fattispecie invocata, perchè non era stata neanche allegata una situazione di particolare effettiva vulnerabilità e perchè l’integrazione era stata dimostrata in modo non idoneo: a fronte di ciò, la critica prospettata rimette erroneamente a questa Corte il compito di verificare “se la Corte d’appello abbia considerato adeguatamente gli elementi probatori in atti e se, avendo comunque dato atto di un inserimento sociale nel contesto sociale e lavorativo italiano abbia bene ritenuto che tali situazioni non rilevino per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”: trattasi di una evidente quanto generica richiesta di rivalutazione di merito della controversia, non consentita in sede di legittimità.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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