Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5850 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1877-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., G.S., G.M.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4834/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che: il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in Roma, microzona 17, Trionfale-Delle Vittorie;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., in quanto la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a.;

ritenuto che, alla luce di Cass. SU n. 299 del 2020, occorre acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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