Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 585 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 15/01/2010), n.585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.M., residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta

delega a margine del controricorso, dall’Avv. LEONE Serena,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Casetta Mattei, 239 presso lo

studio degli Avv.ti Francesco Primavera e Sergio Troppa;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 40/20/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 20, in data 24/03/2006, depositata il

19 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 novembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nei ricorsi iscritti ai n.ri 16220 e 20537/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 40/20/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 20, il 24.03.2006 e DEPOSITATA il 19 aprile 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento e diniego condono per IRPEF e SSN dell’anno 1995, è fondato su unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dellA L. n. 289 del 2002, art. 16, deducendosi l’erroneo operato dei giudici di merito, per avere considerato definibile, ai sensi della disposizione citata, il carico tributario portato da una cartella esattoriale, formata a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

2 – L’intimata L., resiste chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed, in ogni caso, il rigetto dell’impugnazione e, contestualmente propone ricorso incidentale condizionato con il quale ripropone le eccezioni di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio e di nullità della cartella.

3 – La Commissione di appello ha rigettato l’appello dell’Ufficio, riconoscendo natura impositiva all’impugnata cartella, portante carico tributario per imposte e sanzioni, essendo stata censurata per vizi propri e degli atti presupposti.

4 – Al quesito posto a conclusione dell’unico motivo del ricorso può rispondersi richiamando il principio secondo cui ricade nell’ambito di operatività della L. n. 289 del 2002, art. 16, la controversia introdotta con l’impugnazione di cartella esattoriale, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per tributi e sanzioni, dovendo ritenersi che detta cartella, risultando essere il primo ed unico atto con il quale l’amministrazione esercita la pretesa tributaria, debba essere qualificata, a prescindere dalla sua formale definizione, come atto di imposizione, (Cass. n. 3427/2005, n. 7892/2005, n. 12363/2005).

Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ed il rigetto del ricorso principale, per manifesta infondatezza, assorbita l’impugnazione incidentale. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, preliminarmente, che trattandosi di impugnazioni avverso la medesima decisione, nè va disposta la riunione, in applicazione dell’art. 335 c.p.c.;

Considerato, altresì, che la questione preliminare, dedotta con il controricorso, non è fondata, non desumendosi dagli atti in esame che la concessionaria abbia partecipato al giudizio di appello, e, d’altronde, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario (Cass. n. 933/2009, n. 11687/2008, n. 11746/2004);

Considerato che, nel caso, la cartella impugnata, così come dedotto dall’Agenzia, trae origine esclusivamente dai dati dichiarati dalla contribuente, la quale ultima, anche in questa sede, non ha specificamente e idoneamente argomentato (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), omettendo di fornire elementi idonei ad accreditare una diversa tesi;

Ritenuto che, in base a tali considerazioni, il ricorso principale dell’Agenzia va accolto, non rientrando quella in esame tra le controversie definibili (Cass. n. 16486/2004, n. 19507/2004, n. 2531/2001, n. 261/1986) ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, dal momento che la cartella riguardava somme semplicemente calcolate in base ai dati ricavati dalla dichiarazione della contribuente;

Considerato, per l’effetto che cassata l’impugnata decisione e dichiarata assorbita l’impugnazione incidentale, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie quello principale, dichiara assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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