Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 585 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 12/01/2011), n.585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6777/2005 proposto da:

B.M. (OMISSIS), F.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BIAGIOTTI Paolo;

– ricorrenti –

contro

C.E. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato VECCHI Maria Carla, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCHINI GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

U.V.L., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 392/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Carla RIZZO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Paolo BIAGIOTTI, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per , l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Lucca, con sentenza 21/11/2002, in parziale accoglimento delle domande proposte da C.A., G. ed E. nei confronti di F.R. e B. M., condannava i convenuti ad eliminare due porzioni di gronda del tetto dell’immobile di loro proprietà che sporgevano di 37 cm.

sul muro divisorio dal confinante fondo degli attori e invadevano per 18 cm. lo spazio aereo sovrastante il fondo medesimo.

Avverso la detta sentenza il F. e la B. proponevano appello al quale resistevano A. e C.E. mentre C.G. non si costituiva nel giudizio di gravame.

Con sentenza 11/3/2004 la corte di appello di Firenze dichiarava la nullità dell’atto di appello per inesistenza della sua notificazione. La corte di merito osservava: che i C. in primo grado avevano conferito procura “ad litem” all’avv. Enzo Massimo Chiappa eleggendo domicilio presso il suo studio in Lucca via S. Croce 64; che l’atto di appello era stato notificato ai C. in detto luogo ma presso lo studio dell’avv. Tucci dopo che l’avv. Chiappa era stato cancellato dall’albo professionale; che, essendo venuto meno lo “ius postulandi” del procuratore, era venuto a mancare il collegamento tra il conferimento del mandato difensivo e l’elezione di domicilio bon la conseguenza che la notificazione eseguita dagli appellanti era da considerare “inesistente” essendo cessata la legittimazione del difensore a ricevere gli atti processuali sicchè egli, al momento della notifica, era privo di qualunque collegamento con la parte già da lui rappresentata; che la notifica era stata effettuata ai C. “elettivamente domiciliati in Lucca Via S. Croce n. 64 (c/o presso avv. Tucci)” senza che tale ultimo nominativo fosse stato indicato in primo grado quale titolare del domicilio della notificazione e senza comunque un collegamento tra detto domicilio e la persona dell’ex procuratore.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta da F.R. e B.M. con ricorso affidato a un solo motivo. A. e C.E. hanno resistito con controricorso. All’udienza del 6/5/2010 questa Corte – rilevata la nullità della notifica del ricorso a C. G. – ha disposto la rinotifica del ricorso a C.G. o ai suoi eredi. I ricorrenti hanno ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso a U.W., C.A. e C.E., nella qualità di eredi di C.G., i quali nella detta qualità, non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il F. e la B. denunciano violazione dell’art. 47 c.c., artt. 141 e 330 c.p.c., deducendo che gli attori C. con l’atto di citazione avevano rilasciato procura alle liti all’avv. Enzo Massimo Chiappa eleggendo domicilio in Lucca via S. Croce 64. L’elezione di domicilio non è avvenuta presso una persona determinata ma con la sola indicazione del luogo. Nella specie il conferimento della procura è svincolato dall’elezione di domicilio sicchè permane la detta elezione pur dopo la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale. Peraltro l’elezione di domicilio è stata effettuata in luogo diverso dal luogo della sede dello studio dell’avvocato nominato difensore e non anche domiciliatario. Solo nell’epigrafe dell’atto di citazione – e non nel contesto della procura alle liti – si fa riferimento all’elezione di domicilio presso l’avvocato Chiappa. Inoltre l’elezione di domicilio deve intendersi fatta con riferimento ad un luogo ove è ubicata una stabile organizzazione in grado di recepire l’atto notificato e di mettere al corrente la parte interessata.

Nella specie l’organizzazione dell’avvocato Chiappa, anche dopo la sua cancellazione dall’albo professionale, è rimasta attiva con gli avvocati Giovanni Arcangeli e Giovanni Bianchini. Dalle relate di notificazione in calce all’atto di appello emerge che il luogo ove era stato eletto domicilio coincide con una stabile organizzazione di studio: detto luogo corrisponde alla sede dello studio dell’avvocato Tucci. Ivi giunto l’ufficiale giudiziario si è visto rifiutare il ricevimento dell’atto da parte degli avvocati Gambardella, Tucci e Bianchini avendo questi dichiarato che non conoscevano il domiciliato e che mancava l’indicazione del domiciliatario. Il detto rifiuto ha la stessa rilevanza del rifiuto del destinatario. La notifica è stata poi ripetuta il giorno successivo aggiungendo l’indicazione dello studio degli avvocati Chiappa e Arcangeli e la notifica è stata ricevuta dalla stabile organizzazione che ha provveduto a far pervenire l’atto alla organizzazione professionale sopravvissuta all’avvocato Chiappa: la notifica ha quindi raggiunto il suo scopo.

In ogni caso nella specie si può ravvisare il caso di nullità della notifica sanata dalla costituzione in giudizio di due degli appellati con conseguente necessità di rinnovazione della notifica solo per l’appellato non costituito ( C.G.) onde consentire l’integrazione del contraddittorio.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che costituisce principio ormai comunemente recepito quello secondo cui l’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre unicamente quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto, come accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare. Si configura invece la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione è sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione (anche tardiva) del destinatario dell’atto.

Va altresì richiamato e ribadito il principio che questa Corte ha avuto modo di affermare secondo cui la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall’albo deve essere considerata nulla e non inesistente nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio ritenersi effettuata con riferimento all’organizzazione in sè. In questa, ipotesi, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra destinatario della notifica e il luogo e le persone a cui la copia dell’atto viene consegnata, e tale collegamento autorizza a ritenere possibile la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, e quindi la notifica così effettuata può essere considerata sanabile (sentenze 7/1/2010 n. 58; 26/11/2004 n. 22293;

4/3/2002 n. 3102).

Nella specie dalla consentita lettura degli atti processuali risultano i seguenti dati:

– con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado i C. nominarono difensore – con la procura a margine di detto atto – l’avvocato Enzo Massimo Chiappa eleggendo domicilio in Lucca senza indicazione specifica del luogo e del domiciliatario mentre nell’intestazione dell’atto di citazione venne indicata tale elezione di domicilio in “Lucca via S. Croce n. 64 presso lo studio dell’avv. Enzo Massimo Chiappa”;

– l’atto di appello proposto dai convenuti appellanti F. R. e B.M. venne notificato ai C. una prima volta in data 12/12/2002 in Lucca alla via S. Croce n. 64 ove l’ufficiale giudiziario rinvenne gli avvocati Gambardella e Tucci i quali rifiutarono il ricevimento dell’atto per la seguente motivazione riportata dall’ufficiale giudiziario: “poichè risultano sconosciuti agli stessi i domiciliati e non risulta indicato il nome del domiciliatario”;

– la notifica dell’atto venne subito dopo di nuovo effettuata – in data 13/12/2002 – ai Caproni “elettivamente domiciliati in Lucca via S. Croce 64 (studio legale Chiappa-Arcangeli c/o studio Tucci)” con atto consegnato a soggetto qualificato “impiegato di studio incaricato a ricevere l’atto, che ne cura la consegna in assenza del domiciliatario e del domiciliato”.

Ciò posto la detta notifica deve ritenersi certamente invalida in quanto eseguita al domicilio che dall’atto di citazione risultava eletto dai destinatari “presso lo studio dell’avv. Enzo Massimo Chiappa” nominato anche loro procuratore ma cancellatosi dall’albo.

Si tratta però di invalidità non comportante l’inesistenza ma la nullità della notifica perchè eseguita presso uno studio legale (Chiappa-Arcangeli) e luogo aventi un riferimento con i destinatari dell’atto notificando ed essendo stato consegnato l’atto a soggetto trovato in detto studio ed incaricato a ricevere gli atti.

Nella specie, quindi, non si configura una nullità assoluta, o inesistenza, ma una nullità sanabile ex rune, in virtù della costituzione di due degli appellati destinatari.

La corte di merito, perciò, lungi dal dichiarare inammissibile l’impugnazione, avrebbe dovuto ritenere la notifica dell’atto di appello a C.A. ed a C.E. – effettuata al domicilio da questi ultimi eletto in primo grado – non inesistente ma nulla e, quindi, sanata con effetto ex rune a seguito della costituzione degli appellati con conseguente inutilità di una nuova notificazione a norma dell’art. 291 c.p.c., essendo ormai pervenuto a conoscenza degli appellati l’atto di gravame.

La corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica dell’atto di appello a C.G. appellato che non si era costituito e che quindi non aveva sanato la nullità della notifica.

La nullità, attenendo al contraddittorio non validamente incardinato, travolge l’intera procedura del giudizio di secondo grado sino alla decisione.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Firenze per la prosecuzione del giudizio di gravame e per l’attuazione del descritto incombente processuale provvedendo ad ordinare la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello a C.G. (ed ora ai suoi eredi) con assegnazione di un termine perentorio per la detta rinotificazione.

Al designato giudice del rinvio va rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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