Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5848 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, (ud. 04/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16732-2014 proposto da:

G.M. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE FELICE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8851/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2014 r.g.n. 5015/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato RIZZO AMALIA per delega Avvocato RIZZO NUNZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità,

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 8851 in data 19 dicembre 2013/15 gennaio 2014 rigettava il gravame interposto da G.M. avverso la sentenza del 1 febbraio 2012, pronunciata dal giudice del lavoro di Torre Annunziata, che aveva respinto la domanda di cui al ricorso in data 20 maggio 2010, volta ad invalidare il licenziamento intimato il (OMISSIS), di seguito a contestazione disciplinare ricevuta il 14 gennaio 2010.

Tale recesso si riferiva agli addebitati plurimi comportamenti irregolari, ascritti al G., quale coordinatore dei servizi esecutivi presso le filiali di Secondigliano e di Brusciano della Banca di Credito Popolare. Ad avviso della Corte di Appello, correttamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto decisivo per le sole contestazioni al dipendente l’aver costui effettuato illegittimamente sui conti dei clienti addebiti di somme per le spese di assegni richiamati, dai notai, senza alcun accredito sui conti transitori riferiti agli stessi notai, quindi appropriandosi di tali eccedenze. Era incontroverso il fatto che il ricorrente aveva proceduto agli addebiti sui diversi conti correnti per spese notarili, cui però non avevano fatto seguito corrispondenti accrediti sui conti dei notai, i quali per le attività svolte non venivano ricompensati mai in contanti, ma soltanto tramite bonifici bancari. Anche i collaboratori dei notai, escussi come testi, avevano sconfessato l’impostazione difensiva del ricorrente, escludendo di aver mai ricevuto contanti dalla Banca per conto dei notai. In particolare, avevano precisato di aver firmato delle dichiarazioni in cui, al contrario, riconoscevano di aver ricevuto somme in contanti per le competenze dei notai, perchè tanto era stato loro chiesto dallo stesso G.. Ed era da escludersi ogni valore confessorio di tali dichiarazioni, trattandosi di affermazioni provenienti da terzi. A fronte del materiale istruttorio raccolto in primo grado, appariva certo che il G. aveva provveduto ad effettuare prelievi non autorizzati sui conti correnti dei clienti (debitori in relazione ai titoli di credito chiesti in restituzione ai notai, a seguito di pagamenti da costoro eseguiti in prossimità delle scadenze previste, quindi al fine di evitare i protesti in danno degli stessi clienti, titolari dei conti sui quali erano stati eseguiti gli addebiti contestati al G.), senza che poi a tali operazioni avessero fatto riscontro accrediti di pari valore sui conti dei notai. Per di più, il giudice di primo grado giustamente aveva ritenuto che nessun addebito fosse stato autorizzato, in quanto nessuna delle autorizzazioni scritte rilasciate dai correntisti al G. e depositate in atti si riferiva proprio alle operazioni in questione. Tale considerazione, secondo la Corte partenopea, non era stata specificamente censurata dall’appellante, il quale si era limitato a ribadire genericamente il fatto che nessun cliente si era mai lamentato per sottrazione di somme e specificamente a titolo di spese notarili e che tutti avevano confermato gli addebiti. Peraltro, le dichiarazioni dei correntisti, lungi dallo scagionare il ricorrente, aggravavano ancor di più la sua responsabilità, fornendo la prova di un comportamento in contrasto con le procedure aziendali. Quanto, poi, alle doglianze circa la mancata dimostrazione delle pur contestate appropriazioni delle somme da parte dell’appellante, secondo la Corte distrettuale una siffatta prova non appariva decisiva, in quanto la pregnanza del comportamento ascritto al dipendente consisteva non già nell’appropriazione di somme, ma nell’aver effettuato prelievi dai conti correnti per le spese assegni richiamati dal notaio in assenza di un accredito di pari importo sul conto dello stesso notaio. D’altro canto, pur volendosi considerare verosimile la tesi della consegna del danaro in contanti nelle mani dei collaboratori dei notai, circostanza però contraddetta dagli esiti processuali, in ogni caso sarebbe stata addebitabile al ricorrente una condotta anomala, reiterata, contraria alle procedure aziendali in vigore, atteso che i notai ricevevano compensi per le attività espletate soltanto tramite bonifici e previa fatturazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M. con atto notificato il 12 giugno 2014, affidato a tre motivi, cui ha resistito la Società cooperativa per azioni Banca di Credito Popolare con sede in (OMISSIS).

La sola controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza, fissata al 4 ottobre 2016 e per la quale risultano comunicati rituali e tempestivi avvisi. Il collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata della sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso G.M. ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè L. n. 300 del 1970, art. 7, L. n. 604 del 1966, art. 5, in tema di onere probatorio a carico di parte datoriale, art. 2697 c.c., nonchè art. 116 c.p.c. – contestuale vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non risultando provata la illegittimità dei prelievi delle somme sui conti correnti dei clienti, laddove d’altro canto neppure risulta dimostrata l’appropriazione delle somme prelevate dai conti dei clienti.

Con il secondo motivo, il ricorrente si è doluto di asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2104 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c. e di contestuale vizio di motivazione, il tutto in relazione all’art. 360 codice di rito, comma 1, nn. 3 e 5.

Con il terzo motivo è stata lamentata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè degli artt. 99 e 115 dello stesso codice, ed ancora la violazione dell’art. 2907 c.c., sostenendosi in sintesi la mancata ammissione di mezzi istruttori, con specifico riguardo alle richieste deposizioni testimoniali dei clienti, sui quali erano stati eseguiti gli addebiti al fine di dimostrare il consenso di costoro alla riguardo. In particolare, sebbene fosse del tutto pacifico che tali addebiti in conto corrente erano stati effettivamente operati, non altrettanto certa era la circostanza che tali addebiti non fossero stati autorizzati. Anzi, l’unico dato pacifico era costituito dal fatto che gli addebiti assolutamente non risultavano contestati dai correntisti, visto che la Banca non aveva prodotto, nè dedotto alcun elemento in proposito. Quindi, il ragionamento della Corte di Appello risultava doppiamente viziato dal fatto che la stessa aveva qualificato “non autorizzati” dai correntisti addebiti da costoro invece mai contestati, neanche al ricevimento degli estratti conto. Inoltre, della stessa autorizzazione degli addebiti l’appellante aveva anche specificamente chiesto l’ammissione della prova testimoniale. Parimenti, il ricorrente ha censurato l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui non sarebbe stata specificamente censurata l’osservazione del giudice di primo grado, ad avviso del quale nessun addebito era stato autorizzato, poichè nessuna delle autorizzazioni scritte rilasciate dai correntisti si riferiva proprio alle operazioni in discussione. A tal riguardo il ricorrente evidenziava di aver prodotto solo nove dichiarazioni dei correntisti e ciò a fronte di 189 operazioni complessivamente contestategli. Pertanto, non poteva desumersi che la mancata produzione da parte del ricorrente di specifiche dichiarazioni di tutti correntisti interessati alle operazioni in questione costituisse prova della fondatezza dei fatti addebitati. Parimenti, appariva erronea l’affermazione circa l’omessa specifica censura in ordine al fatto che le dichiarazioni prodotte non si riferissero alle operazioni in disamina, visto quanto specificamente dedotto pagina 49 del ricorso di appello.

Gli anzidetti motivi, congiuntamente esaminati per la loro evidente connessione, vanno disattesi poichè infondati ed inconferenti -rispetto alle complessive argomentazioni, corrette ed esaurienti, svolte con l’impugnata sentenza- laddove pretendono in effetti di riesaminare, ma inammissibilmente in questa sede di legittimità, le circostanze di fatto, già valutate ed insindacabilmente apprezzate dal competente giudice di merito, che ha ritenuto sufficiente l’acquisito materiale istruttorio, giungendo alla conclusione dell’insanabile rottura del vicolo fiduciario, tale da giustificare l’intimato recesso per giusta causa.

A fronte degli accertamenti e delle valutazioni, del tutto coerenti e logiche, da parte del giudice di merito, appaiono dunque non pertinenti le anzidette diverse opinioni espresse dal ricorrente, che non possono trovare alcun accoglimento nell’ambito della c.d. critica vincolata consentita dalle tassative ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 25332 del 28/11/2014: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; ne deriva che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

Cfr., inoltre, Cass. 3 civ. n. 10295 del 07/05/2007, secondo cui, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico – con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente- invece, il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità).

D’altro canto, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (anche secondo il testo anteriore alle più rigide preclusioni imposte dal legislatore del 2012) si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito, rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. L’art. 360, n. 5, non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 3, civ. n. 2222 del 14 febbraio 2003, conformi tra le altre, Cass. n. 350 del 2002, n. 584del 16/01/2004, n. 20322 del 20/10/2005).

Va ancora rilevato che controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (però nei limiti dell’attuale vigente testo di detta norma, ratione temporis applicabile, con riferimento alla qui impugnata sentenza, risalente al dicembre 2013, mediante successiva pubblicazione in data 15-01-2014) non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. civ. sez. 6^ – 5, n. 91 del 07/01/2014, in senso conforme Cass. n. 5024 del 28/03/2012. Analogamente Cass. n. 17477 del 09/08/2007, ha affermato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato – o insufficiente- esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Pressochè conforme Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997.

Parimenti, v. altresì Cass. lav. n. 16531 del 19/07/2006 sulla impossibilità per il giudice di legittimità di procedere anche alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, competendo la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e delle coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Similmente cfr. pure Cass. lav. n. 9234 del 20/04/2006, secondo cui in particolare al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata).

Pertanto, non si ravvisano nella specie gli estremi delle violazioni e delle omissioni ipotizzate dal ricorrente, soprattutto poi in relazione ad apprezzamenti del giudice di merito, che rimangono d’altro canto sindacabili in sede dì legittimità, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, nei limiti della sua riduzione al c.d. “minimo costituzionale” circa il controllo di questa Corte sulla motivazione, ossia soltanto per la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, per la “motivazione apparente”, per il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e per la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. più di recente Cass. civ. Sez. 6^ – 1, ordinanza n. 19677 – 01/10/2015, ed esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, come altresì precisato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014, nonchè dalla Sez. 6 – 3 con la pronuncia n. 23828 del 20/11/2015. V. inoltre, in senso analogo, Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 21257 in data 8/10/2014, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Le complessive assorbenti considerazioni che precedono esimono, dunque, dalla particolareggiata disamina e confutazione delle singole anzidette doglianze, che vanno pertanto disattese, con conseguente condanna del soccombente alle spese.

Stante l’integrale rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è altresì tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per legge.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle relative spese, che liquida a favore della società controricorrente in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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