Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5848 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10312-2020 proposto da:

P.B., RICORSO NON NOTIFICATO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTI DI CRETA 53, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ASSUNTA BILOTTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il decreto n. 28412/19 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

29/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, adito da P.B. con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., ha omologato l’accertamento di insussistenza del requisito sanitario di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, in conformità all’esito della c.t.u. medico legale, ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e di consulenza;

2. avverso tale decreto P.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS non ha svolto difese;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè erroneità, illogicità della sentenza in ordine all’applicazione del criterio della soccombenza e della relativa condanna alle spese;

5. deve preliminarmente darsi atto della mancata notifica del ricorso per cassazione, del tutto omessa;

6. in ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite per la mancata costituzione della controparte;

8. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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