Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5847 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5847 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 18778-2012 proposto da:
ATAC SPA 06341981006 quale incorporante di Trambus SpA in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO
MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati PROIA GIAMPIERO
e PETRASSI MAURO, che la rappresentano e difendono, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
TABOLACCI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato DE

Data pubblicazione: 13/03/2014

ROSA ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 5480/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giampiero Proia che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Andrea De Rosa che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma respingeva
il gravame proposto dalla Trambus s.p.a. avverso la sentenza di primo
grado, che aveva accolto il ricorso proposto dall’attuale resistente
inteso ad ottenere la conversione del contratto di formazione e lavoro
in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
decorrenza dal marzo 2000 e la condanna della predetta società al
pagamento dell’indennità denominata ERS (elemento di riordino del
sistema retributivo) ed aveva respinto la domanda riconvenzionale
proposta dalla Trambus per l’accertamento dell’obbligo del lavoratore
di osservare un orario di lavoro di 39 ore settimanali in luogo delle 37
ore settimanali da lui osservate nel tempo successivo alla assunzione
con contratto a tempo indeterminato e la condanna dello stesso a
restituire all’azienda quanto indebitamente percepito a titolo di lavoro

Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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ROMA del 28.6.2011, depositata l’11/08/2011;

straordinario in applicazione di un accordo aziendale nullo per
contrasto con norma imperativa.
Osservava la Corte di appello:
– che il contratto era stato stipulato in difetto di causa formativa, in
quanto l’assunzione con c.f.l. aveva riguardato una persona già esperta;

aveva partecipato ad uno

stage formativo, cui era seguito lo

svolgimento di mansioni di conducente di linea per alcuni mesi; inoltre,
nessuna formazione era stata impartita durante il periodo di c.f.1., in
quanto il lavoratore era stato subito inserito nel ciclo produttivo
aziendale;
– che, quanto all’E.R.S., il tenore dell’accordo dell’H luglio 2000 non
autorizzava l’esclusione dei lavoratori che fossero stati ritenuti in
servizio a tale data con sentenza di conversione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato; il successivo
accordo sindacale del 24.3.2005 aveva valore innovativo, prevedendo
un nuovo requisito per potere beneficiare dell’ERS, ossia che
l’assunzione fosse anteriore al 2.3.2000;
– che, quanto alla domanda riconvenzionale proposta da Trambus
S.p.A., la prestazione resa oltre la 37esima ora doveva comunque
essere compensata ex art. 2126 c.c..
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ATAC s.p.a., quale
incorporante di Trambus s.p.a., affidando l’impugnazione a tre motivi,
illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il lavoratore, che espone ulteriormente le
proprie difese in memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l’ATAC s.p.a. denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 disp. gen., in relazione al D.L. n. 726 del 1984,
Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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difatti, il lavoratore durante il precedente periodo di lavoro interinale

art. 3, convertito in L. n. 863 del 1984, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3,
assumendo che la funzione precipua del c.f.l. è quella di favorire la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato per i giovani e tale
finalità è prevalente su quella meramente formativa; nella specie
l’attuale resistente era stato assunto a tempo indeterminato allo scadere

che il contratto aveva raggiunto lo scopo cui era preordinato. Inoltre,
un qualsiasi discostamento, anche lieve, dal programma di formazione
non può essere idoneo a determinarne la conversione in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, qualora si accerti che il contratto ha
raggiunto la finalità di consentire al giovane un ingresso guidato nel
mondo del lavoro. Significato interpretativo può trarsi dal d.lgs. n. 276
del 2003 che nel prevedere una nuova tipologia contrattuale – il
contratto di inserimento (art. 54 e segg.) in sostituzione del c.f.l. prescinde completamente dalla previsione di un progetto formativo.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 1321 cod. civ., art. 1362 cod. civ. e segg., in
relazione all’accordo collettivo aziendale 11 luglio 2000 ed al verbale di
accordo 24 marzo 2005, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Assume che con il c.c.n.l. 11 aprile 1995 fu stabilito un salario di
ingresso per i neo-assunti con c.f.1., il cui trattamento, durante il
contratto stesso e per i quindici mesi successivi alla trasformazione,
prevedeva l’esclusione di tutti gli istituti retributivi previsti dalla
contrattazione aziendale, il successivo accordo nazionale del 2 marzo
2000 aveva fatto riferimento alla necessità di procedere alla
riclassificazione degli istituti salariali aziendali e di definire a livello
aziendale la quota da riservare ai neo assunti. Tale disposizioni vennero
attuate dall’ATAC con l’accordo aziendale dell’H luglio 2000 che, nel
definire le nuove voci, stabili la soppressione di ogni altra indennità,
Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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del contratto di formazione e lavoro e ciò costituiva la dimostrazione

premio o maggiorazione in precedenza prevista a livello aziendale; al
contempo, al fine di compensare della soppressione di tali voci chi di
fatto già ne godeva, mantenendo un “differenziale” sul trattamento
economico dei più anziani rispetto a quello dei più giovani, Part. 2 di
tale accordo del luglio 2000 previde che fosse istituito, a decorrere dal

indeterminato alla data di stipula del presente accordo, un emolumento
mensile consolidato denominato Elemento di Riordino del Sistema
retributivo (ERS)”. Sostiene la ricorrente che la ratio e la finalità
dell’accordo dell’H luglio 2000 erano quelle di limitare il diritto all’ERS
ai soli dipendenti formalmente assunti a tempo indeterminato,
escludendo proprio i lavoratori in quel momento assunti con contratti
di lavoro flessibile. Il verbale sindacale del 24 marzo 2005 si limitò a
confermare tale interpretazione, senza alcuna portata novativa; la
possibilità delle parti sociali di fornire una interpretazione autentica
della propria volontà contrattuale è riconducibile al negozio di
accertamento, dovendosi pure considerare che in tema di
interpretazione di contratti collettivi il comportamento posteriore delle
parti, valutabile ex art. 1362 secondo comma cod. civ., può essere
costituito da un successivo accordo, il quale – nella parte non
direttamente dispositiva – presupponga una determinata
interpretazione di una complessa ed organica disciplina di istituti
contrattuali articolata nel tempo e nel corso di più contratti collettivi.
3. Con il terzo motivo, la società si duole della violazione e falsa
applicazione del c.c.n.l. 23.7.1976, stipulato tra Federtrasporti, ANAC
FENIT e le 00.SS. FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti e
dell’accordo collettivo nazionale del 12 luglio 1985 stipulato tra FILT
CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti e Federtrasporti, VANAC, la FENIT
e l’INTERSIND, nonché della violazione e falsa applicazione del
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mese di agosto 2000, “per il solo personale in forza a tempo

c.c.n.l. 25 luglio 1997 stipulato tra ANAC, la FENIT, e le 00.SS.
FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
3), assumendo il vizio della sentenza in relazione al rigetto della
domanda riconvenzionale della società. Rileva che l’orario di 39 ore
settimanali stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale era stato

(accordo 16 giugno 1983), pacificamente applicato anche all’attuale
resistente, ma tale accordo era stato ritenuto nullo dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 12661 dell’8 luglio 2004. I lavoratori
avevano così indebitamente percepito successivamente alla assunzione
a tempo indeterminato (dal marzo 2002 in poi) i compensi per lavoro
straordinario per le ore prestate dalla 37ma alla 39ma, le cui differenze
erano state oggetto della domanda restitutoria erroneamente respinta
dalla Corte di appello. Deduce che la previsione di cui all’art. 2126 c.c.
si riferisce soltanto al diritto alla ritenzione della retribuzione ordinaria
spettante per la prestazione resa e pertanto non poteva trovare
applicazione nel caso di specie, in cui i lavoratori erano stati
compensati per lavoro straordinario.
4. Il ricorso è infondato.
5.

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio orientamento

interpretativo espresso nelle recenti sentenze nn. 18553 del 29 ottobre
2012, n.20598 del 22 novembre 2012, n.20761 del 23 novembre 2012,
nonché n.16445 dell’1 luglio 2013 rese in fattispecie del tutto analoghe
a quella oggetto del ricorso in esame.
6. Quanto alle censure di cui al primo motivo, il giudice di appello ha
ravvisato un vizio parziale genetico di causa del contratto di
formazione e lavoro per essere il ricorrente già in possesso, prima
dell’assunzione, della professionalità propria del conducente di linea,
avendo svolto le mansioni di 6^ livello (superiori a quelle di 7^ livello
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ridotto a 37 ore in virtù di previsione di contrattazione aziendale

di cui al contratto di formazione e lavoro) durante il periodo di lavoro
interinale.
In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già
al momento della sua assunzione con contratto di formazione,
possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti,

espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di
lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con
conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo
indeterminato (Cass. n. 5644 del 2009; v. pure Cass. n. 29 del 2003).
Al riguardo, la società lamenta la mancata ammissione della prova
testimoniale diretta a dimostrare che l’attività svolta durante il lavoro
interinale e durante il contratto di formazione era stata caratterizzata
da diverse modalità di esecuzione e riferisce di avere articolato una
specifica prova in tal senso nella memoria difensiva di primo grado.
Tuttavia, poiché la Corte di appello ha osservato che il ricorrente era
stato assunto con c.f.l. con inquadramento iniziale di livello 7^ e finale
di livello 6^, ma era stato subito adibito alle mansioni proprie del
superiore livello 6^, ossia alle mansioni proprie dell’inquadramento
finale, la società ricorrente avrebbe dovuto specificamente censurare
tale fondamentale passaggio motivazionale, che invece è stato
completamente ignorato nel ricorso. L’impugnazione difetta, dunque,
di specificità (art. 366 n. 4 c.p.c.).
A ciò aggiungasi che la Corte di appello ha ritenuto sussistente, oltre
al vizio parziale genetico di causa, anche il vizio funzionale, poiché la
società non aveva provato e nemmeno allegato di avere adempiuto gli
obblighi formativi previsti dal c.f.1.. Esiste dunque una seconda ratio
decidendi idonea a sorreggere autonomamente il decisum.

Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di contratto di
formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione
determina la trasformazione, fin dall’inizio, del rapporto in rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento
abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di

inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e
quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve
valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento,
giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto (V. per tutte
Cass. 1 febbraio 2006 n. 2247, Cass. 7 agosto 2004 n. 15308; Cass. 4
ottobre 2004 n. 19846 e, più specificamente, Cass. 9 marzo 2009 n.
5644, relativa all’ipotesi in cui il lavoratore, già al momento della sua
assunzione con c.f.1., possegga la professionalità che, secondo gli
accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma
formativo avendo espletato in precedenza analoga attività lavorativa).
La Corte di appello, sul rilievo della totale mancanza di
formazione, ha dichiarato la trasformazione del rapporto di lavoro è,
pertanto, corretta in diritto.
Lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un
ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un
rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una
determinata professionalità ed è consentito al datore di lavoro l’uso di
una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di
formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica
con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell’impresa, ma tale
discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due
fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono
coessenziali, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è
Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o

rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in
quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle
previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi
coessenziali al raggiungimento dello scopo di un inserimento
qualificato nel mondo del lavoro (Cass. 8 gennaio 2003, n. 82).

d’inserimento – di cui alla legge D.Lgs. n. 276 del 2003 – riguardando la
presente fattispecie un contratto del tutto diverso al quale il richiamato
D.Lgs. ha assegnato ratione temporis una differente funzione economicosociale.
7. Non è fondata la seconda censura con cui la società ricorrente,
denunciando violazione degli artt. 1321, 1362 c.c., e segg., in relazione
all’accordo aziendale 11 luglio 2000 ed al verbale di accordo 24 marzo
2005, prospetta che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto,
quanto alla spettanza dell’ERS – elemento di riordino del sistema
retribuivo- , che l’accordo d’interpretazione autentica del 24 marzo
2005 – in base al quale veniva esclusa la corresponsione di detto ERS a
coloro i quali, come l’attuale resistente, al momento della stipula del
precedente accordo del 2000 non erano lavoratori subordinati a tempo
indeterminato – aveva natura innovativa.
Il decisum sul punto della sentenza impugnata si fonda essenzialmente
sulla considerazione che, in conseguenza della trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, l’attuale
resistente era all’epoca dell’accordo a tutti gli effetti giuridici ed
economici dipendente a tempo indeterminato e come tale rientrante
nel “personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula
dell’accordo” al quale, secondo detto accordo, spettava la
corresponsione del c.d. ERS.

Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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Né può indurre a diverse conclusioni il richiamo al contratto

Assume la società che all’attuale resistente non spetterebbe il
richiamato ERS poiché con l’accordo del 24 marzo 2005 le parti,
interpretando in via autentica la precedente intesa dell’i 1 luglio 2000,
avevano escluso dalla corresponsione dell’ERS coloro i quali non
fossero formalmente dipendenti a tempo indeterminato all’epoca della

contratto di formazione lavoro i quali si erano visti riconoscere expost
la qualificazione giuridica del proprio rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Ritiene il Collegio che la stessa prospettazione della società confermi
l’esattezza dell’affermazione della Corte di appello secondo la quale
l’accordo del 2005 non ha natura interpretativa, bensì innovativa.
Invero, affinché un negozio giuridico successivo possa ritenersi
interpretativo di uno precedente è necessario, al di là delle espressioni
di qualificazione utilizzate dalle parti, che la volontà esplicitata
nell’ultimo negozio sia desumibile anche dal precedente, viceversa la
nuova intesa è innovativa e non interpretativa.
Avuto riguardo al caso di specie, ritiene il Collegio che la volontà di
limitare la corresponsione dell’ERS solo ai lavoratori che al marzo del
2000 fossero formalmente dipendenti a tempo indeterminato con
esclusione di coloro i quali fossero divenuti tali per effetto di
successivo riconoscimento giudiziale non sia desumibile dall’accordo
del 2000, non essendovi alcuna clausola contrattuale che legittima
siffatta ricostruzione della volontà delle parti. Né la società ricorrente
la indica, limitandosi a prospettare le ragioni storiche che indussero le
parti alla previsione dell’ERS. Tanto, tuttavia, non è sufficiente, atteso
che la volontà esplicitata nell’intesa del 2005 non trova alcun riscontro
nell’accordo del 2000, dove si fa riferimento al “personale in forza a

Ric. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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stipula dell’accordo del 2000, ciò al fine di escludere gli assunti con

tempo indeterminato alla data di stipula del presente accordo”, né in
altre clausole collettive.
La ratio posta a base dell’accordo del 2005, come prospettata dalla
stessa società ricorrente è, all’evidenza, del tutto estranea all’accordo
precedente ed è funzionale all’esigenza di far fronte ad una situazione

possibilità per le parti sociali, in sede di contrattazione collettiva del
settore privato, di procedere ad un’interpretazione di clausole
contenute in precedente contratto, essendo tale meccanismo
espressamente previsto con riguardo al settore del lavoro pubblico
privatizzato in tema di procedura di accertamento della validità,
efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
dall’ARAN, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, ed operando, in
tema di contrattazione collettiva privata, il principio della normale
successione dei contratti.
Tali considerazioni hanno carattere assorbente di ogni altro rilievo
mosso dalla società alla sentenza impugnata.
8. E’ infondato anche il terzo motivo.
La sentenza si è limitata ad affermare che le somme percepite non
erano ripetibili in quanto attenevano ad una prestazione lavorativa
effettivamente resa tra la 37esima e la 39esima ora e come tali
soggiacevano al regime di cui all’art. 2126 c.c.; non è stato ritenuto che
fosse pure provato il pagamento di compensi per lavoro straordinario.
Pertanto, il motivo appare non conferente rispetto al decisum e la
sentenza sul punto non risulta validamente censurata.
9.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va,

conclusivamente, respinto.
10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della
società e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ríc. 2012 n. 18778 sez. ML – ud. 19-12-2013
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venutasi a creare dopo l’accordo del 2000. Tutto ciò a prescindere dalla

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per
esborsi e in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori
di legge.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013

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