Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5845 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017), n. 5845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8791/2016 proposto da:
Avvocato A.F., rappresentato e difeso da se medesimo,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE (C/O CENTRO
CAF), presso lo studio dell’Avvocato GIANCARLO DI GENIO;
– ricorrente –
contro
PM PROCURA GENERALE C/O CORTE CASSAZIONE; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il
07/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 7 marzo 2016, ha pronunciato sull’opposizione proposta dall’Avv. A.F. avverso il decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore di fiducia di persona ammessa al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Salerno, sezione lavoro, in data 11 giugno 2013 e corretto il 18 giugno 2013;
che, in parziale accoglimento dell’opposizione, il Tribunale ha liquidato in favore dell’Avv. A. il compenso di Euro 1.250, oltre IVA e CAP e spese generali;
che avverso l’ordinanza del Tribunale l’Avv. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 aprile 2016, sulla base di un motivo;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonchè nullità della ordinanza per omessa pronunzia, lamentando che l’ordinanza – pur avendo ritenuto che al ricorrente, parzialmente vittorioso, era dovuto, sia pure parzialmente, il ristoro delle spese processuali – ne abbia omesso la quantificazione nel dispositivo;
che il motivo è, ad avviso del Collegio (che ritiene di dovere disattendere la proposta del relatore), manifestamente fondato;
che dal testo della motivazione della impugnata ordinanza emerge per tabulas che il Tribunale ha conclusivamente affermato:
“L’opposizione è quindi parzialmente accolta con parziale compensazione delle spese processuali in relazione all’esito del giudizio, solo parzialmente favorevole all’opponente”;
che tuttavia, nel dispositivo dell’ordinanza, il Tribunale ha omesso di individuare la percentuale di compensazione e di quantificare le spese del giudizio di opposizione;
che questa Corte ha già statuito che la pronuncia che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice (Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2014, n. 21109);
che il ricorso va, pertanto, accolto;
che l’ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta;
che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Salerno, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017