Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5845 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33910/2018 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Fermo, al Viale della

Carriera n. 199, presso lo studio dell’avvocato Lara Petracci, che

lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS)/Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso il Decreto n. 11525/2018 del 18 ottobre 2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/12/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, con il decreto impugnato, ha rigettato l’istanza presentata dal cittadino nigeriano E.S., diretta al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, negatagli dalla locale Commissione territoriale.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso il menzionato richiedente protezione, affidandolo a due motivi, con i quali ha denunciato:

– la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale, nel delibare circa l’esistenza dei requisiti per la concessione della protezione sussidiaria, fatto corretta applicazione delle regulae iuris che, in sede di valutazione del danno grave da esposizione ad un trattamento inumano o degradante, derivante eventualmente anche da soggetti privati, impongono il compimento officioso di accertamenti sulla situazione esistente nel Paese di origine del richiedente, mediante la consultazione di affidabili fonti internazionali: verifica che, nel caso di specie, non poteva dirsi adempiuta in quanto il fatto allegato – da identificarsi nella mancanza di un sistema istituzionale di protezione offerto ai cittadini, che, pur in presenza di questione di responsabilità civile (da incidente stradale) si trovavano esposti alla giustizia privata dei danneggiati e all’arbitrio degli organi di Polizia – era stato escluso sulla base di quanto riferito da una fonte informativa assai datata;

– la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e il vizio di motivazione, sul rilievo che la situazione di vulnerabilità, esclusa dal Tribunale, in quanto non specificamente allegata, dovrebbe identificarsi nella situazione di privazione dei diritti fondamentali e delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione accertata come esistente nel Paese di origine del richiedente.

3. L’Amministrazione intimata non ha sviluppato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso di E.S. avverso il diniego da parte della locale Commissione Territoriale della protezione internazionale o umanitaria richiesta, ritenendo, per un verso, che i fatti allegati a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria attenessero esclusivamente ad una vicenda di vita privata e di giustizia comune, venendo in rilievo ritorsioni e rivendicazioni dei familiari delle vittime di un incidente stradale cagionato dallo straniero istante, il quale, tra l’altro, aveva evidenziato un timore di essere esposto alle azioni arbitrarie della polizia nigeriana del tutto privo di riscontri oggettivi; per altro verso, che non fossero state allegate neppure circostanze tali da evidenziare possibili lesioni dei diritti umani, in suo pregiudizio, tali da consentire di concedergli la misura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tanto più che egli non aveva dato prova di avere seriamente intrapreso un percorso di integrazione lavorativa e sociale.

2. Rispetto alle riportate argomentazioni, il ricorrente o si è limitato a sciorinare una interpretazione delle norme disciplinanti l’istituto della protezione sussidiaria invocata alternativa rispetto a quella offerta dalla nomofilachia, cui il Tribunale si è conformato nella decisione impugnata, ovvero non ha sviluppato alcuna censura effettivamente idonea a sostanziare il dedotto vizio di sussunzione della sua vicenda personale, siccome ricostruita in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nella fattispecie astratta della protezione umanitaria.

2.1. La manifesta inammissibilità del primo motivo deriva, a ben vedere, dall’impossibilità di ricondurre le ritorsioni dei familiari delle ragazze vittime dell’incidente stradale cagionato dal richiedente e i timori di incorrere nelle azioni asseritamente arbitrarie della polizia nigeriana alle ipotesi tipizzate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), venendo in rilievo, effettivamente, una vicenda di natura meramente privata, nella quale le minacce ricevute dal ricorrente, ed il paventato pericolo per la sua incolumità personale, derivano non certo da fatti collegati alla situazione socio-politica esistente in Nigeria, e neppure da intimidazioni provenienti da gruppi privati, ancorate a ragioni di ordine politico o religioso, ma esclusivamente da ragioni di vendetta personale, rispetto alle quali, peraltro, il richiedente nulla ha allegato in ordine alla richiesta di protezione rivolta alle autorità istituzionali e al relativo diniego di intervento come statuito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c). Al lume di tale rilievo, risultano prive di pregio le deduzioni difensive relative al nutrito timore di incorrere nelle azioni arbitrarie della polizia, trattandosi di argomentazioni del tutto assertive, debolmente affidate alla sola censura della non attualità della fonte citata dal Tribunale, in quanto non efficacemente contrastata dall’allegazioni di fonti di segno contrario più recenti.

2.2. La manifesta inammissibilità del secondo motivo, declinato, per vero, attraverso argomentazioni astratte prive di qualsivoglia collegamento ai fatti di causa, deriva dal recente “dictum” delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno statuito che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”. Ciò sta a significare che lo straniero che nulla alleghi di concreto in ordine all’avviato percorso di integrazione nel paese ospitante non possa far valere alcun diritto alla protezione umanitaria, evocando la situazione di generalizzata deprivazione dei diritti umani nel paese di origine, senza alcuna individualizzata indicazione circa la sua specifica situazione di vulnerabilità esistenziale in quel paese.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, la controparte non avendo spiegato difese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere corrisposto ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato, ove ne sussistano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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