Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5844 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 10/03/2010), n.5844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALLESI ROBERTO,

giusta procura in calce al ricorso;

EXPERIAN DATA SERVICES S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), gia’ Equifax

Italy s.r.l. (che aveva incorporato per fusione la Sek s.r.l.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. CESARE 14, presso l’avvocato ARAGNO

ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio FRANCESCO SCALDAFERRI di ROMA – Rep. n. 38.695 del 30.10.06;

– ricorrenti –

contro

P.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BATISTONI FERRARA FRANCO, ALTADONNA GIOVANNI MARIA, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ARAGNO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CONTALDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. P.G.C., agendo sia in proprio sia nella veste di legale rappresentante della societa’ Sek s.r.l, con atto notificato il 15 luglio 1993 cito’ in giudizio il sig. P. M. dinanzi al Tribunale di Massa. Riferi’ che la societa’ Alias Connectivity s.r.l., di cui egli stesso, la Sek ed il citato sig. P.M. erano soci, si era trovata in difficolta’ economiche ed aveva percio’ avuto bisogno di un finanziamento, al quale egli aveva provveduto per il tramite della Sek, mentre il sig. P.M. si era impegnato a garantirgli il rimborso del 72% della relativa somma qualora la societa’ beneficiarla non fosse stata in grado di farvi fronte. La Alias Connectivity, essendo fallita, non aveva potuto poi procedere a detto rimborso, ma il garante si era rifiutato di onorare l’impegno assunto. Percio’ il sig. P.G., in proprio e nella suindicata qualita’, chiese che, previa convalida del sequestro conservativo gia’ ottenuto ante causam, il sig. P.M. fosse condannato al pagamento della somma cui si riferiva il richiamato obbligo di garanzia, pari a L. 216.000.000.

Radicatosi il contraddittorio, il convenuto si difese eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della Sek e negando, quanto al merito, che sussistessero le condizioni per rendere operativa l’obbligazione da lui assunta.

Con sentenza resa il 29 gennaio 2003 il tribunale accolse integralmente la domanda.

Il sig. P.M. propose pero’ gravame e, con sentenza depositata il 23 ottobre 2004, la Corte d’appello di Genova riformo’ la decisione di primo grado reputando infondate le pretese avanzate dal sig. P.G. e dalla Sek, frattanto incorporata dalla Equifax Italy s.r.l..

Ritenne infatti la corte ligure che, essendo stata la garanzia dal sig. P.M. assunta unicamente nei confronti del sig. P.G., in proprio, e non essendo pero’ quest’ultimo il titolare del credito per il rimborso del finanziamento erogato alla Alias Connectivity dalla societa’ Sek, non fosse nella specie validamente configurabile l’obbligazione fideiussoria azionata in causa.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, per due motivi, il sig. P.G. e la Experian Data Services (gia’ Equifax Italy) s.r.l..

Il sig. P.M. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonche’ art. 1362 c.c. si dolgono anzitutto del fatto che la corte territoriale abbia negato validita’ all’impegno fideiussorio di cui si discute. In tal modo, pero’, essa sarebbe andata al di la’ di quanto lo stesso appellante aveva prospettato, senza curarsi del valore ermeneutico del comportamento tenuto dalle parti.

Lamentano inoltre, col secondo motivo, che non sia stata offerta alcuna motivazione del perche’, ove pure al contratto in esame non sia riconoscibile la qualifica di fideiussione, non possa ravvisarsi in esso un valido ed efficace contratto innominato, pienamente meritevole di tutela.

2. Le riferite doglianze non colgono nel segno. E’ vero che la sentenza impugnata si sofferma (senza reale necessita’) a descrivere i connotati tipici del contratto di fideiussione ed a ricordare come l’obbligazione di garanzia risulti invalida o inefficace se faccia difetto l’obbligazione principale, senza peraltro considerare la possibilita’ che la fideiussione possa essere prestata anche per un debito futuro o condizionale. Siffatto rilievo, tuttavia, non assurge a valore decisivo. Decisiva e’, invece, la circostanza – ben evidenziata nella medesima sentenza impugnata – che colui a favore del quale la garanzia fideiussoria e’ stata prestata, ossia il sig. P.G., in proprio, non s’identifica con il soggetto al quale spetta il credito per il rimborso del finanziamento di cui in causa si discute.

Poco importa, allora, che la fideiussione in discorso possa dirsi valida, oppure che si tratti della prestazione di una garanzia fondata su un contratto atipico ma ugualmente meritevole di tutela;

importa che – per come accertato in punto di fatto dalla corte territoriale -detta garanzia era stata riferita dalle parti ad eventuali crediti insoluti che il sig. P.G. potesse vantare verso la Alias Connectivity per averla finanziata. Ma, sempre in punto di fatto, la corte d’appello ha accertato che, invece, il finanziamento in favore di quest’ultima societa’, poi fallita, era stato erogato (non gia’ dal sig. P.G., bensi’) dalla Sek, che e’ soggetto diverso,- ed ha escluso che una deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della medesima Sek, a causa gia’ in corso, potesse di per se’ sola aver l’effetto di trasferire al menzionato sig. P.G. la posizione giuridica facente capo alla Sek, non risultando che quest’ultima, dopo avere erogato il finanziamento in questione, si fosse mai in concreto rivalsa nei confronti di detto sig. P.G..

E’ stato quindi accertato che il credito per la restituzione del finanziamento di cui ha beneficiato la Alias Connectivity spetta alla Sek, che quel finanziamento erogo’, e non al sig. P.G..

Donde l’infondatezza delle domande proposte nei confronti del garante da entrambi gli attori: quella del sig. P.G., perche’ non e’ lui il titolare del credito garantito, e quella della Sek (oggi Experian Data Services), perche’ quest’ultima e’ sempre rimasta estranea al rapporto di garanzia.

Nessuna delle censure formulate dal ricorrente appare idonea a mettere in discussione i presupposti su cui tale conclusione si fonda, e tanto basta a rendere privi di ogni valenza decisiva i rilievi concernenti la validita’ e l’efficacia del contratto di fideiussione o la possibilita’ di configurare un diverso contratto di garanzia atipico.

3. Il ricorso non puo’ dunque essere accolto, con conseguente condanna di entrambi i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali di controparte, che vengono liquidate in Euro 6.000,00 (seimila/00) per onorari ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6.000,00 (seimila/00) per onorari ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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