Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5844 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8598/2016 proposto da:

COMUNE di RICADI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCESCO DE LUCA;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 61, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato DARIO BORRUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2015 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 25/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Ricadi ha adito il Giudice di pace di Tropea per ottenere l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione Calabria (prot. n. 0200076 del 6 giugno 2012) per il pagamento, quale obbligato in solido, dell’importo di Euro 6.000, per la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, commi 1 e 2 e art. 133, comma 2;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 579/2012 depositata il 18 luglio 2012, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, comma 2, lett. d);

che, interposto gravame, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 25 settembre 2015, ha rigettato l’appello, condannando il Comune al rimborso delle spese nei confronti della Regione;

che – con riguardo alla pronuncia di incompetenza – il Tribunale ha rilevato che le violazioni contestate attengono alla tutela delle acque dall’inquinamento, e pertanto rientrano nella materia individuata, prima, dalla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, comma 2, lett. d) e, ora, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4, lett. c);

che il Tribunale ha poi rilevato che, in assenza di un’esplicita istanza da parte dell’appellante formulata nel ricorso in appello, non era possibile valutare il merito dell’opposizione;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 marzo 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimata Regione ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale di Vibo Valentia, una volta dichiaratosi competente, non abbia adottato una pronuncia sul merito dell’opposizione proposta dal Comune di Ricadi;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, qualora il giudice adito in sede di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincida con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice deve decidere non solo sull’incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale, purchè vi sia stata nell’atto introduttivo un’espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (Cass., Sez. 6-3, 9 dicembre 2011, n. 26462);

che il Tribunale di Vibo Valentia, adito in sede di appello dal Comune, correttamente si è limitato a scrutinare la questione di competenza, senza decidere nel merito della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, non essendovi stata un’espressa richiesta sul punto;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per la richiesta condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900, di cui Euro 800 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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