Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5844 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32814/2018 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in Urbania, alla Via

Mazzini n. 77, presso lo studio dell’avvocato Marcello Fagioli

(avvmarcellofagioli(at)pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende

in forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il Decreto n. 11316/2018 del 13 ottobre 2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/12/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scorda maglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.Y., cittadino del Ghana, ricorre avverso il decreto in data 13 ottobre 2018 n. 11316/2018, con il quale il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale.

2. L’impugnativa è affidata a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione palesemente contraddittoria, per avere il Tribunale di Ancona omesso di prendere in considerazione il documento n. 6 delle produzioni di parte, attestante che nella città di origine del richiedente protezione, alla data del 3 febbraio 2018, si doveva registrare una situazione di violenza generalizzata. Nondimeno con il dare atto che le fonti compulsate segnalavano la perdurante violazione dei diritti umani, il Tribunale medesimo era incorso in un’aporia logica laddove aveva, poi, sostenuto che in Ghana esistesse una democrazia ben funzionante.

1.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e degli art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948; della L. n. 881 del 1977, art. 11, (Patto internazionale dei diritti civili e politici), per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione, nel caso concreto, delle norme pur formalmente evocate, avendo ritenuto che anche in presenza di una situazione di vulnerabilità possa essere disposto il rimpatrio dello straniero e che, comunque, questa non sussista fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore.

1.3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere tenuto in considerazione, ai fini della delibazione da compiersi circa la concessione al richiedente della misura della protezione umanitaria, della situazione di negazione dei diritti umani fondamentali in Ghana.

1.4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, in punto di valutazione dell’integrazione socio-lavorativa in Italia del richiedente la protezione umanitaria.

2. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inamissibile.

1. Il Tribunale censurato ha escluso che ricorressero nella vicenda narrata dall’ A. – il quale aveva allegato di essere fuggito dal Ghana, suo Paese di origine, per sottrarsi al pericolo di rimanere coinvolto nel conflitto esistente fin dal 2004 a (OMISSIS), sua città natale, tra due famiglie che si contendevano il potere – i requisiti che consentivano il riconoscimento della invocata protezione sussidiaria, perchè, in disparte le riserve nutrite circa la stessa credibilità del richiedente, le sue dichiarazioni risultavano smentite dalle informazioni acquisite in ordine alla situazione di Bimbilla, le quali riferivano, piuttosto, che, pur rimanendo la zona militarizzata, tuttavia il conflitto tra le opposte fazioni, che avrebbe costretto il richiedente all’espatrio, si era verificato nel 2006 e non nel 2014; inoltre, perchè, adempiuto l’obbligo di cooperazione istruttoria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, non potesse fondatamente sostenersi che l’ A., una volta rientrato in patria, corresse il rischio di essere esposto al danno grave discendente da una situazione di instabilità politico sociale generalizzata di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella violenza indiscriminata discendente da un conflitto armato interno o internazionale, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c), posto che il Ghana costituiva un modello di tendenza alla democratizzazione delle istituzioni, ancorchè le stesse fonti dessero conto di perduranti situazioni di violazione dei diritti umani.

Quanto alla richiesta protezione umanitaria, il Tribunale ne ha fondato il diniego in favore del richiedente evidenziando come l’intrapreso percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia non fosse di per sè sufficiente ai fini del riconoscimento della detta misura tutoria, poichè la stessa doveva leggersi in connessione con il mancato riscontro di una situazione di grave vulnerazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine del richiedente.

2. Al cospetto di un simile impianto argomentativo del diniego di tutte le forme di protezione internazionale, il primo motivo di ricorso, che denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione contraddittoria, è inammissibile per genericità.

Il provvedimento impugnato contiene, infatti, una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, vuoi perchè ha spiegato che, ancorchè la città di Bimbilla sia militarizzata – come attestato dal documento n. 6 prodotto dalla difesa, in cui si parla dell’esistenza nei primi due mesi dell’anno 2018 del coprifuoco nelle ore serali e notturne -, ivi non sussiste, tuttavia, il conflitto armato tra fazioni rivali, invero collocato temporalmente dalle fonti consultate nel 2006; vuoi perchè ha chiaramente evidenziato come il percorso di democratizzazione avviato in Ghana dalle forze politiche al potere, se ha neutralizzato i focolai di conflitti interni suscettibili di dare luogo a situazioni di violenza generalizzata, non ha, tuttavia, ancora risolto tutte le criticità in materia di rispetto dei diritti umani. Ne viene che non si ravvisano quei radicali vizi motivazionali che oggi assumono rilievo in sede di legittimità: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. Tutti i motivi – dal secondo al quarto – che denunciano violazioni di legge in relazione al diniego della protezione umanitaria sono inammissibili.

Nessun decisivo rilievo assume, in particolare, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’allegata integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente, posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01). Tale linea ermeneutica, cui il Tribunale censurato si è senz’altro attenuto, va vieppiù ribadita alla stregua del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno statuito che:” In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”. Ciò sta a significare che lo straniero che alleghi un avviato percorso di concreta ed effettiva integrazione nel paese ospitante non può per ciò solo far valere un diritto alla protezione umanitaria, ove non sussista nel suo paese di origine “la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” (Sez. 1 -, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01): situazione, questa, che non è stata riscontrata come esistente in Ghana.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, l’intimato essendo rimasto tale. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere corrisposto ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato, ove ne sussistano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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