Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5843 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 5843 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 28347-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE
ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO
VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DELLACQUA DAMIANA;

Data pubblicazione: 13/03/2014

- intimata avverso la sentenza n. 5885/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 16/11/2010, depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;

per raccoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lecce, Dellacqua Damiana, operaia
agricola a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps,
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità
di disoccupazione per l’anno 2002; la ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del D. Lgs. – n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso
l’elemento denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito.
La domanda è stata accolta in primo grado con pronuncia
confermata dalla Corte d’appello di Bari.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione, con
tre motivi. La parte intimata non si è costituita in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma
3, del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni,
Ric. 2011 n. 28347 sez. ML – ud. 19-12-2013
-2-

udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che insiste

chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno il
termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione
giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza proposta
entro il 31 marzo 2002 ed azionata in giudizio con domanda depositata
in data 12 gennaio 2006.

violazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n.
111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del
d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96,
nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’art. 4,
commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di
TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva
natura di retribuzione differita;
Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n.
12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui la
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come
interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo
l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale.

Ric. 2011 n. 28347 sez. ML – ud. 19-12-2013
-3-

Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando

L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639, prima
delle integrazioni apportate dall’art. 38 del d. 1. n. 98 del 2011, al caso
di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata
recentemente ribadita da numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex

Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per
discostarsi da tale indirizzo;
Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla stregua
di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011
e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente
sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del
D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di
fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto
principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della
indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in
legge 29 luglio 1996 a 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.
Ric. 2011 n. 28347 sez. ML – ud. 19-12-2013
-4-

plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012,

La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata
dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011,
convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si

prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi che hanno richiesto anche
l’intervento chiarificatore del legislatore, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda quanto all’inclusione del TFR
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione, compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA