Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5843 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017), n. 5843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8146/2016 proposto da:
S.F. e S.E., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’Avvocato BARBARA
FRATEIACCI, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.W.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il
28/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che S.F. ed S.E. hanno proposto opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Viterbo in favore dell’Avv. P.W. con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di Euro 5.896,80, oltre accessori, per prestazioni professionali di difensore emesse in un giudizio civile;
che l’adito Tribunale di Viterbo, con ordinanza in data 28 gennaio 2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che parte opponente ha avanzato specifiche eccezioni anche in punto di an, sicchè – essendo in contestazione la stessa sussistenza dell’obbligazione – l’opposizione non poteva essere decisa in sede collegiale e camerale;
che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Viterbo le S. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 26 marzo 2016, sulla base di due motivi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., mentre il secondo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 2, ed errores in procedendo;
che il primo motivo è manifestamente fondato;
che, infatti, nel dichiarare inammissibile l’opposizione nelle forme del rito sommario di cognizione solo perchè la parte opponente ha avanzato specifiche eccezioni in punto di an negando il diritto del difensore al compenso per le prestazioni oggetto della domanda monitoria, il Tribunale si è discostato dal principio, affermato da questa Corte regolatrice (Cass., Sez. 6-3, 29 febbraio 2016, n. 4002), secondo cui le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 – devono essere trattate con la procedura prevista del suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’ an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere inviata al Tribunale di Viterbo, che la deciderà in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017