Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5842 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7055/2016 proposto da:

F.V., F.G., F.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’Avvocato MARIO MONZINI, rappresentati e difesi dall’Avvocato

RICCARDO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

R.A., R.T.C., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio

dell’Avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, rappresentati e difesi

dall’Avvocato LEONARDO SALATO;

– controricorrente –

e contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza in data 1 aprile 2008, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, ha accolto la domanda proposta da S.A., R.T.C., R.L. ed R.A. nei confronti di F.V., B.G., F.G., N.A., F.M. e C.R., dichiarando la natura simulata della compravendita stipulata tra le parti convenute il 4 febbraio 2003, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS);

che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 gennaio 2015, ha rigettato il gravame interposto avverso la pronuncia di primo grado;

che avverso la sentenza della Corte d’appello F.G., F.M. e F.V. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 marzo 2016;

che S.A., R.T.C. e R.A. hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è – come eccepito dalla parte controricorrente – inammissibile, essendo stato notificato tardivamente, oltre il termine lungo di un anno, maggiorato del periodo di sospensione feriale di trentuno giorni, ai sensi del novellato della L. 7 marzo 1969, n. 742, art. 1, ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

che non vale a rendere tempestiva la notifica del ricorso il tentativo di notifica effettuato il 17 luglio 2015 presso il domiciliatario Avv. Salvatore Spedale in via Marchese di Villabianca n. 175 a Palermo, trattandosi di notifica non andata a buon fine, stante il trasferimento del domicilio da parte del destinatario ed il mancato proseguimento del procedimento notificatorio entro un temine ragionevole;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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