Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5842 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017), n. 5842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7055/2016 proposto da:
F.V., F.G., F.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’Avvocato MARIO MONZINI, rappresentati e difesi dall’Avvocato
RICCARDO RUSSO;
– ricorrenti –
contro
R.A., R.T.C., S.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio
dell’Avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, rappresentati e difesi
dall’Avvocato LEONARDO SALATO;
– controricorrente –
e contro
R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 87/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 22/01/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza in data 1 aprile 2008, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, ha accolto la domanda proposta da S.A., R.T.C., R.L. ed R.A. nei confronti di F.V., B.G., F.G., N.A., F.M. e C.R., dichiarando la natura simulata della compravendita stipulata tra le parti convenute il 4 febbraio 2003, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS);
che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 gennaio 2015, ha rigettato il gravame interposto avverso la pronuncia di primo grado;
che avverso la sentenza della Corte d’appello F.G., F.M. e F.V. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 marzo 2016;
che S.A., R.T.C. e R.A. hanno resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è – come eccepito dalla parte controricorrente – inammissibile, essendo stato notificato tardivamente, oltre il termine lungo di un anno, maggiorato del periodo di sospensione feriale di trentuno giorni, ai sensi del novellato della L. 7 marzo 1969, n. 742, art. 1, ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
che non vale a rendere tempestiva la notifica del ricorso il tentativo di notifica effettuato il 17 luglio 2015 presso il domiciliatario Avv. Salvatore Spedale in via Marchese di Villabianca n. 175 a Palermo, trattandosi di notifica non andata a buon fine, stante il trasferimento del domicilio da parte del destinatario ed il mancato proseguimento del procedimento notificatorio entro un temine ragionevole;
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017