Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5842 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29083/2018 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Liegi 35/b presso

lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Stefano Vichi;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Ancona;

– intimato –

avverso il decreto n. 9900/2018 del 28/8/2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 4/12/2019 dal Consigliere Dott. SCORDAMAGLIA Irene.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con il decreto impugnato, ha respinto il ricorso di E.N. – cittadino nigeriano – volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale di Ancona che gli aveva negato il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, che denunciano:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 28, comma 3, sul rilievo che il giudice censurato, nello scrutinare i rilievi sollevati con il ricorso avverso il diniego della invocata protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, avrebbe omesso di adempiere correttamente all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, valutando le dichiarazioni del richiedente alla luce delle più aggiornate informazioni sul Paese di origine dell’asilante.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile.

1. Invero, il decreto impugnato è privo delle pagine dalla n. 2 alla n. 9. Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità- la produzione di una copia incompleta del provvedimento impugnato è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione quando non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste alla base della pronuncia (Sez. 6 -5, n. 14426 del 05/06/2018, Rv. 649204 – 01; Sez. 5, n. 3254 del 17/02/2005, Rv. 579826 – 01).

Nel caso concreto, la mancanza delle pagine in questione rende incomprensibile, nella sua interezza, la motivazione del provvedimento impugnato – soprattutto con riferimento al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, cui sembrano riferirsi i motivi di ricorso per cassazione – e, dunque, essa equivale all’omesso deposito dello stesso decreto, che comporta l’improcedibilità del ricorso proposto, a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Nulla è dovuto per le spese, l’intimato essendo rimasto tale. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dovrà essere corrisposto ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato, ove ne sussistano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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