Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5841 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 10/03/2010), n.5841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15113-2004 proposto da:

M.C. (c.f. (OMISSIS)), vedova N.,

N.P.L. (c.f. (OMISSIS)), N.G.

(c.f. (OMISSIS)), N.F.G.L. (c.f.

(OMISSIS)), N.P.G. (c.f. (OMISSIS)),

N.M.F. (c.f. (OMISSIS)), N.L.

T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA C. MIRABELLO 23, presso l’avvocato VELANI PAOLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURRU BRUNO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 17244-2004 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 291/A,

presso l’avvocato DI GIACOMO GUIDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOCCI ANGELO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorrente incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.C., N.P.L., N.G.,

N.F.G.L., N.P.G., N.

M.F., N.L.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2003 della SEZ. DIST. di SASSARI – CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo del ricorso principale, accoglimento del terzo motivo e del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ci citazione notificato in data 10.05.1985, N. P.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro il Comune di (OMISSIS) e, premesso che l’amministrazione convenuta aveva occupato d’urgenza in diversi momenti, un’area fabbricabile di sua proprietà inclusa nel piano di zona n. (OMISSIS) (ex lege n. 167 del 1962) e li aveva assegnati a terzi (che vi avevano edificato) senza che fossero emanati i necessari decreti di esproprio, chiedeva che la stessa fosse condannata a risarcirgli il danno per illegittima occupazione, con la rivalutazione e gli interessi di legge.

Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione comunale chiedeva il rigetto della domanda assumendo che il termine per la definizione del procedimento amministrativo, coincidente con quello di validità del piano (diciotto anni), non era ancora scaduto e che, fino a quel momento, l’attore aveva diritto alla sola indennità per l’occupazione temporanea d’urgenza.

Con sentenza non definitiva, in data 7.5.1986, il Tribunale, ritenuto che, per effetto dell’irreversibile trasformazione dell’area occupata dal Comune (sulla quale le cooperative assegnatane dei lotti avevano edificato i loro fabbricati) senza che nel termine di legge fosse adottato il provvedimento di esproprio, si era verificato il fenomeno dell’occupazione appropriativa, condannava l’amministrazione al risarcimento del danno e disponeva la prosecuzione del giudizio per la determinazione del “quantum” e per la decisione sulle spese.

Avverso tale sentenza il Comune faceva tempestiva riserva di appello.

Con sentenza in data 20.9.1995, il Tribunale condannava il Comune di (OMISSIS) al risarcimento dei danni per occupazione appropriativa che liquidava in L. 298.000.000, da rivalutare dal 31.12.1981 fino alla pubblicazione della sentenza con gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla medesima data fino al saldo, nonchè al pagamento della somma di L. 74.500.000, con la rivalutazione e gli interessi legali, a titolo di indennità per l’occupazione legittima e alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, depositata il 21.10.1995 e notificata il 15.12.1995, proponeva appello il Comune di (OMISSIS) con atto di citazione notificato (al procuratore dell’attore) il 12.01.1996.

Resistevano N.A. e M.C., coniugi, qualificandosi eredi testamentari dell’attore, nel frattempo deceduto.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi del defunto attore, i nipoti “ex fratre” N.P.L., G., F.G.L. (noto F.), P.G., M.F. e L.T., il Comune provvedeva all’incombente con atto di citazione ritualmente notificato il 12.5.2000.

Interrotto il processo per morte dell’appellato N.A., l’appellante lo riassumeva con comparsa notificata agli altri appellati il 3.01.2001.

Si costituivano i germani N., anche quali eredi del defunto genitore N.A. e, insieme all’altra appellata M. C. (rinunciante all’eredità del defunto marito), concludevano per il rigetto dell’appello”.

La Corte di Appello di Cagliari – sez. dist. Sassari – accoglieva l’appello proposto dal Comune di (OMISSIS) avverso la sentenza n. 364/95 del Tribunale di Nuoro e, per l’effetto, lo condannava “al risarcimento in favore dell’attore N.P.F. e, per esso deceduto, dei suoi successori “mortis causa” M. C., N.P.L., N.G., N. F.G.L. (noto F.), N.P. G., N.M.F. e N.L.T. dei danni per occupazione appropriativa dei terreni di sua proprietà, che liquidava , al valore attuale, in Euro 171.331,92, con gli interessi legali calcolati sul capitale originario di Euro 56.657, 38 di volta in volta rivalutato, con cadenza annuale, a decorrere dal 31 dicembre 1981 fino alla data della sentenza e quelli ulteriori, sull’importo sopra liquidato (Euro 171.331,92), da tale ultima data fino al saldo”. Dichiarava, inoltre, “l’incompetenza del Tribunale di Nuoro a determinare l’indennità per l’occupazione temporanea d’urgenza dei terreni in questione trattandosi di materia riservata alla competenza in unico grado della Sezione della Corte di Appello di Cagliari e, per l’effetto, dichiarava il Comune di (OMISSIS) tenuto a corrisponderla, in favore dell’attore e, per esso deceduto, dei suoi successori “mortis causa” … nella misura di Euro 12.876, 68, con gli interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole annualità” e compensava le spese del giudizio di secondo grado.

Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato il 16 giugno 2004, i Sigg. N. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Il Comune di (OMISSIS) resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti con il primo motivo di ricorso sostengono “in ordine al rapporto processuale” che il Comune di (OMISSIS) “non poteva aver(lo) correttamente instaurato nei confronti degli appellati (odierni ricorrenti), posto che aveva convenuto nel giudizio di appello (notificandogli il relativo atto presso il suo procuratore domiciliatario) il Signor N.P.F., che era però deceduto fin dal (OMISSIS) e, quindi, dopo la pubblicazione dell’appellata sentenza (21 ottobre 1995) e prima della sua notificazione alla controparte (15 dicembre 1995)”.

Con il secondo motivo di ricorso deducono che avrebbe errato la Corte d’Appello di Sassari non solo nell’apportare al danno da occupazione appropriativa determinato dal primo giudice la “decurtazione dei presunti oneri di urbanizzazione che il proprietario del suolo, edificando la sua area, avrebbe dovuto sostenere in forza della normativa comunale che subordinava l’edificazione a previa approvazione del piano di lottizzazione”, ma anche nell’avere immotivatamente disatteso la quantificazione di tale onere operata dal C.T.U. per sostituirla con una propria facendo ricorso al notorio, secondo il quale l’incidenza del costo della urbanizzazione “si aggira, di norma, fra un terzo e la metà del valore del lotto urbanizzato” .Deducono inoltre errori nel calcolo del danno.

Con il terzo motivo di ricorso si dolgono che la Corte di Appello di Cagliari – sez. dist. Sassari, accogliendo l’appello del Comune di (OMISSIS), avrebbe errato nel dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Nuoro a determinare l’indennità di occupazione legittima ed a provvedere (la stessa Corte) a quantificarne l’ammontare.

Il comune di (OMISSIS), con l’unico motivo di ricorso incidentale si duole che la Corte di Appello di Sassari, dopo avere rilevato l’incompetenza del Tribunale di Nuoro in ordine alla determinazione dell’indennità di occupazione legittima, ha ritenuto di decidere nel merito, pur in assenza di apposita domanda da parte degli odierni ricorrenti. Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha accertato in fatto che l’attore N. P.F. era deceduto dopo il deposito e la pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima della sua notificazione.

Quest’ultima era stata effettuata nei confronti del Comune di (OMISSIS) su istanza dell’avv. Murru che, dichiarandosi procuratore come in atti (evidentemente di N.P.F.), aveva presupposto in vita lo stesso, per un verso individuando in tal modo il luogo esclusivo della notifica dell’impugnazione, per altro verso, sottacendo, al Comune di (OMISSIS) la circostanza del decesso della parte. Sulla base di questi presupposti di fatto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la notifica dell’atto di appello fosse regolare, stante la mancanza di conoscenza del decesso della controparte appellata ed, anzi, avendo il Comune di (OMISSIS) elementi per ritenere che la stessa fosse ancora in vita in ragione della notifica della sentenza di primo grado con le modalità dianzi indicate.

Conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, questo Collegio ritiene che non possa più farsi applicazione dei principi affermati dalla sentenza n. 11394 del 1996 delle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Ove ciò non avvenga – in quanto l’appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla controparte di proporre appello contro di essi – si verifica una nullità dell’impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell’ipotesi, esclusivamente “ex nunc”, a norma dell’art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995) per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d’impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine “breve”). Una volta trascorso il termine annuale deve invece ritenersi che la costituzione degli eredi non possa avere alcun effetto sanante (Cass. sez. un 1394/96).

In relazione a tale ultima circostanza questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2), art. 164 c.p.c., comma 2, e art. 359 c.p.c., per violazione dell’art. 24 Cost., osservando a tale proposito che,in forza di tali norme, la eventuale rinnovazione della citazione d’appello, affetta da vizio attinente alla individuazione dei soggetti dell’impugnazione, non avrebbe potuto far salvi gli effetti sostanziali e processuali della citazione medesima, in quanto la costituzione in giudizio degli eredi era idonea a sanare la nullità della citazione soltanto con effetto ex nunc, per cui nel caso (come quello di specie) in cui gli eredi si fossero costituiti in giudizio quando era già decorso il termine annuale per l’impugnazione, la predetta sanatoria, producendo effetto ex nunc, non avrebbe potuto impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le citate norme sarebbero state pertanto in contrasto con l’art. 24 Cost., poichè non consentivano rimedio all’errore incolpevole dell’appellante, che aveva ritenuto ancora in vita l’appellato al momento della notifica dell’impugnazione, ed in quanto non prevedevano che la costituzione in giudizio degli eredi determinasse la sanatoria ex rune della citazione in appello.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 27 del 2000, ha ritenuto inammissibile la questione osservando che, essendo le norme sottoposte al vaglio di legittimità suscettibili di interpretazioni diverse ,era compito precipuo del giudice rimettente adottare un’interpretazione della norma che fosse conforme a Costituzione e che, in quanto tale, impedisse il verificarsi dell’effetto lesivo dei diritti della parte incorsa in errore incolpevole; interpretazione già rinvenibile nell’ampia giurisprudenza formatasi in materia ove in numerosi precedenti si era già ritenuta pienamente valida l’impugnazione proposta nei confronti della parte non più esistente, allorchè la controparte avesse senza colpa ignorato l’evento, ovvero nei quali si era fatto ricorso all’art. 291 cod. proc. civ.. A seguito dunque della citata ordinanza della Corte Costituzionale, deve ritenersi che l’interpretazione delle norme in esame fornita dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte non appaia conforme al dettato costituzionale, onde, essendo possibile una diversa interpretazione, occorre riferirsi a quella giurisprudenza già espressa da questa Corte secondo cui sulla validità della notificazione del ricorso per cassazione, presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di merito, non spiega rilievo la morte della parte stessa dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove non si deduca e dimostri che il ricorrente fosse a conoscenza di tale evento. (Cass. 1865/81, 2414/83; 5857/85).

Nel caso di specie risulta accertata dal giudice di merito, in base a quanto in precedenza detto, la mancata conoscenza del decesso della controparte, onde l’atto di appello deve ritenersi adeguatamente proposto.

Venendo all’esame del secondo motivo di ricorso, va preliminarmente osservato che non è controverso in giudizio che l’area oggetto di occupazione appropriativa faccia parte di un P.C.C.P. e che la stima è stata effettuata dal CTU secondo il metodo analitico – ricostruttivo che tende ad accertare il valore di trasformazione del suolo mediante parametri prestabiliti per legge (indice di fabbricabilità etc.) in cui sono compresi anche i costi per le opere di urbanizzazione primaria. Alla luce di tale constatazione del tutto corretta appare la decisione impugnata laddove ha ritenuto che dalla liquidazione del danno andassero esclusi gli oneri di urbanizzazione primaria, risultando l’area espropriata già urbanizzata ed essendo comunque le opere di urbanizzazione a carico del comune.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che devono assumere rilevanza, in sede di individuazione del valore di mercato dell’area stessa, i profili attinenti agli oneri di urbanizzazione al momento dell’esproprio: nel senso di considerare vuoi la preesistenza delle relative opere, le quali, eseguite nella zona dallo stesso espropriante, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area, apprezzabile come sua qualità intrinseca, rilevante in una libera contrattazione, vuoi, all’opposto, l’inesistenza di siffatte opere (Cass. 12771/07; Cass. 16.6.2006, n. 13958; Cass. 21.2.2006, n. 3766; Cass. 5834/04).

La ulteriore censura contenuta nel secondo motivo di ricorso principale, con cui si contesta alla sentenza impugnata di avere disatteso le risultanze della CTU per la valutazione degli oneri di urbanizzazione e di avere fatto applicazione erronea del fatto notorio, è fondata. Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio. (Cass. 23978/07; Cass. 5332/08).

Nel caso di specie la Corte d’appello, dopo avere ritenuto inadeguato il criterio di calcolo applicato dal Consulente d’ufficio, ha applicato il criterio per cui il valore degli oneri di urbanizzazione corrisponderebbe ad un terzo del valore dell’indennità.

Tale criterio non rientra certamente nella nozione di comune esperienza di un individuo medio, ma necessariamente implica cognizioni particolari tecnico giuridiche ovvero cognizioni rientranti nella scienza privata del giudice, e non rientra quindi nella nozione di fatto notorio. Ne consegue che la Corte d’appello non poteva sostituire una valutazione tecnica (giusta od errata che sia) effettuata dalla consulenza d’ufficio con una diversa frutto della cognizione del collegio giudicante. La Corte d’appello in sede di rinvio dovrà pertanto rideterminare l’indennità di occupazione appropriati va in base ad una nuova fissazione della somma da detrarre a titolo di oneri di urbanizzazione e ,nel far ciò valuterà altresì l’applicabilità al caso di specie dei principi conseguenti alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato così come il motivo di ricorso incidentale che, sotto diversi profili, propone la medesima questione.

Il tribunale di Nuoro aveva riconosciuto ai ricorrenti la somma di L. 298 milioni a titolo di risarcimento danno per occupazione appropriativa e L. 74.500.000 a titolo di indennità per occupazione legittima. Il Comune di (OMISSIS), con il primo motivo di appello ha eccepito l’incompetenza del tribunale a provvedere su quest’ultima indennità in quanto sulla domanda era competente in via esclusiva in unico grado la Corte d’appello. Quest’ultimo ha giudicato fondata la censura e, ritenendo la propria competenza, ha provveduto ex novo a liquidare l’indennità in questione.

La decisione della Corte territoriale è del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha in ripetute occasioni affermato che, ove il Tribunale abbia disposto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e determinato l’indennità di occupazione legittima, siccome riguardo a quest’ultima è configurabile la competenza della Corte d’appello in unico grado, ben può, davanti a detto giudice, resistendosi all’appello da altri proposto avverso la statuizione concernente l’indennità, per l’incompetenza del Tribunale, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell’indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell’appello incidentale, è sufficiente la richiesta di conferma della sentenza del primo giudice. (Cass. 14687/07; Cass. 25013/06).

E’ esattamente quanto avvenuto nel caso di specie in cui, a fronte della dedotta incompetenza da parte dell’appellante comune di (OMISSIS), gli attuali ricorrenti hanno chiesto il rigetto dell’appello, in tal modo ribadendo la propria domanda di riconoscimento della indennità di occupazione legittima che era già stata accolta dal giudice di primo grado.

In conclusione, dunque, il ricorso principale va rigettato ad eccezione della censura contenuta nel secondo motivo relativa alla determinazione del valore degli oneri di urbanizzazione che va invece accolta. Va rigettato inoltre il ricorso incidentale.

La sentenza va cassata in relazione alla censura accolta con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d’appello di Cagliari – sez. dist. Sassari – che si atterrà ai principi dianzi enunciati.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, nonchè il secondo, limitatamente alla censura relativa alla detraibilità degli oneri di urbanizzazione primaria, accoglie invece il detto motivo nel resto; rigetta il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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