Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5841 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6749/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI TERAMO, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.D.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2015 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 05/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Teramo hanno proposto appello al Tribunale di L’Aquila avverso la sentenza del Giudice di pace di Nereto in data 30 giugno 2008, con la quale era stata accolta l’opposizione a sanzione amministrativa proposta da C.D.R.;

che il Tribunale di L’Aquila, con sentenza in data 5 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello;

che – premesso che in tema di competenza per territorio le regole del foro erariale non sono applicabili nei giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative – il Tribunale ha ritenuto che l’appello andava proposto dinanzi al Tribunale di Teramo, circondario in cui ha sede il Giudice di pace di Nereto, ex art. 341 c.p.c.;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell’interno e la Prefettura di Teramo hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 marzo 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo le Amministrazioni ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 50 c.p.c., in tema di translatio iudicii, dell’art. 359 c.p.c., in tema di applicabilità delle norme di primo grado ai giudizi di appello, dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, in tema di rimessione in termini per errore scusabile;

che il motivo è manifestamente fondato;

che l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Cass., Sez. U., 14 settembre 2016, n. 18121);

che il ricorso va, pertanto, accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale di Teramo;

che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Teramo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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