Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5841 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10912-2019 proposto da:

AGRICOLTURA OASI AGRICOLA DI M.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PISTRITTO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE PAOLIS, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ERMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3258/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3258 pubblicata il 24.9.2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agriturismo Oasi Agricola di M.A., ha condannato quest’ultima al pagamento in favore di N.A. della minor somma di Euro 32.459,05, oltre accessori di legge;

2. la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato, in base alle prove orali raccolte, lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1999 – 2006 e limitato alle giornate di sabato (con orario dalle 16.00 alle 2.00) e domenica (con orario dalle 10.00 alle 20.00), in corrispondenza dei giorni di apertura al pubblico dell’agriturismo, per un totale di venti ore settimanali; ha dichiarato utilizzabile, quale parametro per il calcolo delle retribuzioni, il CCNL del settore pubblici servizi e quantificato le differenze retributive in Euro 23.115,75, oltre ad Euro 9.347,30 a titolo di TFR, secondo i conteggi allegati dal lavoratore e peraltro non specificamente contestati dalla controparte;

3. avverso tale sentenza l’Agriturismo Oasi Agricola di M.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; N.A. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso l’Agriturismo Oasi Agricola di M.A. ha dedotto nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione per aver ritenuto provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e dovute le differenze retributive. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2014,2015 c.c. (rectius artt. 2104 e 2105), e art. 2697 c.c.;

6. la parte ricorrente ha richiamato gli artt. 115 e 116 c.p.c., ed ha censurato la valutazione delle prove testimoniali come condotta dai giudici di merito in quanto soggettiva ed arbitraria; ciò sia per non avere i giudici tenuto adeguatamente conto della deposizione resa dal teste B.G., addotto dall’Agriturismo, che aveva dichiarato di non aver mai visto il N. lavorare; sia sul rilievo che non possa considerarsi esistente un rapporto di lavoro subordinato ove nel processo non emerga alcuna prova reale dell’orario di lavoro; ha criticato la statuizione della sentenza d’appello che ha dato rilievo alla mancata contestazione dei conteggi senza considerare che l’Agriturismo aveva contestato l’an debeatur;

7. col secondo motivo, in via subordinata, la parte ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, e agli artt. 2094,2014 e 2015 c.c., (rectius artt. 2104 e 2105), per totale assenza di motivazione;

8. il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale; ha rilevato come tale procura non comprendesse il mandato a proporre ricorso per cassazione ma unicamente a resistere ad un eventuale ricorso, tramite controricorso e ricorso incidentale;

9. l’eccezione sollevata dalla parte controricorrente è infondata;

10. la procura conferita dalla sig.ra M.A. all’avv. Giuseppe Pistritto, in calce al ricorso per cassazione, ha il seguente contenuto: “Procura speciale per il giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3258/2018…. Io sottoscritta sig.ra M.A. n.q. di legale rappresentante della Agriturismo Oasi Agricola di M.A., con riferimento alla sentenza della Corte d’appello sopra indicata, delego a rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio di Cassazione l’avv. Giuseppe Pistritto del Foro di Roma. Conferisco al suddetto Avvocato ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di resistere con controricorso al ricorso proposto dal sig. N.A., nonchè di proporre ricorso incidentale, di presentare memorie, di discutere oralmente la causa, di conciliare e transigere, di farsi sostituire e rappresentare, di rinunziare agli atti del giudizio e di accettare tale rinunzia”;

11. questa Corte ha chiarito che “Il requisito di specialità della procura ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Pertanto, allorchè la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un “corpus” inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell’atto, in quanto la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede” (Cass. 1861 del 2001; nello stesso senso cfr. Cass. n. 10443 del 2002; n. 2340 del 2006; n. 214 del 2020);

12. nel caso in esame, la procura apposta in calce al ricorso per cassazione contiene espresso riferimento sia alla sentenza d’appello impugnata e sia al giudizio di cassazione, e tali caratteristiche soddisfano il requisito di specialità della procura, senza che rilevi il riferimento espresso solo alla facoltà di resistere con controricorso o di proporre ricorso incidentale;

13. il ricorso, munito di valida procura, presenta tuttavia plurimi profili di inammissibilità;

14. le censure mosse col primo motivo di ricorso si risolvono in una critica alla valutazione delle prove testimoniali, come operata dai giudici di merito, che non è consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti posti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) ed incentrati sull’omesso esame di un fatto storico decisivo;

15. neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115,116 c.p.c., e art. 2697 c.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.), o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, oppure inverta gli oneri di prova (art. 2697 c.c.);

16. nel motivo di ricorso in esame non è prospettato un simile errore ma è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove ritenendo dimostrato lo svolgimento tra le parti di un rapporto lavorativo;

17. parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso atteso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo ratione temporis applicabile, limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053/14);

18. tali difetti non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata che dà conto degli elementi di prova posti a base della decisione, secondo un percorso argomentativo logico e coerente;

19. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

20. le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Antonio De Paolis e dell’avv. Paolo Ermini, antistatari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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