Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5840 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 10/03/2010), n.5840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16778/2004 proposto da:

COMUNE DI SCICLI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 8,

presso l’avvocato DEMARTINO FILIPPO, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINDIGNI Francesco, AMMATUNA CARMELO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P.M. (c.f. (OMISSIS)), P.C.,

P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 37, presso l’avvocato FURITANO Marcello, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PICCIONE LUIGI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 591/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO VINDIGNI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Modica con sentenza del 29 gennaio 1999, condannò il Comune di Scicli al risarcimento del danno liquidato nella misura di L. 1.348.036.541, oltre accessori in favore di M.M.P., nonchè di C. e P.R., per l’avvenuta occupazione di alcuni terreni di loro proprietà ubicati nel villaggio (OMISSIS), e non più restituiti a seguito di decreto di occupazione temporanea del (OMISSIS) e di verbale di immissione in possesso del (OMISSIS).

L’impugnazione del Comune di Scicli è stata respinta dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 13 giugno 2003, in quanto:

all’occupazione dei terreni estesi mq. 41.411,70 non era stata seguita dall’esecuzione di alcun lavoro, e d’altra parte alla scadenza del termine triennale nessuno di essi era stato restituito ai proprietari; b) nessuno degli atti indicati dall’amministrazione comunale (piano di lottizzazione, contratto di vendita ecc.) era idoneo a provare l’avvenuto riacquisto da parte dei proprietari della disponibilità degli immobili, – che non poteva ricavarsi neppure da una lettera inviata in data 5 luglio 1987 dal sindaco di detta amministrazione, posto che la stessa non indicava le particelle che si intendevano rilasciare; c) essendo illegittima ab origine l’occupazione per avere il giudice amministrativo annullato il P.E.E.P. per la cui realizzazione i terreni avrebbero dovuto essere espropriati, il risarcimento dovuto ai proprietari era stato correttamente determinato in base ai frutti dagli stessi perduti, calcolati con il criterio degli interessi legali annui sul valore dei terreni: correttamente determinato dal c.t.u. in L. 30.000 mq.

tenendo conto della loro destinazione edificatoria.

Per la cassazione della sentenza il Comune di Scicli ha proposto ricorso per 5 motivi; cui resistono la M. e le P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il Comune di Scicli, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che mancava la prova della restituzione dei terreni occupati nel (OMISSIS) ai proprietari, laddove costoro ne avevano riacquistato la disponibilità, come risultava: a) dalla lettera del 15 luglio 1987, inviata dal Sindaco al dante causa delle proprietarie ove era stata annunciata la restituzione degli immobili, interpretata in tali sensi dallo stesso P., che non aveva mostrato alcun dubbio circa i terreni cui si riferiva; ma ne aveva rifiutato il rilascio pretendendo il compimento di atti solenni; b) dagli stessi atti di disposizione dei terreni compiuti dal proprietario, quali la presentazione (reiterata) di un piano di lottizzazione; la vendita in data (OMISSIS) ad una cooperativa ed una successiva cessione volontaria di parte di essi; che ben avrebbero potuto essere confermate attraverso una consulenza tecnica.

Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2056 e 1223 cod. civ., nonchè omessa ed insufficiente motivazione, torna a dolersi che i danni siano stati liquidati fino al (OMISSIS), malgrado vi fosse agli atti la prova che le aree occupate fossero state restituite il (OMISSIS).

Le censure sono fondate.

Il Comune di Scicli ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Modica che lo aveva condannato alla restituzione degli immobili, nonchè al risarcimento del danno per la loro occupazione protrattasi fin dal (OMISSIS), deducendo con il primo motivo che il TAR Sicilia, adito dai proprietari, con sentenza del 24 aprile 1980 aveva dichiarato illegittimi tutti gli atti ablatori; e che dunque dal passaggio in giudicato della decisione (o successivamente), il proprietario era rientrato nel possesso giuridico e di fatto del terreno, come del resto dimostravano una serie di atti di disposizione del bene (specificamente elencati) dallo stesso compiuti.

La Corte di appello ha disatteso la doglianza escludendo sia che la sentenza del giudice amministrativo avesse comportato il riacquisto della disponibilità dell’immobile da parte del dante causa dei ricorrenti, allora proprietario dei terreni, sia che gli atti indicati e prodotti dall’ente pubblico, specificamente esaminati, provassero che detta disponibilità era stata di fatto conseguita negli anni seguenti.

Con particolare riguardo all’ultimo di essi, costituto da una lettera del 5 luglio 1987, indirizzata dal comune al P., e da quella di risposta in data 24 luglio 1987 del proprietario, la sentenza ha osservato che nelle due lettere non poteva essere ravvisato alcun atto formale di restituzione dei fondi, in quanto le particelle ivi indicate non corrispondevano a quelle allora appartenenti al P..

Sennonchè il comune non aveva inviato (e poi prodotto in giudizio) la menzionata missiva (interamente trascritta nel ricorso) per documentare quali appezzamenti tuttora in contestazione intendeva rilasciare o aveva di fatto rilasciato, ma per dare risposta ad un atto dichiaratorio del proprietario (in data 2 luglio 1987) al riguardo, significandogli di non avere più interesse a conservare la disponibilità degli immobili occupati, in quanto: a) a causa del giudizio amministrativo poi conclusosi in termini ad esso ente sfavorevoli, non aveva mai dato seguito all’occupazione d’urgenza; e) i proprietari d’altra parte avevano continuato a mantenerne la disponibilità, mai perduta, utilizzandoli per scopi agricoli. E concludendo quindi che in tale situazione – nella quale i terreni erano di fatto nella disponibilità dei proprietari ed il comune aveva perduto qualsiasi convenienza ad acquistarla a causa del caducamento della procedura ablatoria – non era necessario alcun atto formale di rilascio.

E proprio in tali sensi la lettera era stata intesa dal P., il quale con la missiva di risposta del 24 luglio 1987 mostrando di avere perfettamente inteso che la restituzione si riferisse ai fondi già oggetto dell’occupazione d’urgenza del (OMISSIS), dichiarava al comune “di prendere atto che è intenzione di Codesto comune procedere alla restituzione del bene”. E, senza contestare alcun errore nella individuazione delle particelle, nè che quelle indicate dal Sindaco si riferissero ai propri terreni già appresi dall’ente pubblico, aveva insistito soltanto sulla necessità di un formale atto di riconsegna, ravvisabile, secondo il suo assunto, in un provvedimento amministrativo vero e proprio; e ribadito anche nella parte conclusiva di non avere dubbi in merito alla volontà del comune di restituire le aree o di metterle a sua disposizione, ma di restare in attesa del provvedimento formale richiesto: considerato indispensabile per il conseguimento di tale effetto già sollecitato con la diffida notificata alla controparte.

Pertanto la questione demandata alla Corte di appello dalla produzione di tali documenti era esclusivamente quella di stabilire anzitutto se la corrispondenza intercorsa tra le parti, ed in particolare la nota 5 luglio 1987 del Sindaco, attestassero l’intendimento del comune di restituire gli immobili al P. e/o il disinteresse dell’ente nei confronti di beni mai acquistati nella propria effettiva disponibilità malgrado il verbale di immissione in possesso, a causa della sentenza immediatamente successiva del giudice amministrativo che ne aveva caducato gli effetti giuridici; e quindi se per conseguire siffatto intendimento fosse sufficiente lo scambio delle missive in questione, ovvero si richiedesse necessariamente il provvedimento amministrativo in senso stretto preteso dal proprietario. E la risposta invece data dalla sentenza sulla inidoneità della lettera del comune a documentare ed individuare consistenza e limiti delle particelle apprese in seguito al decreto di occupazione d’urgenza del (OMISSIS), risulta del tutto eccentrica e non coerente rispetto al dibattito su di essa svoltosi tra le parti, anche perchè da queste mai interpretata in tali sensi:

perciò affetta dal vizio di illogicità manifesta denunciato dal comune.

Consegue che il giudice di rinvio dovrà tiare riesaminare la questione al lume delle considerazioni svolte ed applicare alla fattispecie il principio ripetutamente affermato da questa Corte, anche in precedenti decisioni riguardanti lo stesso Comune di Scicli:

che per la restituzione di un fondo appreso a seguito di decreto di occupazione temporanea non si richiedono le formalità stabilite dal combinato disposto della L. n. 865 del 1971, art. 20 e della L. n. 1 del 1978, art. 3, per l’acquisto della sua effettiva disponibilità (consistenti tra l’altro nella redazione di apposito “verbale redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’espropriante o del concessionario” nel quale le parti danno atto che l’espropriante si immette nel possesso del bene), in vista degli specifici effetti che il legislatore collega all'”immissione nel possesso” dell’immobile (mantenimento dell’efficacia del decreto, decorrenza dell’indennità di occupazione, ecc.): essendo, invece, sufficienti un atto materiale di riconsegna del bene al proprietario, o in mancanza la manifestazione della incondizionata messa a disposizione del medesimo da parte del detentore, senza necessità al riguardo della redazione del verbale suddetto (Cass. 2952/2003;

5841/2004; sez. un. 14886/2009).

Con il terzo motivo, il comune, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere determinato il risarcimento dovuto alla proprietaria per il mancato godimento degli immobili in misura corrispondente agli interessi legali sul loro valore venale senza considerare che era stato dato mandato al c.t. di determinare il reddito non percepito da quest’ultima (anche perchè erano note le destinazioni dei fondi e soltanto una estensione assai limitata aveva natura edificatoria);

laddove il consulente non aveva assolto all’incarico e nessuno dei giudici di merito, malgrado i propri rilievi e la specifica doglianza al riguardo espressa nell’atto di appello, vi aveva posto rimedio preferendo liquidare l’indennizzo con il criterio in questione, applicabile soltanto in mancanza di prova relativa al reddito effettivo.

Con il quarto motivo, deducendo violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697, cod. civ., insiste nell’assunto che spetta al proprietario del fondo fornire la prova sia del danno emergente, che del lucro cessante, e che soltanto in caso di obbiettive difficoltà, o quando mancano del tutto elementi idonei a determinare il reddito prodotto dal fondo, è consentito il ricorso alla presunzione utilizzata dai giudici di merito. Senza considerare che il parametro del valore venale dell’immobile rileva esclusivamente di risarcimento del danno da occupazione espropriativa: nel caso non verificatasi.

Queste censure sono infondate perchè non tengono in alcun conto della giurisprudenza assolutamente pacifica da decenni in merito alla disciplina di detta liquidazione; per cui è qui sufficiente riassumerne i principi più salienti: a) anche in questa materia dell’occupazione da parte della p.a. di immobili privati senza titolo, il risarcimento del danno sofferto dal proprietario per tutto il periodo in cui si è protratta la detenzione del bene – costituente un fatto illecito permanente – rientra nella vasta categoria dell’art. 2043 cod. civ.; e deve comprendere, così come per qualsiasi altra liquidazione, secondo i criteri tratti dall’art. 1223 c.c., art. 2043 cod. civ., e segg., “così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno”; b)più in particolare, in tale fattispecie il danno emergente – che è in re ipsa – non può che consistere nella mancata percezione del reddito durante il periodo dell’abusiva detenzione e si concreta di regola nell’ammontare dei frutti naturali non goduti dal proprietario nel periodo dell’occupazione; mentre il lucro cessante, comprendendo tutti gli utili ed i vantaggi che il proprietario avrebbe potuto trarre dal bene (anche utilizzandolo diversamente) ove non ne fosse stato privato della disponibilità, deve, essere rigorosamente provato tanto nella sua effettiva esistenza, che nell’ammontare: come quando questi deduca di avere perduto la possibilità di vendere l’immobile ovvero di utilizzarlo a scopi edilizi e fornisca al riguardo la prova non già di un’astratta ed ipotetica possibilità di vendere o costruire, ma dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni in tal senso perdute e rese vane per diretto ed immediato effetto dell’occupazione abusiva (Cass. 1196/1986, – 3590/1983; 2639/1979);

c)pertanto allorchè non sia possibile pervenire in altro modo all’accertamento del danno suddetto, ed in particolare alla determinazione del reddito prodotto e non percepito – e, quando dunque, il proprietario del bene non fornisca la prova di averlo subito in misura maggiore- il giudice del merito può avvalersi di un criterio (equitativo e) sussidiario di liquidazione, quale esemplificativamente proprio quello di cui al alla L. n. 2359 del 1865, art. 64, oppure il criterio posto dell’art. 1591 cod. civ., o quello, più largamente applicatoci calcolare il pregiudizio in misura pari al tasso legale di interesse per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente al giusto prezzo che il bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita ovvero all’indennità di espropriazione del fondo, posto che detta indennità deve necessariamente rispecchiare le caratteristiche oggettive dell’immobile ed è perciò idonea, più di ogni altra, a fungere in via presuntiva da strumento pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato (Cass. 1196/1986 Cit.;

6913/1982; 3870/1981; 115 e 118/1980); d) detto criterio trova peraltro riscontro in una serie di disposizioni legislative emanate proprio nella materia espropriativa, a cominciare dagli artt. 64 e 68 della ricordata L. n. 2359 del 1865; fino ad arrivare alle più recenti disposizioni della L. n. 865 del 1971, art. 20; nonchè dell’attuale D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 50, che lo ha esteso a qualsiasi genere di occupazioni temporanee.

Pertanto, non occorreva che i M.- P. dessero la prova del reddito perduto, in quanto proprio il loro comportamento processuale doveva indurre la Corte di appello a liquidare, come ha fatto, il danno suddetto, applicando il parametro degli interessi in questione sulla somma corrispondente al valore venale del fondo da determinarsi anno per anno, in base alla sua destinazione (della quale si dirà avanti), – ed escludeva d’altra parte il loro diritto a percepire redditi più elevati o maggiori occasioni di guadagno che essi malgrado il disposto dell’art. 2697 cod. civ., non avevano neppur prospettato di voler documentare (Cass. 7320/2008;

20473/2004).

Con l’ultimo motivo, il Comune di Scicli, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si duole che la Corte di appello senza accertarne neppure l’estensione abbia calcolato il valore dei terreni in L. 30.000 mq. sull’erroneo presupposto della loro natura edificatoria, ricavata mediante mero rinvio alla c.t.u. pur essa priva sul punto di motivazione; e malgrado il c.t. avesse accertato che la part. (OMISSIS) ricadeva in zona destinata a verde pubblico, la part. (OMISSIS) in zona destinata ad attrezzature scolastiche; e soltanto la part. (OMISSIS), costituente, peraltro l’area di minore estensione, aveva natura edificatoria, essendo inclusa in zona CI del P.R.G. di quel comune. Rileva altresì che l’ausiliario non soltanto aveva attribuito a tutte le suddette aree “suscettività” edificatoria, prescindendo dai vincoli del P.R.G. e muovendo esclusivamente dal prezzo di mercato della part. (OMISSIS), ma questo aveva calcolato senza neppure indicare da quali elementi veniva tratto il valore venale prospettato, questi consistendo in generiche informazioni apprese da operatori e tecnici del luogo. Le doglianze sono fondate.

Il motivo non è anzitutto nuovo e perciò inammissibile perchè analoghe censure sono state già formulate dal Comune di Scicli alla Corte di appello, che le ha disattese: come si evince dalla sua stessa trascrizione ad opera di entrambe le parti dalla quale risulta che l’ente pubblico contestò non soltanto la stima dell’immobile in L. 30.000 mq., ma anche la sua destinazione “perchè trattandosi di terreno in parte vincolato a verde pubblico, in parte destinato ad attrezzature scolastiche …esso risulta legalmente inedificabile, o limitatamente e condizionatamente edificabile…” (pag. 10 controric. e 22 ric.), – e quindi dal fatto che per questa ragione la Corte di appello ha esaminato la censura e l’ha disattesa, affermando che il c.t.u. aveva verificato “la vocazione edificatoria del terreno e sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesso..” ne aveva determinato il valore. Ma con il mero rinvio agli accertamenti del c.t. è incorsa nel vizio di omessa motivazione, denunciato dal comune, il quale ricorre non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento, – e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall’indicazione degli elementi a sostegno della decisione.

A questa situazione la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente equiparato quella in cui la sentenza argomenta sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perchè li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza:posto che anche in tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice e non è quindi esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.

Il che si è verificato nel caso concreto con il mero rinvio agli accertamenti ed alla valutazione del c.t. circa la destinazione dell’immobile che si risolve, di per sè, in una violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, posto che il giudice deve attenersi al limite intrinseco alla consulenza tecnica, consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico; per cui, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni al riguardo del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento. Il quale nel caso doveva fondarsi sulla destinazione “legale” attribuita a ciascuna delle part. occupate dallo strumento urbanistico generale del Comune di Scicli: avendo questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Cass. 8729/2009; sez. un. 19551/2003 e succ.) che il carattere illegittimo dell’ingerenza nella proprietà altrui, pur in mancanza di una dichiarazione di p.u., è inidoneo ad attribuire all’immobile qualità e destinazioni escluse dagli strumenti urbanistici, – e che in presenza di uno strumento urbanistico non è possibile ricorrere ad analisi valutative volte -soprattutto dopo la L. n. 47 del 1985 – ad attribuire destinazioni commerciali precluse dall’impossibilità di conseguire la concessione edilizia.

Per cui il Collegio deve dare continuità alla propria giurisprudenza ribadendo che lo schema dell’illecito aquiliano comporta come unica conseguenza la sostituzione dell’indennizzo di natura risarcitoria di cui si è detto a quello tipico da espropriazione legittima del bene, ma non anche la facoltà di restituire al terreno connotazioni, qualità e valutazioni commerciali escluse dallo strumento urbanistico; ed ancor meno l’attribuzione al proprietario il diritto di considerare il fondo svincolato da ogni collegamento con le scelte urbanistiche complessive, e di pretendere la valutazione commerciale della possibilità di realizzare costruzioni abusive in dispregio alla disciplina suddetta.

D’altra parte il comune ha riportato gli accertamenti compiuti al riguardo dallo stesso c.t., che la sentenza impugnata ha dichiarato di recepire, il quale ha rilevato senza alcuna contestazione dei M.- P. – che la part. (OMISSIS) era inclusa in zona destinata a verde pubblico; la part. (OMISSIS) in zona destinata ad attrezzature scolastiche; e che soltanto la part. (OMISSIS), risultante la meno estesa in base al verbale di immissione in possesso del (OMISSIS), che era proprio il titolo in base al quale i proprietari hanno chiesto ed ottenuto il risarcimento del danno, rientrava in zona CI destinata all’edificazione.

Sicchè il primo compito della Corte di appello era proprio quello di verificare l’esattezza di dette destinazioni, anche perchè la giurisprudenza di questa Corte per le prime due ha inequivocabilmente escluso la natura edificatoria del terreno enunciando i seguenti principi: a) ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico quale la destinazione a verde pubblico, ad attrezzature pubbliche ecc., la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass. 13917/2007); b) a maggior ragione la prerogativa dell’edificabilità, riguardo alla destinazione urbanistica di terreni all’edificazione di istituti scolastici, in quanto il legislatore (L. 11 gennaio 1996, n. 23, integrabile, per quanto non espressamente disposto, dalla L. 28 luglio 1967, n. 641) rimette ogni iniziativa sulla costruzione di scuole di ogni ordine e grado agli enti pubblici territoriali (L. 23 del 1996, art. 3, comma 1, come già la L. n. 641 del 1967, art. 9), in dipendenza di scelte programmatiche fondate su periodiche ricognizioni, a livello territoriale, sul fabbisogno strutturale in rapporto alla domanda di istruzione (L. n. 23 del 1996, art. 4).

Tanto più che la parità è riconosciuta a condizione che la scuola privata abbia la disponibilità autonoma di locali e arredi, conformemente alle norme vigenti (L. n. 62 del 2000, art. 4, lett. a), nè in riferimento a ciò è opinabile alcun onere a carico della pubblica amministrazione (art. 33 Cost., comma 2). Le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e il corpus normativo sull’edilizia scolastica non consentono alcun adattamento ovvero combinazione fra loro, al fine di pervenire al riconoscimento del diritto dei privati ad ottenere finanziamenti per le strutture scolastiche dagli stessi utilizzati (Cass. 15616/2007; 15389/2007; 23028/2004; Cons. Stato, 4079/2006).

Nè giova ai proprietari prospettare l’esistenza di un piano di zona che avrebbe attribuito a tutte le particelle destinazione edificatoria:perchè la Corte di appello ha accertato che proprio su impugnativa del loro dante causa il C.G.A. per la Regione siciliana, con sentenza del 25 giugno 1990, ha annullato sia la delibera di approvazione che quella di adozione del suddetto PEEP; con la conseguenza che sono venuti venuto meno non soltanto il decreto di occupazione temporanea (OMISSIS) dei loro terreni (ragion per cui essi hanno ottenuto il risarcimento del danno da occupazione abusiva), ma anche la destinazione edificatoria che esso aveva attribuito ai terreni compresi nel suo ambito. Il tutto senza considerare che il comune ha trascritto altro accertamento compiuto dal consulente tecnico escludente che detto piano avesse interessato i terreni dei contro ricorrenti.

Le considerazioni fin qui svolte valgono infine anche in relazione all’accertamento del prezzo di mercato delle aree realmente edificatorie per il quale la sentenza ha recepito quello di L. 30.000 mq. in base al mero rinvio alla relazione di consulenza (ancora una volta trascritta dal comune); la quale si è limitata a determinarlo rinviando ai valori di terreni limitrofi (non altrimenti specificati), nonchè alle informazioni attinte da operatori e tecnici del luogo, ancora una volta non individuati; per cui ha disapplicato il principio più volte enunciato da questa Corte che rientra certamente nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli; e che tuttavia dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ed essere dallo stesso utilizzate soltanto se ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo soprattutto allorquando le stesse costituiscono l’unico elemento utilizzato in base al quale il c.t. è pervenuto al risultato raggiunto (Cass. 23423/2007; 13428/2007;

15411/2004).

Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, il Collegio deve rinviare alla Corte di appello di Catania, che, in altra composizione, provvederà al riesame dei motivi di appello del comune, attenendosi ai principi relativi alla restituzione degli immobili nonchè alla classificazione natura delle aree occupate onde determinarne il valore venale, via via esposti; e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo, secondo e quinto motivo del ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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