Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5840 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6667/2016 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato P.M.;

– ricorrente –

contro

MARINELLI SPA in liquidazione (ora COS SRL in liquidazione e

concordato preventivo), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LANFRANCO

BRICCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 30 settembre 2011, il Tribunale di Perugia rigettava le domande proposte da M.I., M.D. e M.L. contro la s.p.a. Marinelli, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite;

che avverso detta ordinanza, comunicata il 3 ottobre 2011, i M. hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 30 marzo 2012;

che, con sentenza in data 4 settembre 2015, la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato l’appello inammissibile, stante la tardività della relativa proposizione, avvenuta una volta trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ex art. 702-quater c.p.c.;

che la Corte d’appello ha altresì dichiarato inammissibile l’appello incidentale della società Marinelli, in quanto proposto solo con la comparsa di costituzione ex art. 343 c.p.c., in data 10 luglio 2012, e dunque dopo la scadenza del termine ex art. 702-quater c.p.c., per l’appello;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Ivo M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3-4 marzo 2016, sulla base di tre motivi;

che ha resistito, con controricorso, la s.p.a. Marinelli in liquidazione e concordato preventivo, ora COS s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., lamentando che l’appello sia stato dichiarato inammissibile;

che, ad avviso del ricorrente, il legislatore, con l’art. 702-quater c.p.c., si sarebbe preoccupato di fissare il termine per l’appello solo per l’ordinanza di accoglimento del ricorso, mentre non avrebbe previsto alcuna disciplina speciale per l’ipotesi della reiezione del ricorso, sicchè sarebbe applicabile la disciplina generale di cui agli artt. 325 c.p.c. e segg.;

che, inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato ad equiparare la comunicazione alla notificazione del provvedimento impugnabile: l’unica lettura corretta della norma sarebbe quella di ritenere che il termine di trenta giorni per l’appello decorre dalla comunicazione se il provvedimento è dato in confronto di una sola parte e dalla notificazione se, come nella specie, è dato in confronto di più parti;

che il motivo è manifestamente infondato;

che nel procedimento sommario di cognizione anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702-quater c.p.c., il cui richiamo dell’art. 702-ter c.p.c., comma 6, va letto in continuità col comma 5, quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un’appellabilità secundum eventum litis (Cass., Sez. 6-2, 2 novembre 2015, n. 22387);

che l’art. 702-quater, nel prevedere che l’ordinanza produce gli effetti della cosa giudicata “se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”, ha disposto l’equiparazione tra la comunicazione di cancelleria e la notificazione ad istanza di parte, sicchè, in caso di avvenuta comunicazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di questa, se anteriore;

che, pertanto, correttamente la Corte di Perugia ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, perchè – a fronte di una comunicazione dell’ordinanza eseguita in data 3 ottobre 2011 – il gravame è stato proposto oltre il previsto termine di trenta giorni, con atto notificato il 30 marzo 2012;

che gli altri motivi – il secondo (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1285 c.c., ed errata interpretazione dell’art. 10 del patto di dazione solutoria e di opzione); ed il terzo (con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1286 c.c.) – sono inammissibili, riguardando il merito della causa il cui esame è precluso dalla dichiarazione di tardività dell’appello;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione tempori s (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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