Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 584 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 15/01/2020), n.584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12793/2017 R.G. proposto da:

Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Flaminia 388, presso l’avv. Silvia

Scopelliti, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo

Cavalcanti giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., in qualità di erede universale di

D.D., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini 12, presso

gli avv.ti prof.ri Fabio Marchetti e Federico Rasi, che la

rappresentano e difendono giusta procura speciale per notaio

T.S. del 25 maggio 2017, rep. n. 927;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma

Sezione staccata di Latina), Sez. 39, n. 4094/39/16 del 9 aprile

2015, depositata il 23 giugno 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento (n. (OMISSIS) del 2007) per ICI 2002 emesso a carico di D.D., dante causa dell’attuale ricorrente, relativamente a 67 unità immobiliari in ragione di mancato versamento di imposta e di accertamento di maggiore imposta dovuta. Il ricorso era accolto in primo grado per insufficientemente motivazione dell’atto impugnato e l’avviso di accertamento era annullato. L’ente locale proponeva appello e allo stesso tempo (citandolo tra i motivi d’appello) emetteva, in autotutela, un nuovo avviso di accertamento (n. (OMISSIS) del 2009) che riduceva la pretesa tributaria originaria: l’appello era accolto con sentenza confermativa dell’avviso di accertamento originario, che veniva impugnata con ricorso per cassazione dal contribuente;

2. La Corte di cassazione con ordinanza n. 7015 del 2014 accoglieva il ricorso in quanto il giudice d’appello aveva accolto l’impugnazione del Comune, “senza adeguata disamina in ordine alla interpretazione, alla valutazione del nuovo avviso di accertamento n. (OMISSIS) – ed agli effetti dello stesso su quello oggetto” del giudizio (n. (OMISSIS) del 2007): quindi cassava la sentenza impugnata con rinvio alla CTR per un nuovo esame;

3. Il giudizio era riassunto dall’erede del contribuente ( A.G.) innanzi alla CTR di Latina, la quale, con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione in esame, confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del 2007 già disposto dalla CTP di Latina in accoglimento del ricorso originario del contribuente. Avverso tale sentenza il Comune di Latina propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato anche con memorie. Resiste la contribuente con controricorso;

4. Con il primo motivo di ricorso, l’ente locale lamenta che la sentenza impugnata non si sia uniformata al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7015 del 2014 che aveva dato luogo al giudizio di rinvio;

5. Il motivo sarebbe (astrattamente, per le ragioni che si vedranno) fondato. Invero la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 7015 del 2014 aveva affidato al giudice del rinvio il compito di dare una “adeguata interpretazione e valutazione del nuovo avviso di accertamento” (n. (OMISSIS) del 2009) e degli effetti di quest’ultimo su quello n. (OMISSIS) del 2007 che era stato annullato con la sentenza cassata, rimediando così al vizio che aveva determinato la disposta cassazione con rinvio;

6. La sentenza della cui impugnazione qui si discute ciò non ha fatto, dichiarando che il Comune, sebbene avesse fatto rinvio ad un provvedimento adottato in autotutela, non aveva tuttavia prodotto tale provvedimento, nè risultava “agli atti la notifica di detto provvedimento alla parte contribuente”: sicchè non era stato possibile valutare, come aveva disposto la Corte di cassazione, “la legittimità del provvedimento e la sua effettiva incidenza sulla sfera giuridica della contribuente e dell’odierno procedimento devoluto solamente in ordine all’accertamento n. (OMISSIS) che la prima sentenza ha integralmente caducato perchè prescritto e che pertanto non può costituire in alcun modo parte integrante di un successivo provvedimento, quale premessa integrante”;

7. Orbene, prescindendo dalla contraddittorietà della posizione espressa dal giudice di rinvio – che, da una parte, dichiara di non aver potuto valutare, così come avrebbe voluto la Corte di cassazione, il provvedimento n. (OMISSIS) del 2009, perchè non prodotto e comunque non notificato alla contribuente, e, dall’altra, ne dà comunque una (quantomeno implicita) valutazione, escludendo che vi potesse essere un provvedimento di cui quello n. (OMISSIS) del 2007 fosse una “premessa integrante” -, sta il fatto insuperabile che quel provvedimento (il n. (OMISSIS) del 2009) era stato in realtà autonomamente impugnato dalla parte contribuente (all’epoca D.D.) e annullato dalla CTP Latina con sentenza n. 57/3/2010: il relativo giudizio d’appello era dichiarato interrotto per la morte del contribuente D.D. e nè il Comune, nè l’erede del contribuente provvedevano alla riassunzione con la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento;

8. Pertanto, nell’attualità, non esiste alcuna possibilità per questa Corte di valutare un provvedimento (l’accertamento n. (OMISSIS) del 2009) che non esiste più essendo stato annullato definitivamente con sentenza passata in cosa giudicata. Sicchè il ricorso per cassazione in esame si presenta viziato da una carenza di interesse concreto ed attuale alla pronuncia che viene richiesta, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso con condanna alle spese della parte ricorrente.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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