Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 584 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12660/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 64/1/12 del 6 novembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto ha determinato in Euro 304.680,72 l’importo sul quale applicare la ritenuta del 12,50% sulla posizione del dipendente Enel C.G., con conseguente rimborso a quest’ultimo della maggiore imposizione Irpef operata sulla liquidazione del Fondo Pensione Dirigenti Enel (PIA-Fondenel) a lui spettante.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha determinato il credito di rimborso sulla quota di liquidazione ascrivibile a “rendimento” (assoggettata ad aliquota del 12,50%, come previsto dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e non all’aliquota applicabile al reddito lavorativo da tfr separatamente tassato); individuato quest’ultimo nella differenza tra indennità corrisposta e contributi versati, così come evincibile dalle certificazioni Fondenel ed Enel prodotte in giudizio dal contribuente.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto di poter determinare il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, secondo il criterio dettato da SSUU 13642/11, sulla base di documentazione: – inammissibilmente prodotta per la prima volta in allegato alle controdeduzioni in appello; – inidonea a ritenere assolto l’onere probatorio posto, per regola generale, a carico del contribuente richiedente il rimborso.

p. 1.2 Il motivo non può trovare accoglimento, atteso che la commissione tributaria regionale non ha sovvertito la regola generale sull’onere probatorio ex art. 2697 c.c., limitandosi a ritenere che tale onere fosse stato nella specie soddisfatto, dal contribuente, in forza dei documenti da questi prodotti (certificazioni Fondenel 27 febbraio 2007 e 10 novembre 2011; certificazione Enel 7 dicembre 2006; Modello CUD 2008).

D’altra parte, correttamente tale produzione è stata ritenuta ammissibile dalla commissione tributaria regionale e da quest’ultima utilizzata, posto che essa riguardava, in parte, documenti già allegati all’istanza di rimborso e così messi da tempo a disposizione dell’amministrazione finanziaria e, per altra parte, documenti legittimamente prodotti in giudizio in allegato al ricorso introduttivo, ovvero in una con la costituzione del contribuente in appello, così come consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Altro è a dire sulla esatta individuazione, da parte del giudice di merito, del thema probandum così come atteggiatosi a seguito della corretta interpretazione giuridica della fattispecie; e, segnatamente, sulla ritenuta idoneità di tale documentazione a dimostrare l’entità del rendimento netto secondo la definizione datane dalla sentenza delle SSUU cit. (alla quale, pure, la sentenza qui impugnata dichiara di volersi riferire), e dalle successive sentenze di legittimità in materia.

Si tratta di aspetto, quest’ultimo, sul quale rileva la seconda censura mossa dall’agenzia, che conviene ora esaminare; non senza evidenziare fin d’ora come la mancata contestazione della documentazione in questione da parte dell’agenzia delle entrate concernesse l’oggettività dei dati contabili in essa esposti, non anche la loro effettiva idoneità a provare, nell’an e nel quantum, la nozione qui rilevante di rendimento finanziario imponibile al 12,50%

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a); art. 17, comma 2 e art. 42, comma 4; L. n. 482 del 1985, art. 6; D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14.

Per non avere la commissione tributaria regionale esattamente applicato il principio di diritto dettato dalla citata sent. Cass. SSUU 13642/11, in base alla quale il rendimento rilevante ai fini di causa doveva essere determinato, non già nella pura differenza tra liquidità corrisposta e contribuzione, ma nel rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato. La sentenza qui impugnata, in particolare, avrebbe determinato il rendimento senza accertare gli investimenti concretamente effettuati sul mercato finanziario sulla base delle disposizioni contrattuali applicabili, e le conseguenti plusvalenze realizzate.

p. 2.1 II motivo è fondato.

La sentenza SSUU n. 13642 del 22 giugno 2011 ha stabilito il principio secondo cui: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e 17″.

Il giudice di appello doveva conformarsi a questo indirizzo anche in ordine alla nozione di “rendimento” qui rilevante, come evincibile appunto dalla decisione delle SSUU cit., (seguita da innumerevoli pronunce di legittimità: Cass. 287/12; 14498/12; 23520/12; 3130/14; 17365/14, ord.; 5614/15 ed altre).

In particolare, Cass. 17365/14 ord., cit., ha ripreso i vari profili nei quali si è articolato il ragionamento delle SSUU osservando, per quanto qui rileva, che:

– sulla nozione di “rendimento” (tassabile al 12.50% fino al 31 dicembre 2000), viene richiamato che: “…per rendimento del capitale deve intendersi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito, come questa corte ha avuto modo di ulteriormente specificare nella successiva sentenza 29583/11 – sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l’accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego”;

risulta pertanto necessario, da parte del giudice del merito, svolgere un esame degli investimenti effettuati dal Fondo sul mercato finanziario (alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili) e delle plusvalenze con essi realizzati, così da accertare “…se in concreto sussistesse un rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato (ossia, in termini più espliciti, se la differenza tra le somme erogate al beneficiario e l’ammontare dei contributi versati da lui e dal datore di lavoro derivasse in tutto o in parte dalla gestione di tali contributi sul mercato finanziario) “.

Sempre sul problema della natura ed individuazione della quota di rendimento tassabile, per i “vecchi iscritti”, al 12,50% (sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo), Cass. n. 3130/14 ha esplicitato – nello stesso senso – la necessità dell’ accertamento di merito sulla sussistenza ed entità del rendimento (effettivo investimento sul mercato del capitale degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore; risultati dell’investimento; modalità dell’assegnazione delle eventuali plusvalenze così ottenute alle singole posizioni individuali). Posto che è sulla scorta di tale indagine che il giudice di merito “quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, (come sopra decrementata) secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17”.

Sicchè non può dirsi pienamente rispettato il principio di diritto espresso dalle SSUU ove non sia stato dal giudice di merito compiuto un “accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego”.

In coerente applicazione con i principi enunciati, la commissione tributaria regionale, in diversa composizione, dovrà dunque accertare – previa valutazione delle risultanze già agli atti di causa e previa eventuale CTU – i concreti meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni; se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore; quale sia stato il rendimento, ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali.

Sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al “rendimento netto” derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione, solo a tale parte, dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

– cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale Veneto in diversa composizione;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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