Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 584 del 11/01/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 584 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 9686-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAllA G. MAZZINI 27, presso lo studio
TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in
2012

atti;
– ricorrente –

4002
contro

MICHELI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio del

Data pubblicazione: 11/01/2013

Dr.

GREZ

GIANMARCO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato BARTOLINI ENRICO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 533/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/12/2007 R.G.N. 292/2007;

udienza dei 22/11/2012 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 29.12.2007, in riforma della sentenza di
primo grado, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato
con decorrenza dal 22.10. 2002 e condannava la società Poste Italiane p. a. al
pagamento, in favore di Micheli Marco, delle retribuzioni maturate dal 20.12.2005, detratto

l’aliunde perceptum . Rilevava il giudice del gravarne che la società non aveva allegato

era coinvolto nel processo di mobilità, nè offerto una prova documentale o testimoniale da
cui la circostanza potesse desumersi.
Per la cassazione di tale decisione ricorre con sei motivi la società, che deposita memoria
ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nella quale evidenzia l’intervenuta cessazione della materia del
contendere.
Resiste il Micheli, con controricorso .
Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di
conciliazione in sede sindacale in data 3.10.2008, concernente la presente controversia,
debitamente sottoscritto dall’interessato, oltre che dal procuratore speciale della società:
dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della
materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto,
la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della parti sopra indicate,
essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente
formulata, va valutato l’interesse ad agire ( Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278).
In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità detricorst3 per intervenuta cessazione della
materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra
le parti.

che il contratto era stato stipulato perché l’ufficio postale di Salò, cui era addetto l’istante,

Tenuto conto dei termini dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, le spese ei~ del
giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ inammissibilità dei ricorso. Compensa tra le parti le spese del

Così deciso in Roma il 22.11.2012

presente giudizio.

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