Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5839 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6527-2016 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIA

VARLIERO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 26/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Rimini, con decreto in data (OMISSIS) nel procedimento di divorzio tra Z.A. e M.G., ha revocato l’ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, adottata nella seduta del Consiglio dell’ordine del 24 ottobre 2014, di M.G., con efficacia dal momento dell’ammissione;

che la revoca è stata disposta su istanza dell’Agenzia delle entrate, sul rilievo che “dagli accertamenti dell’Agenzia delle entrate risulta che, pur avendo il M. percepito per anni d’imposta 2013 e 2014 un reddito rientrante per l’accesso al gratuito patrocinio, sussistono anomalie e/o indizi relativi alle valutazioni delle rimanenze ancora in fase di verifica”;

che per la cassazione del decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio M.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 febbraio 2016, sulla base di due motivi;

che gli intimati Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il primo motivo denuncia violazione del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU), giacchè la revoca sarebbe stata pronunciata senza dare all’interessato neppure la possibilità di conoscere il contenuto della istanza dell’Agenzia, ed il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 137 sul rilievo che mancherebbe il presupposto per l’emissione della revoca, ossia l’accertamento delle modificazioni reddituali;

che è preliminare in ordine logico l’esame della censura articolata con il secondo motivo, in quanto mirante ad un effetto più ampio;

che il secondo motivo può essere scrutinato nel merito, essendo infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle Amministrazioni controricorrenti, ove si consideri che la censura è formulata nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 c.p.c., indicandosi chiaramente i punti del decreto impugnato ritenuti viziati;

che il secondo motivo è fondato, posto che la revoca è stata pronunciata, non in presenza di una mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito che giustificano l’ammissione al patrocinio o di un accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ma per la presenza di anomalie ancora in corso di verifica da parte dei competenti Uffici;

che la revoca è stata disposta in violazione di legge, non essendo stati accertati l’insussistenza in origine o il venir meno delle condizioni reddituali o dei presupposti per l’ammissione, ma essendo stata soltanto ipotizzata la presenza di anomalie, ancora in fase di verifica, relativamente alla valutazione delle rimanenze;

che, pertanto, assorbito l’esame del primo mezzo, il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di legge, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della istanza di revoca avanzata dall’Agenzia delle entrate;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’istanza di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di M.G.; condanna le Amministrazioni controricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in Euro 500, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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