Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5839 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27582-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del

curatore, avv. C.G., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Giuseppina PISTONE,

presso il cui studio legale sito in Catania, alla via Umberto, n.

306, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1580/13/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in

data 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016.

Con la sentenza in epigrafe la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detraibilità dell’IVA, che recuperava a tassazione, relativa ad una fattura afferente l’acquisto di un immobile (mediante cessione di contratto di leasing) per difetto del requisito dell’inerenza per mancata previsione di tale attività nell’oggetto sociale.

Con la sentenza impugnata la CTR aveva sostenuto che ai fini della detraibilità dell’IVA non è richiesto il requisito dell’inerenza dell’acquisto all’oggetto sociale essendo invece sufficiente che l’acquisto sia effettuato nell’esercizio dell’attività d’impresa e che il bene sia strumentale e sia soddisfatto il requisito dell’ammortizzabilità.

L’Agenzia delle entrate ricorrere per cassazione avverso tale statuizione, con due motivi, cui replica la società contribuente con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19, e art. 2697 c.c..

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria, ai fini della detrazione dell’IVA su acquisti fatti dall’impresa, la prova dell’inerenza ma soltanto che l’operazione sia effettuata nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Anche a voler prescindere dalla contraddittorietà della tesi sostenuta nel motivo in esame con riguardo alla censura proposta con il secondo motivo di ricorso (in cui la ricorrente lamenta che nella specie la CTR aveva riconosciuto la sussistenza dell’inerenza dell’acquisto, negata da essa amministrazione finanziaria) i giudici di appello hanno correttamente specificato che ai fini della detrazione dell’IVA su acquisti fatti dall’impresa è sufficiente e necessario che l’acquisto sia effettuato nell’esercizio dell’impresa. Trattasi di affermazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa ricorrente (tra le altre, Cass. n. 18904 del 2018) secondo cui il principio di inerenza in materia di IVA esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico e quantitativo, comunque non del tutto irrilevante.

Orbene, la CTR si è adeguata a tale principio avendo ritenuto che l’acquisto di un immobile censito in categoria C/1, ovvero negozi e botteghe, fosse nella specie giustificato perchè “lo rendeva suscettibile di essere inserito nel ciclo produttivo dell’attività d’impresa che è la conditio sine qua non che legittima la detraibilità dell’IVA”.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo ancora la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19, e art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente nella specie il requisito dell’inerenza.

Il motivo, oltre a porsi in evidente contraddizione con quanto dedotto con il primo motivo, come già in precedenza rilevato, è inammissibile perchè nonostante sia formalmente articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realtà è diretto a censurare la non corretta valutazione fatta dalla CTR delle prove e delle giustificazioni fornite dalla contribuente ai fini della prova della sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA. Invero, la doglianza riguardante l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provata l’inerenza dell’acquisto all’attività d’impresa – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita in cassazione come violazione di legge (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, in. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054), nella specie non dedotto. Il che è reso ulteriormente evidente dalla deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c., posta a presidio della regolarità del riparto dell’onere probatorio (Cass. 17313 del 2020; Cass. n. 1229 del 2019), che mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore giudizio di merito (Cass., Sez. VI, 4 aprile 2017, n. 8758), laddove la deduzione delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova attengono non alla valutazione del materiale istruttorio dal giudice di merito, ma all’utilizzo di prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o per assoggettamento a prudente apprezzamento di prove legali ovvero alla considerazione quale prove legali di elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1229).

in sintesi, quindi, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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