Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5838 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3347/2020 R.G. proposto da:
I.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO PILEGGI ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Chiana
48;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, rappresentata e difesa
dall’Avv. NICOLA DI TOMASSI ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del medesimo in Roma, Via Basento 37;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2805/2019,
depositata il 12.7.2019, N.R.G. 3596/2016.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26.1.2022 dal
Consigliere dott. Belle’ Roberto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. VISONA’
STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi per il ricorrente l’avv. FRANCESCO RONDINE, per delega
dell’avv. ANTONIO PILEGGI e per la resistente l’avv. NICOLA DI
TOMASSI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato, riformando in parte qua la pronuncia di primo grado, la domanda con la quale I.A. aveva chiesto il riconoscimento, nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (di seguito, ASL), del diritto ad essere inquadrato nel livello DS dal 1.9.2003, in forza del CCNL 19 aprile 2004, art. 19, comma 1. lett. b).
La Corte territoriale riteneva che, essendo mancata la procedura selettiva o la valutazione aziendale di cui al c.c.n.l. 2001, art. 10, comma 7, non potesse riconoscersi allo I., già in cat. C prima del 2001 e transitato in cat. D per effetto automatico del CCNL del comparto sanità 2000-2001, l’ulteriore progressione in categoria DS di cui alla norma collettiva del 2004, in quanto spettante, quest’ultima, solo a chi avesse avuto diritto, a far data dal 31.8.2001, al riconoscimento non solo dell’inquadramento in categoria D, ma anche all’indennità di coordinamento per lo svolgimento di reali funzioni in tal senso, indennità subordinata (per il personale proveniente dalla categoria C) alla predetta selezione o valutazione aziendale.
2.
Lo I. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso della ASL.
3.
La causa, già avviata alla trattazione presso la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, dinanzi alla quale la ASL aveva depositato memoria difensiva, è stata da tale sezione rimessa alla sezione semplice, per l’assenza di precedenti ed il valore nomofilattico della decisione.
In vista della discussione orale il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L’unico motivo di ricorso per cassazione denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del CCNL 19 aprile 2004, art. 19, comma 1, lett. b), sostenendo che l’unica condizione prevista dal CCNL 2004, art. 19, comma 1, lett. b), sia il riferirsi a personale con funzioni di coordinamento riconosciute al 31.8.2001; tale personale prosegue il ricorso – poteva anche essere personale di categoria C transitato in categoria D per effetto del CCNL 2000-2001 in presenza di apposita valutazione aziendale per l’attribuzione dell’indennità di coordinamento, nel caso di specie attestata dalla sentenza in giudicato del Tribunale di Cassino tra le medesime parti.
2.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dalla difesa della ASL, di inammissibilità del ricorso perché meramente riproduttivo di censure già espresse nei precedenti gradi di giudizio: infatti, la stessa controricorrente riconosce che esse prospettano “una diversa interpretazione delle norme”, cioè invocano una ricostruzione in punto di diritto che costituisce compito precipuo di questa Suprema Corte.
Ciò posto, la definizione della causa, anche per le implicazioni rispetto al giudicato che sono state sollecitate dalla discussione in udienza, presuppone il riepilogo dell’assetto contrattual-collettivo della vicenda.
3.
Com’e’ noto, in ragione di un riordino organizzativo e degli inquadramenti del personale in ambito sanitario, si è avuto, a partire dai CCNL stipulati nell’anno 2001 (CCNL 20 settembre 2001, di seguito citato come CCNL 2001; CCNL Integrativo 20 settembre 2001, di seguito citato come CCNLI 2001), un composito nuovo assetto degli inquadramenti tra le categorie C e D e dei diritti consequenziali all’esercizio di attività di coordinamento.
In particolare:
– per effetto del CCNL 2001, art. 8, comma 1 e 2, chi, al 31.8.2001, fosse risultato inquadrato in categoria C, sarebbe transitato di diritto in categoria D, in concomitanza con consequenziali adeguamenti dei profili e delle declaratorie (CCNL 2001, art. 9 e CCNLI 2001, art. 5);
– per effetto del CCNI 2001, art. 10, commi 2 e 3 (e dello stesso CCNL, art. 8, commi 4 e 5) chi, a quella data, essendo già inquadrato in categoria D, si fosse trovato a svolgere certe funzioni (caposala) oppure reali funzioni di coordinamento debitamente attestate – essendo inquadrato in categoria D (art. 10, comma 3) o al livello DS (CCNL 2001, art. 8, comma 5) avrebbe acquisito “in via permanente” il diritto all’indennità di coordinamento “parte fissa”, mentre la parte variabile di essa sarebbe rimasta subordinata al persistente svolgimento, nel futuro, di tale coordinamento (Cass. 28 maggio 2019, n. 14507);
– per effetto del CCNL 2001, art. 10, comma 7, chi fosse stato proveniente dalla categoria C, in sede di prima applicazione, avrebbe potuto ottenere l’indennità di coordinamento solo se le particolari condizioni avessero di fatto indotto il singolo ente, con apposita valutazione (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41272), a riconoscere l’avvenuto conferimento, al 31.8.2001, di reali funzioni di coordinamento che ne giustificassero l’assegnazione anche dopo quella data, essenzialmente per la situazione eccezionale che poteva essersi determinata allorquando, per mancanza di personale di categoria D, le funzioni di coordinamento già all’epoca fossero state attribuite a personale di categoria C, destinato come tale a vedersi riconoscere non solo la categoria superiore, ma anche l’indennità propria del coordinamento svolto e da svolgere (v. Cass. 15 dicembre 2020, n. 28629; Cass. 28 maggio 2019, n. 14508);
– dal 1.9.2003, per effetto del c.c.n.l. 19 aprile 2004, art. 19, lett. b) (di seguito citato come CCNL 2004) chi, già inquadrato in categoria D, si fosse visto riconoscere al 31.8.2001 lo svolgimento di reali funzioni di coordinamento, proseguite nel loro esercizio concreto fino a tale nuova contrattazione (“tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse”), avrebbe acquisito il diritto al transito in categoria DS (v. Cass. n. 14508 del 2019, cit.);
– il passaggio alla categoria DS del personale cui il coordinamento fosse stato attribuito dopo il 31.8.2001, da tale contrattazione era invece rimesso a “idonee procedure selettive” (CCNL 2004, art. 19, lett. c);
– al contempo erano stati mano a mano definiti criteri per l’attribuzione del coordinamento e della conseguente indennità (v. CCNI 2001, art. 5, comma 2; c.c.n.l. 10 aprile 2008, art. 4)
4.
Dalla contrattazione collettiva si ottiene un quadro di fondo che identifica una pluralità di categorie e livelli (C, D e DS), cui può accedere o meno il riconoscimento in concreto di funzioni di coordinamento, con attribuzione, in tal caso, della corrispondente indennità (sull’autonomia giuridica tra inquadramento e diritto all’indennità di coordinamento, v. Cass. 28 agosto 2018, n. 21258). Peraltro, il riconoscimento del coordinamento al 31.8.2001, nel regime delineato dai CCNL 2001, CCNLI 2001 e CCNL 2004, era anche in sé ragione del transito, dal 1.9.2003, dell’inquadramento da D a DS, altrimenti rimesso, in seguito, a procedure “selettive”.
5.
Da ciò deriva che la causa avente ad oggetto il diritto all’indennità di coordinamento a far data dal 1.9.2001, intentata dal ricorrente e definita con sentenza passata in giudicato, riguardando un’indennità il cui riconoscimento prescinde dall’inquadramento in D o DS, non ha quale antecedente logico l’uno o l’altro inquadramento e, dunque, non sviluppa alcun effetto di giudicato preclusivo alla decisione in questa sede sul diritto all’inquadramento.
5.1
Ma ciò consente anche di escludere che vi siano, come affermato nel corso della discussione dalla difesa della ASL, vincoli di c.d. dedotto e deducibile, in quanto certamente una tale preclusione non può operare quando la questione riguardi due diritti diversi quali sono, secondo quanto sopra detto, quello alla percezione dell’indennità di coordinamento e quello all’inquadramento in categoria DS.
5.2
Infine, per completezza, si rileva come la differenza “ontologica” tra i due diritti rivendicati escluda altresì che possa anche solo ipotizzarsi un ragionamento in termini di indebito frazionamento di domande.
6.
Sgomberato il campo dai profili ostativi alla valorizzazione del pregresso giudicato inter partes, può quindi definirsi il profilo di diritto sostanziale oggetto del contendere tra le parti.
6.1
La questione è se il diritto al transito in categoria DS, per effetto del CCNL 2004, art. 19, lett. b), spettasse solo a chi, al 31.8.2001, fosse già inquadrato in categoria D ed avesse avuto il riconoscimento dell’indennità di coordinamento o se esso spettasse anche a chi, trovandosi in quella data in categoria C, fosse transitato in categoria D per effetto del CCNL 2001, art. 8, comma 1 e 2, e avesse al contempo ottenuto l’indennità di coordinamento ai sensi del CCNL 2001, art. 10, comma 7.
Il tutto in relazione agli effetti di giudicato che derivano, in favore del ricorrente, dalla citata pronuncia del Tribunale di Cassino, con la quale si è riconosciuto il suo diritto a percepire l’indennità di coordinamento ai sensi e per gli effetti, appunto, del citato art. 10, comma 7, e sul presupposto dell’acclarato – in quella sede – svolgimento di reali funzioni di coordinamento al 31.8.2001 e della sussistenza, sempre in quella sede accertata, della valutazione aziendale di cui alla menzionata norma collettiva.
6.2
Dal punto di vista testuale, il CCNL 2004, art. 19, lett. b), richiama soltanto il presupposto consistente nello svolgimento di funzioni di reale coordinamento al 31.8.2001 e ancora perduranti.
E’, poi, irrilevante che la sentenza del Tribunale di Cassino avesse riconosciuto il diritto all’indennità di coordinamento a far data dal 1.9.2001, in quanto ciò è espressamente avvenuto sul presupposto che la valutazione aziendale avesse a propria volta riconosciuto l’avvenuto conferimento, già al 31.8.2001, di reali funzioni in tal senso; sulla legittimità di tale valutazione non è più consentito disputare, stante il giudicato.
Del resto, l’indennità di coordinamento quale regolata dal CCNL 2001, art. 10, decorre dal 1.9.2001 anche negli altri casi di cui all’art. 10, commi 2 e 3, pur ancorandosi al presupposto, comune al caso di cui all’art. 10, comma 7, dello svolgimento delle funzioni di coordinamento al 31.8.2001.
E’ poi vero che l’art. 10, comma 7, manifesta l’intento di evitare duplicazioni di benefici, ma ciò è affermato nel senso che “di norma” l’incarico di coordinamento e quindi la conseguente indennità dovesse essere riconosciuto in favore di chi già appartenesse alla categoria D al momento della stipula del CCNL 2001; lo stesso comma declina però anche il caso eccezionale in cui, sulla base di apposita valutazione aziendale in tal senso, tale incarico restava attribuibile anche a chi provenisse dalla categoria C.
Non vi sono ragioni per superare la lettera delle norme collettive, sicché anche l’ipotesi in oggetto rientra in una fattispecie che consente l’acquisizione della categoria DS.
Si tratta senza dubbio di un caso eccezionale, la cui logica non va però vista come duplicazione di un beneficio, quanto piuttosto come valorizzazione, nel disordine organizzativo che veniva ricondotto a regime, di risorse professionali della sanità pubblica già concretamente ed utilmente manifestatesi come tali e che, ragionevolmente, non aveva senso in quel contesto deprimere.
6.3
Ne’ rileva la difesa dell’ASL là dove sostiene che quel giudicato si riferirebbe ad un periodo differente rispetto a quello qui dedotto in giudizio: premesso che non risulta che la summenzionata sentenza del Tribunale di Cassino, nel riconoscere il diritto all’indennità di coordinamento dal 1.9.2001, contenga, al di là dell’applicazione della prescrizione, una limitazione di tale riconoscimento alla data qui rilevante per il diritto rivendicato, che è quella del 1.9.2003, in ogni caso ciò che importa è il necessario presupposto logico di quel giudicato, ovverosia, per un verso, il riconoscimento dell’indennità di coordinamento ai sensi del citato art. 10, comma 7, e, per altro verso, che ciò fosse avvenuto in favore di chi “a tutt’oggi (n.d.r.: cioè al 2008, data della selezione a tal fine svolta e valorizzata dal Tribunale di Cassino) – svolge le medesime mansioni”: da ciò si desume che, appunto, alla predetta data persistesse l’esercizio di fatto di quello stesso coordinamento.
6.4
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché – oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità decida la controversia attenendosi al seguente principio: “Il diritto al riconoscimento del livello DS ai sensi del c.c.n.l. del comparto sanità 19 aprile 2004, art. 19, lett. b), spetta anche ai dipendenti che, già inquadrati in categoria C al 31.8.2001, siano transitati di diritto in categoria D per effetto del C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 8, commi 1 e 2, e siano stati destinatari del riconoscimento, in base ad apposita valutazione aziendale ai sensi di quest’ultimo c.c.n.l., art. 10, comma 7, dello svolgimento, al 31.8.2001, di reali funzioni di coordinamento, con riconoscimento a far data dal 1.9.2001 della conseguente indennità”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022