Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5838 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6311/2016 proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIO

RISPOLI e DOMENICO PUCA;

– ricorrente –

contro

C.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEULADA 38/A, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI MECHELLI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO ACUNTO;

– controricorrente –

e contro

SAM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15115/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.F. ha proposto, con atto notificato il 25 febbraio 2016, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7 dicembre 2015;

che ha resistito con controricorso C.C.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede la s.r.l. SAM;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che lo stesso ricorrente dà atto, nell’intestazione del ricorso per cassazione, che la sentenza del Tribunale di Napoli gli è stata notificata il 4 gennaio 2016;

che il ricorrente ha depositato una copia autentica della sentenza impugnata, ma priva della relazione di notificazione, non ottemperando così alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c.;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;

che, a tale riguardo, va fatta applicazione del principio secondo cui la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; sicchè nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (Cass., Sez. U., 16 aprile 2009, n. 9005);

che, d’altra parte, per stessa affermazione della parte ricorrente contenuta nella memoria illustrativa (pagg. 4-5), neppure il controricorrente ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione: si è pertanto al di fuori della fattispecie rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria della 1^ Sezione civile 21 gennaio 2016, n. 1081;

che ne segue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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