Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5838 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34499/2018 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avv.to Marco Giorgetti con

studio in Ancona Corso Mazzini 100 giusta procura in calce al

ricorso elettivamente domiciliato in — manca il domiciliatario;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 13/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/12/19 dal Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con provvedimento in data 13/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da A.S. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino senegalese, celibe e senza figli, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese a causa della situazione di violenza ed instabilità politica dilaganti per via delle milizie dei ribelli che arruolavano forzatamente i giovani. Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 18 del 2014 in relazione all’art. 8 della Direttiva 2011/95 UE c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento di rigetto affermando che la situazione di violenza in (OMISSIS) era limitata ad una determinata area del paese cioè il (OMISSIS) e non in tutto lo Stato di origine e così facendo ha violato la normativa di cui sopra in quanto, al contrario di altri Stati, lo Stato italiano non aveva recepito l’art. 8 della direttiva e pertanto non era consentito negare la protezione allo straniero anche se nello Stato di origine avrebbe potuto trasferirsi e stabilirsi in una zona sicura del territorio lontano da quella pericolosa.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A) e B) e C) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ed umanitaria nonostante gli atti di violenza fisica e psichica che egli potrebbe subire in caso di suo rimpatrio.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il giudice merito, non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ivi prevista pur esistendo in (OMISSIS), paese di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato generalizzato interno o internazionale come più volte affermato in occasione di analoghi ricorsi sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.

Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.

In ordine al primo motivo di ricorso è vero che secondo Sez. 6 1, Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012: “In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva.

Nella fattispecie tuttavia il decreto impugnato afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di provenienza del ricorrente, non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio e pertanto la censura avanzata non coglie nel segno.

Il secondo e terzo motivo di ricorso contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di cui all’art. 14, lett. a) e b). La situazione politica del paese di origine cioè il (OMISSIS) è stata approfonditamente analizzata dal giudice territoriale che, citando le fonti ed i siti online maggiormente accreditati, ha escluso dopo ampia motivazione l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale ha ritenuto a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata la sua assenza.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese a favore del controricorrente Ministero.

Infine deve darsi atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono nella specie i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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