Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5837 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5347-2020 proposto da:

M.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

e contro

PREFETTURA U.T.G. DELLA PROVINCIA DI ANCONA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 204/2019 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,

depositata il 12/12/2019 R.G.N. 700/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.J., cittadino bengalese, è stato destinatario di un decreto di espulsione, emesso l’11.3.2019 dal Prefetto di Ancona e notificato in pari data.

2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione, ai sensi D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, dinanzi al Giudice di Pace di Ancona che, con decreto del 12.12.2019, ha respinto il ricorso in base alle seguenti considerazioni:

– M.J. è stato sanzionato col decreto di espulsione perché privo del permesso di soggiorno;

– nel decreto sono riportate le varie fasi relative alla richiesta di riconoscimento, alla decisione in merito e ai ricorsi giurisdizionali presentati, conclusi negativamente per il ricorrente;

– egli è sprovvisto di un valido permesso di soggiorno per continuare a rimanere in Italia e allo stesso non può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari familiari o altro;

– il decreto di espulsione è stato adottato dal viceprefetto debitamente delegato ed è stato tradotto in inglese, una delle lingue veicolari.

3. Avverso il decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. La Prefettura della Provincia di Ancona non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Col primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 – art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e degli artt. 3 – 8 Cedu; inoltre, nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Si assume che il giudice di pace abbia troppo sbrigativamente ritenuto che il decreto impugnato fosse privo di vizi formali e di lacune nella motivazione, invece apparente e insufficiente, contraddittoria e densa di clausole di stile, prive di contenuto concreto.

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, dell’art. 24 Cost., nonché vizio logico di motivazione e nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

8. Si sostiene che il decreto di espulsione sia stato emesso in palese violazione dell’art. 13, citato comma 7; che il primo giudice abbia omesso di pronunciare sulle censure sollevate al riguardo dal ricorrente nel ricorso di primo grado; si ribadisce che la ratio della norma è quella secondo cui la traduzione nelle lingue veicolari è possibile solo quale estrema ratio e che nella specie la prefettura si è limitata a motivare l’impossibilità di reperire un interprete in maniera del tutto generica ed apparente; che nessun valore può attribuirsi alla sottoscrizione del verbale di notifica da parte di un asserito interprete di lingua bengalese, non identificabile attraverso la mera sottoscrizione che appare illeggibile, poiché non si comprende se costui abbia provveduto a qualsivoglia traduzione.

9. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, in relazione all’art. 24 Cost., e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 29 – 32, nonché vizio logico di motivazione e nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

10. Si addebita alla sentenza impugnata l’omessa pronuncia sulla censura sollevata dal ricorrente in ordine alla circostanza che il decreto di espulsione è stato emesso e notificato l’11.3.2019, unitamente al decreto del questore che rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno e, soprattutto, quando erano ancora pendenti i termini per l’impugnazione dinanzi al tribunale di Ancona del diniego da parte della Commissione territoriale di Ancona. Si censura come generica e apparente la motivazione della sentenza impugnata, sul rilievo che l’odierno ricorrente sino all’11.3.2009, cioè sino a quando non ha ricevuto il decreto di espulsione, era in possesso di regolare permesso di soggiorno, era titolare di un regolare rapporto di lavoro ed aveva interesse ad impugnare il decreto di diniego della commissione territoriale, come poi ha fatto, non avendo alcuna intenzione di rendersi irreperibile.

11. Con il quarto motivo si censura la decisione del giudice di pace per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, degli artt. 3 – 8 Cedu, nonché per vizio logico di motivazione e nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

12. Si censura come generica e apparente la motivazione espressa dal giudice di pace, che richiama quella posta a base del decreto di espulsione, senza indicare le ragioni per cui non ricorrevano nel caso di specie i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o per la permanenza del cittadino bengalese sul territorio nazionale. Il giudice di pace avrebbe dovuto valutare la complessiva situazione personale del ricorrente e la possibile sussistenza dei motivi di cui al citato art. 19, o dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, o di altro tipo, in ragione dei concreti rischi che lo stesso avrebbe potuto correre in caso di rimpatrio nel paese di origine, come ampiamente argomentato e documentato nel ricorso di primo grado.

13. Si esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, che è fondato e deve trovare accoglimento.

14. Come già affermato da questa Corte, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 2865 del 2018, con specifico riferimento a cittadino bengalese; Cass. n. 14733 del 2015; Cass. n. 3676 del 2012)

15. Nel caso di specie, il provvedimento espulsivo, non tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero, risulta tradotto solo nella lingua veicolare, senza che l’amministrazione abbia affermato (ed il giudice ritenuto plausibile), l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell’atto.

16. Per tale ragione, deve trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, risultando assorbite le residue censure.

17. Le spese sono regolate secondo il criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto del Giudice di Pace e, decidendo nel merito, lo dichiara nullo e annulla il decreto del Prefetto di Ancona.

Condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di merito in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali e per il giudizio di legittimità in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.200,00 per compensi professionali; entrambi oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione delle spese e dei compensi liquidati per il giudizio di legittimità in favore dell’avv. Pietro Sgarbi, antistatario.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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