Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5837 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6140/2016 proposto da:

O.M. e P.N., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ANTONIO BELLIAZZI;

– ricorrenti –

contro

A.O. e C.T., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ASSUNTA BUCCIARELLI;

– controdcorrenti –

e contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 25 luglio 2000, i coniugi A.O. e C.T., comproprietari di un appartamento sito al secondo piano di uno stabile condominiale in (OMISSIS), convenivano in giudizio i condomini P.N. e O.M. e – lamentando che i convenuti avevano arbitrariamente occupato spazi comuni, realizzando un locale garage con accesso ad uso esclusivo, eliminando i serbatoi condominiali dell’acqua – ne chiedevano la condanna alla rimessione in pristino dei luoghi ed al ristoro dei danni;

che i convenuti si costituivano, resistendo, sostenendo di avere realizzato il garage su area di loro proprietà, pertinenziale al loro appartamento, con eventuale minimo sconfinamento sull’area cortilizia comune;

che l’adito Tribunale di Latina, con sentenza n. 701 del 2010, rigettava le domande degli attori, rilevando che i convenuti avevano occupato per la realizzazione del garage non già spazi comuni, bensì il terreno giardinato pertinenziale al loro appartamento, catastalmente distinto con la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), che aveva specificamente formato oggetto di acquisto in virtù di rogito di compravendita in data (OMISSIS);

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 29 gennaio 2015, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina, ha condannato gli appellati alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria;

che la Corte d’appello – premesso che dal rogito prodotto in giudizio risulta che i coniugi P. – O. hanno acquistato, insieme con l’appartamento, l’annesso terreno pertinenziale giardinato circostante, di mq. 85, distinto al catasto terreni al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) – ha evidenziato che dalla c.t.u. emerge che il garage risulta realizzato dagli appellati sotto il portico dell’edificio, non già sulla particella (OMISSIS), bensì sulla particella (OMISSIS), costituente bene comune (e che non ha formato oggetto del rogito di compravendita);

che la Corte territoriale ha così rilevato l’errore in cui è incorso il Tribunale, che, all’esito dell’esame dell’elaborato peritale, ha confuso i numeri delle particelle, ritenendo l’opera legittimamente realizzata sulla particella (OMISSIS), invece che sulla particella (OMISSIS);

che la Corte di Roma ha precisato che la circostanza che il garage sia stato realizzato sullo spazio comune trova riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, i quali hanno riferito che l’area occupata, in via esclusiva, dagli appellanti era, in precedenza, adibita ad uso comune;

che la Corte territoriale ha quindi affermato che l’occupazione di spazio condominiale, con costruzione di garage ad uso esclusivo dei coniugi P. – O., impedisce agli altri condomini dello stabile di usufruire di detta area comune;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. e l’ O. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 26 febbraio 2016, sulla base di due motivi;

che gli intimati A. e C. hanno resistito con controncorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che i controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perchè avrebbe errato il giudice di appello a reputare che il giudice di primo grado avesse equivocato confondendo la particella (OMISSIS) con la particella (OMISSIS);

che il secondo motivo – che in rubrica denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. – lamenta che, in violazione dell’art. 1117 c.c., la Corte d’appello non abbia considerato che, in forza del titolo, il bene era escluso da quelli condominiali;

che entrambi i motivi sono inammissibili, perchè sottopongono alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che è insindacabile in sede di legittimità quando – come nel caso di specie – risulta, per un verso, che i giudici di appello hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione e, per l’altro verso, che il fatto storico, rilevante in causa, è stato comunque preso in considerazione dalla Corte territoriale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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