Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5837 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26965-2019 R.G. proposto da:

MEDITERRANEO VILLAGES s.p.a., in amministrazione giudiziaria, in

persona del commissario giudiziale e legale rappresentante pro

tempore, Dott. C.P.A., rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce ricorso, dagli avv.ti prof. Adriano ROSSI

e Paola ROSSI presso il cui studio legale, sito in Roma, al viale

delle Milizie, n. 1;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FAVIGANA, in persona del Sindaco in carica;

– intimata –

avverso la sentenza n. 674/14/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TOSAP per l’anno d’imposta 2010, che il Comune di Favignana aveva richiesto alla Mediterraneo Villages s.p.a. per l’occupazione di una strada comunale che attraversava il Villaggio Punta Zefiro di proprietà della predetta società, la CTR della Sicilia accoglieva l’appello dell’ente comunale sostenendo che l’occupazione di detta strada non era stata contestata e che dalle delibere prodotte in giudizio risultava che la tariffa non aveva subito alcun aumento;

– avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo cui non replica il comune intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che

– il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., è incentrato sull’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di giudicato sollevata in giudizio per inesistenza della notifica dell’atto di appello;

– il motivo è inammissibile ed infondato;

– pare opportuno preliminarmente premettere che nella specie la ricorrente aveva eccepito in sede di appello il passaggio in giudicato della sentenza della CTP sul rilievo “dell’inesistenza giuridica della notifica dell’atto di appello” (ricorso, pag. 3), che era l’accertamento che in sostanza veniva richiesto al giudice di secondo grado per farne derivare la conseguenza prospettata; e tanto ciò è vero che è la stessa parte ricorrente a sostenere che “l’eccezione di carattere processuale (mancanza di notifica dell’appello) ha un effetto sostanziale definitivo”, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma ne costituisce pur sempre il presupposto necessario;

– al riguardo pare opportuno precisare che è la stessa sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, n. 17931 del 2013, citata dalla ricorrente nella memoria, ad affermare il principio secondo cui “nell’interpretazione della domanda o eccezione il giudice non è vincolato dal nomen iuris indicato dalla parte e dalle norme giuridiche al riguardo citate, dovendo invece egli procedere alla relativa qualificazione, con particolare riferimento alla causa petendi (o excipiendi), desumendola, al di là dalla terminologia più o meno appropriata adoperata dal petente o eccipiente, dal sostanziale contenuto del fatto o della situazione, giuridicamente rilevante, esposti a sostegno della stesse (ex plurimis, v. nn. 5848/13, 13945/12, 12943/12, 15925/07)”, con la conseguenza che, applicato tale principio alla fattispecie in esame, la domanda proposta in appello – peraltro neanche riprodotta nel suo esatto contenuto nel ricorso e senza alcuna indicazione della parte dell’atto di appello in cui era stata proposta, così da profilarsi anche il vizio di autosufficienza dello stesso (ex multis, Cass. n. 6361 del 2007) – riguardava la invalidità (inesistenza, secondo la ricorrente) della notifica dell’atto di appello, che costituiva l’antecedente logico-giuridico della statuizione sul(l’eventuale) giudicato; in buona sostanza, la ricorrente inverte l’ordine delle questioni sub iudice allo scopo di superare il vizio di inammissibilità del motivo derivante dal principio giurisprudenziale secondo cui “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale”, com’è quella di inesistenza della notificazione dell’atto di appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, “non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte” (Cass. n. 22860 del 2004; conf. Cass. n. 321 del 2016; n. 6174 del 2018).

– pertanto, la tesi sostenuta dalla ricorrente nella memoria, secondo cui la questione dell’inesistenza della notificazione del ricorso d’appello non può considerarsi questione processuale poichè “ha un effetto sostanziale definitivo”, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, “che è chiaramente una questione sostanziale”, non è condivisibile in quanto l’eccezione non esaminata deve intendersi, per le ragioni sopra indicate, formulata espressamente con riferimento ad una questione processuale, qual è indubbiamente quella relativa al vizio di notifica dell’atto d’appello, rimanendo la questione sostanziale (del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) un mero effetto di quel vizio, ove sussistente;

– il motivo è anche infondato in quanto la pronuncia della CTR, di rigetto nel merito dell’appello della società contribuente, costituisce implicito rigetto anche dell’eccezione di giudicato proposta dall’appellante, stante l’evidente incompatibilità tra la pretesa avanzata con l’eccezione non espressamente esaminata e l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, essendo del tutto irrilevante che della domanda posta dalla parte, e di cui si lamenta l’omessa pronuncia da parte dei giudici di appello, non vi sia traccia nella sentenza impugnata (v. ex multis, Cass. n. 13649 del 2005, n. 746 del 2014);

– in estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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