Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5836 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5901/2016 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AL QUARTO

MIGLIO N. 50, presso lo studio dell’Avvocato ROSA CARLO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO TOMMASI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROVINCIA DI

LUCCA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

C/O CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI

LUCCA, M.G., T.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LUCCA depositata il 26 gennaio

2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, all’esito di un procedimento di convalida di sfratto, richiesto da P.I. nei confronti di due conduttori di un suo immobile e del Comune di Viareggio, ritenuto controparte del contratto di locazione e/o comunque obbligato con i conduttori, procedimento in relazione al quale la P. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lucca, il giudice di quel procedimento, con ordinanza in data 27 marzo 2015, nel convalidare lo sfratto contro i conduttori e nel respingere la pretesa contro il Comune, contestualmente disponeva, con efficacia retroattiva, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, la revoca della P. dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per due ragioni: (a) per avere ella agito in mala fede o con colpa grave nei confronti del Comune di Viareggio; (b) per avere la medesima dichiarato di non essere titolare di redditi imponibili, mentre era emerso che era proprietaria di ben altri cinque appartamenti in Viareggio, oltre a quello per il quale era stato promosso il procedimento di sfratto;

che la P. proponeva opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 99 e 170, chiedendo la revoca del provvedimento impugnato e la confetiiia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che nel procedimento si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato, per conto del Ministero della giustizia e dell’Agenzia delle Entrate;

che con ordinanza in data 26 gennaio 2016 il Tribunale di Lucca ha respinto l’opposizione, rilevando: (a) che la ricorrente non ha indicato nell’istanza di ammissione al beneficio almeno il reddito catastale dei numerosi immobili di cui è proprietaria; (b) che la ricorrente non ha provato le condizioni previste del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 26, pacifico essendo, tra l’altro, che alcuni beni di sua proprietà sono costituiti da negozi e non da case di civile abitazione; (c) che la ricorrente non ha dimostrato quali e quanti dei suoi beni immobili (locati o non) sono oggetto di procedure di espropriazione forzata;

che il Tribunale ha altresì condannato la P. al rimborso delle spese processuali sostenute dalle Amministrazioni assistite dall’Avvocatura erariale;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Lucca la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 ed il 17 febbraio 2016, sulla base di dieci motivi;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, va rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia, essendo questa avvenuta, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato a Roma (come imposto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11), presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

che il Collegio ritiene di non dovere emanare l’ordine alla ricorrente di procedere al rinnovo della notifica del ricorso alle Amministrazioni erariali rimaste intimate (Cass., Sez. U., 15 gennaio 2015, n. 608), e ciò occorrendo evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso per cassazione, come vedremo, prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. U., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., Sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15106);

che con il primo motivo ci si duole che il Tribunale abbia omesso di verificare la prima delle affermazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca, ossia la introduzione del giudizio di convalida, e la contestuale richiesta monitoria, anche nei confronti del Comune di Viareggio, realizzandosi così una condotta caratterizzata da malafede e colpa grave;

che il motivo è inammissibile, posto che il Tribunale di Lucca, nel decidere sulla proposta opposizione, ha giudicato destituito di fondamento il motivo di opposizione che investiva il secondo argomento utilizzato dal giudice che aveva revocato l’ammissione al beneficio (vale a dire l’avere l’istante dichiarato falsamente di non essere titolare di redditi imponibili), e questo ha determinato -correttamente – l’assorbimento dell’esame dell’altro motivo di opposizione che censurava la prima ratio decidendi (l’avere la parte privata agito in mala fede o con colpa grave nei confronti del Comune di Viareggio), essendosi di fronte a due rationes, ciascuna sufficiente, di per sè, a sostenere il decisum (per cui al Tribunale bastava, per respingere l’opposizione, confermare il motivo della mancata indicazione nell’istanza di ammissione al beneficio dei redditi catastali dei numerosi immobili in proprietà, senza dovere scrutinare le doglianze articolate contro l’altra ratio);

che il secondo mezzo lamenta – sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1241 e segg., artt. 2908, 2909 c.c., artt. 96, 324 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170) – che l’ordinanza abbia omesso di verificare che la parte ricorrente ha subito una “raffica” di espropriazioni forzate di natura immobiliare e mobiliare, in particolare da parte del condominio posto in (OMISSIS);

che con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e segg., artt. 2908, 2909 c.c., artt. 96, 324 e 482 c.pc.., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002 , artt. 76, 77, 99, 136 e 170 – si censura che il Tribunale abbia omesso di verificare che la ricorrente figurava essere stata illegittimamente assoggetta a ben tre coeve e pressochè contestuali espropriazioni mobiliari presso terzi, anche in presenza di integrale estinzione dei reciproci rapporti obbligatori intercorrenti tra la medesima ed il condominio procedente;

che il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2908, 2909 c.c., artt. 96, 324 e 482 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, per il fatto che il Tribunale ha omesso di verificare che la ricorrente risultava essere illegittimamente assoggettata a espropriazioni immobiliari presso terzi, tutte assentite ai sensi dell’art. 482 c.p.c., anche in presenza d’integrale estinzione dei reciproci rapporti obbligatori intercorrenti tra la medesima ed il condominio procedente;

che il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2856, 2857, 2878, 2882, 2908, 2909 c.c., artt. 96, 324, 482 e 553 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, là dove il Tribunale non ha verificato come il giudice dell’esecuzione “avesse omesso di disporre le conseguenti statuizioni relative alle iscrizioni ipotecarie giudiziali che ne erano state poste a corredo”;

che il sesto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 1210 e segg., art. 1241 e segg., artt. 2908, 2909 e 2932 c.c., artt. 96, 324, 482, 553 e 790 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, per avere omesso il giudice di verificare che la P. aveva subito una “raffica” di espropriazioni forzate di natura mobiliare e immobiliare, in particolare da parte del condominio posto in (OMISSIS), addirittura assentite ai sensi dell’art. 482 c.p.c., benchè essa fosse creditrice del medesimo ente di gestione in forza di ben tre titoli esecutivi certificati;

che il settimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 1210 e segg., artt. 1241 e segg., artt. 2908, 2909 e 2932 c.c., artt. 96, 324, 482, 553 e 790 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, per avere omesso il Tribunale di verificare che la P. aveva subito una “raffica” di espropriazioni forzate di natura mobiliare e immobiliare, in particolare da parte del condominio posto in (OMISSIS);

che i motivi dal secondo al settimo sono tutti inammissibili per assoluta genericità: non indicano quale sarebbe l’errore di diritto commesso dal Tribunale e non censurano adeguatamente la ratio che sostiene il provvedimento impugnato, secondo cui non può aversi ammissione al patrocinio a spese dello Stato là dove la parte, nell’istanza di ammissione, abbia taciuto di essere titolare di redditi imponibili derivanti dalla proprietà di numerosi beni immobili;

che, infatti, con le esposte censure la ricorrente si è limitata a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate, ma non ha affatto specificato le ragioni di diritto dei denunciati errori (cfr. Cass., Sez. 1, 28 agosto 2001, n. 11289; Cass., Sez. 3, 14 luglio 2004, n. 13075);

che, in particolare, la ricorrente finisce in realtà con il lamentare che il Tribunale di Lucca, nel decidere sulla proposta opposizione, abbia omesso di effettuare le opportune indagini e verifiche su vicende attinente ai suoi rapporti debitori e creditori e non abbia tenuto conto della “raffica” di espropriazioni immobiliari e mobiliari subite dalla P., nonostante l’esistenza di controcrediti nei confronti del creditore procedente;

che, tuttavia, si tratta di deduzioni che non sono riconducibili nell’ambito del vizio, denunciato dalla ricorrente, di violazione e falsa applicazione di legge, ma che, attenendo alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, avrebbero dovuto essere prospettate sotto il diverso ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), vale a dire sotto il profilo dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che con l’ottavo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 1210 e segg., 1241 e segg., artt. 2908, 2909 e 2932 c.c., artt. 96, 324, 482, 553 e 790 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, per avere omesso il giudice di verificare che la P. è nubile e sprovvista di redditi di lavoro e redditi autonomi;

che il motivo è manifestamente infondato, perchè esso denuncia la mancata considerazione di circostanze di fatto (relative alla condizione personale e alla mancanza di redditi da lavoro) non decisive, tenuto conto del rilievo assorbente rappresentato dalla mancata indicazione, da parte dell’interessata, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delle numerose proprietà immobiliari a lei intestate e delle rendite, quanto meno catastali, dalle stesse ritraibili;

che il nono motivo censura violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 1210 e segg., artt. 1241 e segg., artt. 2908, 2909 e 2932 c.c., artt. 96, 324, 482, 553, 633 e segg., artt. 644, 658 e segg. e art. 790 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, per non avere il giudice ammesso la prenotazione a debito, “al fine di evitare alla ricorrente di evitare la decadenza di provvedimento monitorio immediatamente esecutivo n. 572/2015 del Tribunale e la successiva reiezione di analogo provvedimento”;

che il motivo è manifestamente infondato, giacchè la prenotazione a debito delle spese – che è un effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (v. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131) – non sopravvive alla revoca del beneficio per la mancanza delle prescritte condizioni reddituali;

che il decimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 1210 e segg., artt. 1241 e segg., artt. 2908, 2909 e 2932 c.c., artt. 96, 324, 482, 553, 633 e segg., artt. 644, 658 e segg., artt. 702 e 790 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77, 99, 136 e 170, per avere il Tribunale disposto l’integrale soccombenza della ricorrente anzichè la compensazione delle spese;

che il motivo sulle spese è manifestamente infondato, perchè – a prescindere dalla non pertinenza delle disposizioni delle quali si lamenta la violazione e la falsa applicazione – il Tribunale ha regolato le spese in applicazione del principio delle soccombenza, e in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317);

che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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