Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5836 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18074-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARINA VAJANA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

da Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

N.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5540/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. N.M. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso l’intimazione di pagamento, notificato in data 13.12.2012, riferito ad una cartella di pagamento per tributi vari non pagati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla ricorrente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo che, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite 23397/2016, la pretesa creditoria fatta valere dall’Agente di Riscossione era prescritta dovendosi applicare la prescrizione breve quinquennale e non quella ordinario decennale.

4. Avverso la sentenza della CTR la Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso mentre la contribuente non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni denuncia la violazione dell’art. 2946 e 2948 c.c., per non aver applicato la CTR il regime ordinario di prescrizione decennale anche in seguito all’intervento delle Sezioni Unite.

2. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

2.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, richiamata nell’impugnata sentenza, ha affermato che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010), è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

2.2 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

2.3 L’impugnata sentenza ha ritenuto sussistente tout court il prescrizione breve quinquennale l’intero credito erariale. Tale termine deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4). Restano, inoltre, assoggettati alla prescrizione quinquennale anche i tributi locali (Ici e Tarsu)

2.4 Per quanto, invece, concerne le imposte dirette, Irpef Iva e Irap, le stesse, come insegna questa Corte (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinarlo decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), per “tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi.

2.5 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

2.6 Orbene, posto che la cartella esattoriale avente ad oggetto il carico fiscale erariale è stata notificata il 12.9.2002, la notifica dell’atto di intimazione, avvenuta il 13.2.2012, ha impedito il maturare della prescrizione decennale del credito vantato dall’Amministrazione in relazione ai tributi erariali.

3 In conclusione il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA