Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5835 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32108/2018 proposto da:

O.E., rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA DISCENZA e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CAMPOBASSO e PROCURA

REPUBBLICA TRIBUNALE CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Decreto del 19.9.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da O.E., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emanato dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ O. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 “A” della Convenzione di Ginevra, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè il Tribunale avrebbe denegato tanto la concessione della tutela internazionale, nelle sue articolazioni dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, quanto quella umanitaria, senza considerare gli elementi salienti della storia riferita dal richiedente. In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della natura violenta e sanguinaria della setta degli (OMISSIS), alla quale era affiliato il padre dell’ O. e che avrebbe rivolto minacce nei confronti di quest’ultimo a fronte della sua mancata affiliazione al sodalizio, nè avrebbe considerato la generale situazione di guerra civile e di instabilità diffusa esistente in Nigeria.

La doglianza è infondata: come emerge dalla lettura del decreto impugnato, il Tribunale – a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente – ha considerato sia la condizione personale di quest’ultimo, sia la situazione interna della Nigeria, con particolare riferimento all’Edo State, dal quale l’ O. proviene. Il giudice di merito ha in particolare ritenuto che la storia riferita dal richiedente la protezione non fosse credibile, in quanto la setta degli (OMISSIS) non imporrebbe la necessaria affiliazione dei figli dei suoi membri e sarebbe solita accogliere al suo interno personalità di spicco o con una buona posizione culturale, sociale ed economica, di solito condizionando l’adesione al versamento di una somma di denaro; condizioni, queste, delle quali il richiedente non aveva allegato la sussistenza. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato il fatto – invero di per sè rilevante – che l’ O. non fosse stato neppure in grado di descrivere le caratteristiche della setta degli (OMISSIS) nè di precisare quale ruolo avrebbe in essa rivestito il padre.

Con riferimento invece alla condizione del Paese di provenienza del richiedente la protezione, i giudice di merito ha dato atto che, dalle informazioni attinte tramite le fonti EASO, la situazione interna della Nigeria non evidenzia livelli di violenza indiscriminata idonei a giustificare la concessione della tutela sussidiaria invocata dal richiedente, ad eccezione delle zone di (OMISSIS), per le quali l’UNHCR ha disposto il divieto di rimpatrio dei richiedenti asilo. Poichè l’Edo State, dal quale l’ O. proviene, non è incluso nelle aree a rischio, il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 74 e 136, nonchè degli artt. 3 e 24 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso, con conseguente perdita, da parte dell’ O., del diritto di fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed ingiustificata compressione del suo diritto di agire e difendersi in giudizio, riconosciuto dall’art. 24 Cost..

La censura è inammissibile.

Si deve infatti ribadire che “La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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